In data 24 ottobre 2002 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro
per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in
oggetto tra: l'ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni
firmato, e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali.
Organizzazioni sindacali:
CGIL/FP - firmato;
FIBA/CISL - firmato;
UIL/PA - firmato;
FABI - firmato;
UGL - firmato.
Confederazioni sindacali:
CGIL - firmato;
CISL - firmato;
UIL - firmato;
FARI - firmato;
UGL - firmato.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti - biennio economico
2000-2001
C.C.N.L. PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001,
si applica al personale dipendente della Cassa depositi e prestiti,
destinatario del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002.
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari mensili del personale della Cassa
depositi e prestiti, derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del
C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sono incrementati con le decorrenze e
negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella
allegata tabella A.
2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dalla applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze e
nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 64,
comma 6, del C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella
formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con
riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2000-2001.
Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche'
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 4.
Incrementi dell'indennita' aziendale
1. Gli importi dell'indennita' aziendale di cui all'art. 74 del
C.C.N.L. del 2 luglio 2002 sono incrementati, per dodici mensilita',
nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata
tabella C. Nella stessa tabella C sono indicati, a seguito degli
incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi, della predetta
indennita'.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000, le misure di cui al comma 1,
previste dall'allegata tabella C, sono considerate utili ai fini
dell'indennita' di buonuscita e del trattamento di fine rapporto di
cui al successivo art. 6.
Art. 5.
Integrazione del Fondo unico di Ente
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, il Fondo unico di Ente di cui
all'art. 77 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002 continua ad essere
costituito dalle risorse indicate dal predetto articolo ed e'
altresi' incrementato di un importo pari ad Euro 17,04 pro-capite
mensili per tredici mensilita'.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresi' i risparmi
derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di cui
all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 6.
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione
del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci previste dal titolo XI del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita', ove percepita,
comprensiva delle relative maggiorazioni;
c) indennita' integrativa speciale;
d) indennita' aziendale;
e) tredicesima mensilita';
f) assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili
che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento
all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 7.
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L. restano ferme,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel C.C.N.L.
stipulato in data 2 luglio 2002.
Tabella A
INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in Euro per tredici mensilita'
----> Vedere tabella a pag. 59 della G.U. <----
Tabella B
NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in Euro per dodici mensilita'
----> Vedere tabella a pag. 59 della G.U. <----
Tabella C
INDENNITA' AZIENDALE
Valori in Euro per dodici mensilita'
----> Vedere tabella a pag. 60
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato