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Gazzetta Ufficiale N. 266 del 13 Novembre 2002

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2002
Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare n. 17 del 10 giugno 1995 del Ministro della
salute, concernente gli aspetti applicativi delle predette norme in
materia di prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 17, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, che prevede l'adozione da parte del Ministro della salute,
sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro
delle attivita' produttive, di piani nazionali annuali per il
controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in circolazione e della
loro utilizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche, recante il riordino della disciplina in materia
sanitaria, prevedendo tra l'altro, che le attivita' di indirizzo e
coordinamento necessarie a garantire l'uniforme attuazione delle
normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali
siano assicurate dal Ministero della salute;
Visti i piani di controllo ufficiale commercio ed impiego dei
prodotti fitosanitari adottati dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Trento;
Sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro
delle attivita' produttive;
Ritenuto di dover procedere all'adozione, per il quinquennio
2002-2006, dei piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed
impiego dei prodotti fitosanitari;
Decreta:
Art. 1.
Piano delle regioni e delle province autonome per il quinquennio
2002-2006
1. Le regioni e le province autonome predispongono ed adottano, in
conformita' a quanto previsto negli allegati 1 e 2 al presente
decreto ed alle disposizioni di cui all'art. 2, piani di controllo
ufficiali nei rispettivi territori di competenza.
2. I piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo
ufficiale nel territorio di competenza:
a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne
la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in
particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in
conformita' a tutte le indicazioni riportate nelle etichette
autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche
fitosanitarie nonche', ove possibile, dei principi di lotta
integrata.
3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
salute i piani adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa
entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto per l'anno
2002 ed entro il secondo mese di ciascun anno solare per gli anni
successivi.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione
del piano, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
della salute i risultati derivanti dall'attuazione dei piani
adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo
schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2.
5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero della salute
presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei
piani ufficiali di controllo alla Commissione europea ed ai singoli
Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi, per
le voci comparabili, anche i risultati delle attivita' dei nuclei
dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni
frodi del Ministero per le politiche agricole e forestali. Di tale
relazione sono altresi' informati le regioni, le province autonome,
il Ministero per le politiche agricole e forestali, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle
attivita' produttive.

Art. 2.
Disposizioni generali
1. I piani di controllo ufficiale delle regioni e delle province
autonome:
a) individuano le attivita' da effettuare per l'attuazione dei
piani di controllo, unitamente alla priorita' ad esse attribuite;
b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza,
sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;
c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le
modalita' per l'esecuzione delle attivita' ispettive finalizzate
all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;
d) individuano, e comunicano al Ministero della salute,
l'Autorita' sanitaria regionale responsabile del coordinamento di
ogni attivita' relativa agli adempimenti di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' di cui al comma 1, lettera d) e' inoltre tenuta a:
a) detenere l'elenco, aggiornato almeno annualmente, dei locali
di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari
ubicati nel territorio di competenza;
b) trasmettere le informazioni di cui al presente comma al
Ministero della salute ed al Ministero per le politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministero della salute, per adempiere ad obblighi comunitari
ed a scopo conoscitivo, puo' chiedere all'Autorita' di cui al comma
1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati
dell'attivita' di controllo effettuata.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 231

Allegato 1

Indirizzi relativi alla predisposizione dei piani di cui all'art. 1:
Commercio dei prodotti fitosanitari
I. Finalita' del controllo.
1. Verifica del contenuto e delle proprieta' dei prodotti
fitosanitari.
I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto
delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di
registrazione e fissate da specifiche internazionali (FAO, GIFAP) dei
prodotti fitosanitari sono effettuati, tenendo conto delle
prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e devono
accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario
a quello autorizzato.
La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in
etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto
fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve
superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto
medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'allegato VI, parte C,
punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998):

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l|
a 20°C) |Tolleranza
---------------------------------------------------------------------
fino a 25 g |+/- 15% formulazione omogenea
---------------------------------------------------------------------
|+/- 25% formulazione non omogenea
---------------------------------------------------------------------
> 25 fino a 100 |+/- 10%
---------------------------------------------------------------------
> 100 fino a 250 |+/- 6%
---------------------------------------------------------------------
> 250 fino a 500 |+/- 5%
---------------------------------------------------------------------
> 500 |+/- 25 g/kg o +/- 25 g/l

I metodi analitici per il controllo quali-quantitativo possono
essere i metodi CIPAC, ove esistenti o anche i metodi depositati in
sede di registrazione o altri metodi convalidati.
Per le proprieta' chimico-fisiche vanno verificate quelle
pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento
alle specifiche dell'allegato III del decreto legislativo n. 194 del
17 marzo 1995 e specifiche internazionali riconosciute (quali ad es.
FAO e GIFAP). Le verifiche vanno eseguite con metodi della
Commissione europea, CIPAC o altri metodi internazionali riconosciuti
e convalidati.
2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Nell'ambito delle attivita' e' necessario anche verificare che i
prodotti fitosanitari immessi in commercio siano autorizzati e
conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione
di ciascun prodotto con particolare riferimento a imballaggi,
etichette, taglie ed eventuali prescrizioni di particolari
limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno
specifico prodotto fitosanitario.
I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel
decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili
sul sito internet del Ministero
(www.sanita.it/alimnut/fitosanitari/query/ricerca.asp).
Il Ministero pubblica, inoltre, trimestralmente nella Gazzetta
Ufficiale le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel
trimestre precedente.
Si ricorda che in materia di imballaggi ed etichettatura dei
prodotti fitosanitari si applicano piu' in generale le prescrizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.
3. Frequenza delle ispezioni e modalita' di campionamento.
Il numero delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi
di vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della
sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla
circolare del Ministro della sanita' 12 maggio 1993, n. 15, deve
soddisfare i seguenti criteri:
a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e
di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve
essere inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno;
b) la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere
rapportata alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di
vendita nonche' ad eventuali situazioni di inadempienza degli stessi
risultanti da precedenti attivita' ispettive.
In occasione del sopralluogo ispettivo si puo' procedere a
campionamenti secondo le specifiche priorita' indicate delle regioni
e provincie autonome.
II. Luoghi nei quali effettuare il controllo.
I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attivita' di
controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle
modalita' di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette,
sono preferibilmente effettuati presso:
a) i depositi di smistamento, presso gli stabilimenti che
producono prodotti fitosanitari, che effettuano vendite direttamente
agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290);
b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai
sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
III. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.
E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni
effettuate riferite al numero dei luoghi di vendita ispezionati,
indicando il numero delle infrazioni accertate e specificando di
seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti
fattispecie:
1) verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei prodotti;
2) verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti
fitosanitari;
3) controllo dei locali di deposito e di vendita di prodotti
fitosanitari per accertare il rispetto delle disposizioni in materia
di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e alla circolare
del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalita' di
conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate;
4) verifica del contenuto quali-quantitativo e delle proprieta'
chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari;
5) verifica delle modalita' di conservazione e di trasporto.
IV. Schema di presentazione dei risultati.
Al fine di assicurare uniformita' di presentazione dei risultati
e' opportuno utilizzare le seguenti modalita':

Schema a pag. 15

Allegato 2

Indirizzi relativi alla predisposizione del piano di cui all'art. 1:
Impiego dei prodotti fitosanitari
I. Finalita' del controllo.
Le finalita' della verifica riguardano:
il possesso del patentino, ove richiesto, da parte
dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari;
l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale e la loro
utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, utilizzati
dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari o
comunque disponibili presso l'azienda;
il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in
etichetta;
la verifica dello stato di salute degli utilizzatori di
prodotti fitosanitari e di tutte le segnalazioni di malore o
intossicazione associate all'attivita' lavorativa;
l'idoneita' e la perfetta manutenzione delle apparecchiature
per l'impiego di prodotti fitosanitari disponibili presso l'azienda;
l'idoneita' dei locali destinati al deposito dei prodotti
fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei
rifiuti.
II. Luoghi e modalita' dei controlli.
1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha
luogo:
in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto
delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate;
in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei
tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai
provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o
prescritti dai provvedimenti di portata generale quali quelli sui
limiti massimi di residui;
nei depositi delle derrate immagazzinate;
nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine
applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi
(trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.
2. Le modalita' della verifica tengono conto di quanto segue:
a) le verifiche del corretto impiego dei prodotti fitosanitari,
in relazione al numero di misure ispettive ed alla loro tipologia,
devono essere correlate con le specificita' territoriali quali:
l'importanza delle diverse colture per l'agricoltura
regionale o provinciale;
le quantita' di prodotti fitosanitari venduti nel territorio
regionale o provinciale;
b) il coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i
piani di lotta integrata e/o guidata;
c) alcune priorita':
l'opportunita' di controllare l'impiego dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
l'opportunita' di controllare l'impiego dei prodotti
fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti
confinati (serre);
controllo dell'impiego sulle colture la cui produzione e'
significativa per il territorio.
III. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.
Riportare i dati totali relativi al numero delle ispezioni
effettuate (riferite al numero delle aziende ispezionate o a loro
settori) indicando il numero delle infrazioni accertate e
specificando di seguito la tipologia con particolare riferimento ai
risultati dei controlli volti ad accertare:
1) il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette
autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalita'
di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e
alle precauzioni adottate per prevenire eventuali rischi per
l'operatore e gli astanti;
2) l'applicazione dei principi delle buone pratiche
fitosanitarie, nonche' dei principi di lotta integrata;
3) il possesso dell'autorizzazione all'acquisto per l'impiego
diretto (patentino, art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 290/2001);
4) la conservazione del registro dei trattamenti (art. 42,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001).
Si chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio
ed impiego anche:
1) informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari
risultanti a livello regionale dai piani di monitoraggio nel comparto
acque e alimenti;
2) segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di
prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente.
Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi utili ad
apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei
piani di controlli degli anni successivi.
IV. Schema di presentazione dei risultati.
Al fine di assicurare uniformita' di presentazione dei risultati
e' opportuno utilizzare le seguenti modalita':
1. Controllo sull'impiego di prodotti fitosanitari a livello degli
utilizzatori.
Ispezioni totale
Numero delle aziende ispezionate .... infrazioni .... di cui:
Uso di prodotti non autorizzati ....
Uso non previsto di prodotti autorizzati ....
In applicazione delle precauzioni di sicurezza ....
Altro .... (specificare altre previsioni di cui all'art. 3.3 del
decreto legislativo n. 194/1995)
Inappropriate condizioni di conservazione ....
Mancanza patentino utilizzatore ....
Mancanza registro dei trattamenti ....
Altro (specificare) ....
2. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani
di controllo.
a) monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati
sulle acque potabili;
b) controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti
ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale.
3. Comunicazioni di eventi indesiderati:
a) incidenti occupazionali e problemi sanitari;
b) effetti negativi su ambiente e organismi non-bersaglio
(specificare).
4. Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego).
Raccomandazioni.
Comparazione con i risultati relativi agli anni precedenti.
Priorita' per il programma relativo all'anno successivo.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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