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Gazzetta Ufficiale N. 265 del 12 Novembre 2002

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'area dirigenziale II) di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 25 novembre 1998. (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 02/180 del 25 settembre 2002).

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
l. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute
nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi
essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni
indispensabili e le modalita' per la individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero
per garantire la continuita' delle stesse.
2. Nel presente accordo vengono altresi' indicate tempi e
modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel
Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata
non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificati ed integrati dall'art. 1 della legge 11 aprile
2000, n. 83, servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto
delle regioni-autonomie locali, con riferimento all'art. 2, comma 1,
II), dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della
sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima
necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e'
garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e
dei diritti costituzionalmente tutelati.

Art. 3.
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio
degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa
stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le
organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001, in relazione al sistema organizzativo dei singoli enti,
sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero perche' la loro presenza in servizio
e la loro attivita' sono necessarie per garantire la continuita'
delle prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e
comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione
integrativa.
3. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al comma
1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni
indispensabili, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla
precedente contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 2 dello
specifico accordo per l'area della dirigenza del 10 aprile 1996, che
cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione
del presente accordo.

Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni
di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute
a darne comunicazione agli enti interessati con un preavviso non
inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata, le
modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca, sospensione o di rinvio di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione agli enti.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle
vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;
la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i
singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi
in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono
tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le
modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene
effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca,
sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono cosi'
stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo'
essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non
possono avere una durata superiore a due giornate lavorative (48 ore
consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si
svolgeranno in un unico periodo di ore continuative;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, anche se proclamati
da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della
successiva e' fissata in quarantotto ore, alle quali segue il
preavviso di cui al comma 1;
e) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e
reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate
successive consecutive.
4. Il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e locale.
La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul
medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi nazionali,
dal Dipartimento per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli
enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione
delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei
defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di
polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e
locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di
particolare gravita' o di calamita' naturale.

Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente
espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di
conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il
prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il
prefetto del capoluogo di provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo
di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso
il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come
modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 2, nel
caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo
deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in
controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che
decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato
di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci
giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3
viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale
risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del
confronto. Tale verbale e' inviato alla Commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il
verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca
dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce
forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato
accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero
proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale,
qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel
caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella
posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo
soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione
o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste
obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale
termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 6.
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.
83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica
l'art. 4 della predetta legge n. 146/1990.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale dirigente del comparto regioni-autonomie locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione
anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di
vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e
provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti
disposizioni e secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti,
siano state conferite funzioni dirigenziali.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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