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Gazzetta Ufficiale N. 262 del 08 Novembre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

DECRETO 6 agosto 2002
Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
base al quale il Ministro competente per l'amministrazione di
appartenenza, con decreto adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua,
nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello organizzativo delle Forze di polizia, i materiali ed i mezzi
suscettibili di alienazione, anche in deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
cui sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento
del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, e successive modificazioni, con cui e' stata determinata la
nuova struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per
l'istituzione dei servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che i piani di ammodernamento connessi al nuovo modello
organizzativo hanno creato un'eccedenza di mezzi e materiali non piu'
in linea con le effettive esigenze del Corpo della guardia di
finanza;
Tenuto conto che esiste l'esigenza di eliminare i costi di gestione
relativi all'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali in
esubero;
Decreta:

Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e
mezzi del Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito dei
programmi di ammodernamento, non sono in linea con le effettive
esigenze operative.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', ai
materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o
per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di
eventuali precedenti esperimenti di vendita conclusi con esito
negativo.

Art. 2.
1. I materiali ed i mezzi che il Corpo della guardia di finanza
aliena, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello
Stato, e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
elencati nella tabella A allegata al presente decreto. Le
modificazioni all'elenco di cui alla tabella A sono effettuate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Comandante generale della Guardia di finanza determina,
nell'ambito dell'elenco di cui alla tabella A, i mezzi ed i materiali
in esubero ovvero non piu' rispondenti alle esigenze del Corpo,
stabilendo, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare.
3. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 2 del
presente articolo provvede il comandante dell'unita' amministrativa
che ha in carico gli stessi, nel rispetto, per i materiali
d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 3.
1. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di
definizione, gli organi tecnico logistici del Corpo della guardia di
finanza verificano la possibilita' di alienare i mezzi ed i materiali
secondo le procedure indicate all'art. 49, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando
lo stato di usura dei mezzi e dei materiali medesimi e delle risorse
necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze
operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente
comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto
dall'amministrazione in relazione a contratti da stipulare, ovvero
stipulati, con le imprese acquirenti.
2. Salvo il caso di cui al comma 1, ai fini del contenimento della
spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento del
Corpo i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata
del bilancio dello Stato.

Art. 4.
1. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello
Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante
licitazione privata, oltre che nello stato in cui si trovano, anche
previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta per due
volte, ovvero si hanno fondati motivi di ritenere che, se esperita,
vada deserta, ovvero, nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi
la procedura di cui all'art. 3, comma 1, le alienazioni sono
effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.
2. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima
istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno
un'offerta, consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.
L'acquirente versa all'amministrazione l'importo dovuto prima del
ritiro dei mezzi e dei materiali alienati. Qualora l'alienazione
consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la
cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non
d'armamento, viene accordata dal comandante dell'unita'
amministrativa che ha in carico i mezzi ed i materiali, ad organismi
di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni
pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta.
3. Nel caso che le trattative di cui al comma 2 abbiano avuto esito
negativo, l'amministrazione provvede allo sgombero del materiale,
imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base.

Art. 5.
1. I mezzi ed i materiali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzati a
supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, il
cui trasferimento in Italia o in altra area di impiego non risulta
conveniente in relazione al loro ulteriore impiego, possono essere
alienati nello Stato in cui si trovano su disposizione del Comandante
generale della Guardia di finanza.
2. Dopo un secondo negativo esperimento di vendita, i mezzi ed i
materiali di cui al comma 1 possono essere ceduti a titolo gratuito a
Forze armate estere, ad autorita' locali, ovvero ad organizzazioni
internazionali non governative e ad organismi di volontariato e di
protezione civile, prioritariamente italiani, operanti in loco.

Art. 6.
1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico dei
mezzi e dei materiali compresi nell'elenco di cui alla allegata
tabella A e' consentita per un numero limitato di esemplari ed a
titolo gratuito. All'atto della cessione, i mezzi ed i materiali
d'armamento dovranno essere demilitarizzati, pur conservando le
configurazioni originali.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e' fatto constatare
da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce
documento giustificativo per lo scarico contabile.
Roma, 6 agosto 2002
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 148

Tabella A


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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