IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n.
410;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito
in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del
patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e
gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali
e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del
demanio;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia
del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono
individuati beni immobili di proprieta' dello Stato facenti parte del
patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato;
Ritenuto che il valore indicato nel sopracitato elenco si riferisce
al valore di inventario degli immobili aggiornato alla data del 31
dicembre 2001;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 351/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al patrimonio
indisponibile e disponibile i beni immobili individuati nell'allegato
A facente parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli
immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati
non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Art. 6.
Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi
ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Spitz
Allegato A
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato