IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'ordinamento del
servizio sanitario aeronautico, ed in particolare l'articolo 14, che
prevede l'emanazione di un apposito regolamento sul servizio
sanitario aeronautico;
Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, recante
approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 71 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 71 - 1. L'assistenza sanitaria notturna presso gli enti
aeronautici aeroportuali e' assicurata da un ufficiale medico sulla
base di appositi turni di servizio o di reperibilita'.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 9 novembre 1925.
- Il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo
1927.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre
1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 4:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
(Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Art. 2.
1. L'articolo 120 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 120 - 1. L'ufficiale medico presenzia alle attivita' di
volo.
2. Nell'impossibilita' di assicurare la presenza dell'ufficiale
medico, il servizio e' svolto dal personale paramedico qualificato
alla stabilizzazione e al trasporto di pazienti critici in possesso
di tutti gli strumenti e le dotazioni necessarie a prestare pronto
soccorso, a condizione che esistano nei pressi idonee strutture
sanitarie pubbliche.
3. Il personale sanitario svolge i seguenti compiti:
a) cura che i materiali e gli apprestamenti necessari per il
pronto soccorso siano sempre in piena efficienza;
b) assicura che presso l'ente sia sempre disponibile
un'autoambulanza efficiente e pronta per l'uso;
c) si accerta che sia sempre disponibile un luogo idoneo ed
attrezzato al ricovero di traumatizzati.
4. Ai fini della sicurezza del volo, l'ufficiale medico cura il
profilo sanitario e psico-fisico del personale facente parte degli
equipaggi.".
Art. 3.
1. L'articolo 196 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 196 - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente
regolamento in materia di assistenza sanitaria, l'ufficiale medico
sottopone a visita medica generale il personale di truppa di leva
all'atto dell'assegnazione all'ente ovvero al rientro dall'ospedale.
2. L'ufficiale medico, ove necessario, dispone la cura
ambulatoriale o il ricovero presso l'infermeria dell'ente o in
ospedale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 96
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato