Capo I Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle
acque pubbliche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme
intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque
pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimita'
costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con sentenze nn.
305 e 353 del 2002, nonche' ad abolire la giurisdizione speciale dei
tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore
delle acque pubbliche;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare la
struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della
giustizia, destinata a supportare l'attivita' del Governo in
adempimento degli obblighi comunitari in occasione del semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i
criteri di corresponsione delle indennita' per i giudici di pace, con
riferimento a provvedimenti resi in materia penale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
garantire, all'esito della declaratoria di illegittimita'
costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n.
393 del 2002, la funzionalita' della Giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo
quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono
soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale
superiore delle acque pubbliche.
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui
all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, gia' di
competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono
instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo
del distretto territorialmente competente, il quale giudica in
composizione collegiale.
2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione
del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la
pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato e' limitato
ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed
e' deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso
codice.
3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono
attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua
giurisdizione.
Art. 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della
magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di
cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge
9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato A.
2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle
acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei
presidenti aggiunti della Corte di cassazione.
3. L'organico del personale amministrativo gia' attribuito al
Tribunale superiore delle acque pubbliche e assegnato alla Corte di
cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della
cessazione dell'attivita' dell'ufficio mantiene l'inquadramento
precedentemente goduto.
Art. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti
pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al
Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di
depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti,
successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, e'
effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente
ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e
presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di
cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque
pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza
conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia
civile previsti dal codice di procedura civile.
2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali
regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque
pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati
all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina
l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo
grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono
riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente;
quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche
in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale competente, che decide con sentenza appellabile al
Consiglio di Stato.
3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle
acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro
validita' e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di
impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque
pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, e' ammesso
l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i
provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma
2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, e' ammesso il
ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli
360 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione e' proposta, a
pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero
dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei
termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742.
6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli
395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di
terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di
procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei
casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, e'
competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il
tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale
amministrativo regionale.
Capo II Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo
alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico
della magistratura.
Art. 5.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico
all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che
possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura
per essere destinati al Ministero della giustizia e' elevato a 62
unita', fino al 30 giugno 2004.".
2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo
collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti
nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.
Capo III Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle
indennita' ai giudici di pace in materia penale.
Art. 6.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il
seguente:
"3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una
indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti
provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e
34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e
successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il
ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la
trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per
ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di
emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero
che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la
relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di
conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o
telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.".
Capo IV Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta
speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
Art. 7.
1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio
1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come
modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel
presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte
quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli
articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il
proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata
l'indennita' di espropriazione, la determinazione della indennita'
stessa e' devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la
Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima
corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente
esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di
Napoli.
2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente
e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o
di impedimento.
3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere
riconfermati.".
Capo V Norme finali
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002/2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: castelli
Allegato A
(Previsto dall'articolo 3, comma 1)
TABELLA B
Della legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni
Primo presidente.... |1
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Procuratore generale presso la Corte di |
cassazione.... |1
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Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione.... |2
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Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed |
equiparati.... |112
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Consiglieri della Corte di cassazione ed |
equiparati.... |642
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Magistrati di corte d'appello, magistrati di |
tribunale ed equiparati.... |8.821
---------------------------------------------------------------------
Uditori giudiziari.... |330
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Magistrati di merito e di legittimita' ed |
equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, |
destinati a funzioni non giudiziarie.... |200
---------------------------------------------------------------------
|Totale ... 10.109
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato