IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate
deteriorabili ed ai mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti
(A.T.P.) concluso a Ginevra il 1 settembre 1970 ed in particolare i
paragrafi 29 e 49, che consentono di nominare esperti A.T.P. per il
controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in
regime di temperatura controllata;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed
esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle
derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali
trasporti (A.T.P.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n.
404 concernente il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di "Mezzi di trasporto
in regime di temperatura controllata", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1984, n. 71;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di "Nomina degli
esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle
carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali
o nazionali in regime di temperatura controllata", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1984, n. 71;
Ritenuto necessario adeguare il numero di componenti della
commissione d'esame secondo criteri di razionalizzazione e di
semplificazione amministrativa;
Considerato altresi' necessario ampliare il numero degli esperti
A.T.P.;
Decreta:
Art. 1.
Commissione
1. La commissione d'esame, per la nomina degli esperti per i
controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli
autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in
regime di temperatura controllata, e' composta da un dirigente
tecnico con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici, di
cui due con qualifica non inferiore a ingegnere coordinatore ed uno
con qualifica non inferiore ad ingegnere o funzionario tecnico, con
funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i
corrispondenti supplenti.
2. Il presidente, i membri, il segretario ed i relativi supplenti
appartengono alla direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre.
3. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal direttore
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre.
4. Non possono far parte della commissione d'esame persone per le
quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile.
5. E' abrogato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 28 febbraio
1984, recante disposizioni in materia di "Nomina degli esperti per i
controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli
autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in
regime di temperatura controllata.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2002
Il Ministro: Lunardi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato