Art. 1.
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e
successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola
astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di
competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in
applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti
nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente accordo.
Art. 2.
Proclamazione e preavviso
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e'
preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le
motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di
inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione
dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa con un preavviso di almeno
dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero,
sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso
l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8
della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta
pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali all'associazione
nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle
imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad
osservare un preavviso di almeno dieci giorni.
Art. 3.
D u r a t a
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la
durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle
effemeridi; ovvero di dodici ore per le basi operanti h. 24 (0-24).
Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza
non possono superare la durata di 24 ore continuative.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero,
si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono
effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno.
Art. 4.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la
proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima
vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse -
e' assicurato un intervallo di almeno dieci giorni.
Art. 5.
Periodi di franchigia ed esclusioni
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati
scioperi sono individuati come segue:
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
dal lunedi' precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal
15 luglio al 31 agosto;
dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le
giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea,
referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi
compresi gli eventuali turni di ballottaggio.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono
compresi nella franchigia.
Art. 6.
Revoca e sospensione
La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del quale e' stata
gia' data informazione all'utenza, non e' consentita ai sensi
dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche,
salvo che sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero
vi sia stata una richiesta da parte della commissione di garanzia e
dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8
della legge precitata.
La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale e'
stata gia' data informazione all'utenza, comporta la reiterazione
della procedura di cui al precedente art. 2.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali, o grandi
eventi che comportino eccezionale presenza di persone.
Art. 7.
Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n.
146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno cinque giorni
prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare
tempestiva comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in
relazione alla dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2,
dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla
commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative
motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota
all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello
sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita'
della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione
dello sciopero, senza che cio' possa essere pregiudicata da
ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.
Art. 8.
Individuazione delle prestazioni indispensabili
Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di
elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanze, il servizio di
soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonche' ogni
altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della
salute.
Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i diritti
costituzionalmente tutelati, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni
minime indispensabili come segue.
Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le parti
concordano che:
all'interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o
regione) dove il servizio viene espletato con piu' di una base
operativa, l'azienda stabilira', di concerto con le rispettive RSA,
un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel senso che
una base potra' effettivamente aderire all'astensione dal lavoro
proclamata e l'altra prestera' servizio ma sara' considerata in
sciopero virtuale;
analogamente si procedera' nel caso di un numero di basi
superiore a due; in tal caso saranno garantite le basi operative
all'interno di province non contigue;
qualora la base sia una, si adottera' invece il principio dello
sciopero virtuale.
A fronte dell'astensione dal lavoro dei piloti di ogni base (un
elicottero) dovra' essere preventivamente assicurata la copertura del
territorio di competenza della base in sciopero da almeno una base
viciniore.
In mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate,
le parti si atterranno alle disposizioni impartite dall'autorita'
prefettizia individuata nel prefetto del capoluogo di regione.
Quanto sopra sara' attuato secondo uno schema a livello
territoriale che si evincera' da una mappa la quale sara'
appositamente concordata tra le parti entro trenta giorni dalla firma
del presente accordo. Detto schema sara' utile anche laddove la
proclamazione di sciopero dovesse riguardare una sola azienda ovvero
un solo ambito territoriale.
Il personale coinvolto nello "sciopero virtuale" rinuncera' a
percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione
netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.
Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un
importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente
aderente allo sciopero.
Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una
seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero
virtuale rinuncera' a percepire la quota-parte del valore, diviso
due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello
sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un
importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente
aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione
consecutiva, la predetta quota a carico, dell'azienda sara' aumentata
del 200%.
Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti
dell'osservatorio nazionale previsto dall'art. 12 del CCNL del
19 luglio 2001, per finalita' benefiche o di interesse sociale.
Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l'impiego del
personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attivita'
individuate nel comma precedente.
Art. 9.
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
indispensabili
Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni
indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive
modifiche e' quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.
In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non
sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili
di cui all'art. 8, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i
giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali
lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel
piano predetto, secondo criteri di rotazione.
L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da
affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o
dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del
presente accordo di regolamentazione.
Art. 10.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza
degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia
dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
Art. 11.
Norme sanzionatorie
In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 83/2000, ai
lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto
previsto dal presente accordo di regolamentazione o che, richiesti
dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la
assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.
La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 8
comportera' l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 4,
comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
Art. 12.
Campo di applicazione
Il presente accordo di regolamentazione si applica ai piloti di
elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi
elicotteristici, con riguardo a tutte le attivita' da esse svolte ed
individuata nel campo di applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro e ricomprese nel precedente art. 8.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive
modifiche, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, relative
all'erogazione delle prestazioni indispensabili nonche'
all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano
applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente
ivi menzionato.
Allegato 1
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di
insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la
sede del raffreddamento il piu' vicino possibile a quella interessata
alla controversia.
Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:
Livello aziendale.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una
norma disciplinante il rapporto di lavoro, cosi' come viene regolata
dal CCNL, puo' chiedere che la questione venga esaminata tra la
competente direzione e la RSA/RSU interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti
derivanti da contratto e riguardanti una pluralita' di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di
instaurare la presente procedura puo' essere assunta dalla RSA/RSU.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto,
tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere
l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre
reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le
RSA/RSU interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale
partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.
Al termine di tale fase verra' redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale.
Permanendo il disaccordo, la controversia sara' sottoposta
all'esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione
datoriale con le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il
presente contratto), che si incontreranno entro i dieci giorni
successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno
adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della
controversia, ne' si potra' fare ricorso ad agitazioni del personale
di qualsiasi tipo ne' da parte aziendale verra' data attuazione alle
questioni oggetto della controversia.
Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle
parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno
vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo
al livello nazionale.
la FISE |l'ANPAC
AUDIZIONE MARTEDI' 11 GIUGNO 2002
Alle ore 16 presso la sede della commissione di garanzia, si da'
corso alla audizione presieduta dal prof. G. Prosperetti; sono
presenti i rappresentanti della FISE, della ANPAC della Unione piloti
e della UILT Piloti, per discutere sull'accordo di regolamentazione
dello sciopero per i piloti di imprese elicotteristiche firmato il
21 maggio 2002 dalla FISE e dall'ANPAC e successivamente firmato il
22 maggio 2002 anche dalla ASPI.
Alla riunione era stata invitata anche l'A.E.I. che ha fatto
pervenire una nota di contrarieta' all'accordo in oggetto.
In considerazione della scarsa rappresentativita' di tale
associazione datoriale, il prof. Prosperetti decide di dar comunque
corso alla riunione.
I rappresentanti della Unione piloti e della UILT piloti
lamentano di non aver partecipato alla fase conclusiva dell'accordo,
del quale hanno sempre condiviso i principi ispiratori e desiderano
puntualizzare l'interpretazione di alcune clausole dell'accordo
stesso.
Dopo ampia discussione tutte le parti convengono che l'art. 6, in
ordine alla revoca dello sciopero, debba essere interpretata
conformemente alla legge nel senso che la revoca da parte dei
sindacati puo' comunque legittimamente avvenire fino a cinque giorni
prima della data proclamata per l'astensione. Sull'art. 8 le parti si
incontreranno per definire la mappa sulla quale saranno indicate, a
scacchiera, le coperture del servizio, cosi' risolvendo il problema
della definizione del bacino di utenza. Le parti ribadiscono la
condivisione del principio che la modalita' dello sciopero virtuale
potra' essere considerata qualora non sia possibile assicurare il
servizio tramite una base adeguata viciniore.
In ordine alla rinuncia, per lo sciopero virtuale, di una quota
parte della retribuzione da parte dei piloti, si chiarisce che si
tratta in via generale della devuluzione che gli stessi faranno in
beneficenza, salvo espresso mandato alle aziende di destinare
direttamente tali somme secondo gli accordi sullo sciopero virtuale e
alle relative prestazioni economiche.
Nello stesso articolo, la destinazione delle somme in beneficenza
secondo le indicazioni dell'osservatorio nazionale previsto dal CCNL
sara' limitata agli scioperi indetti dai sindacati rappresentati
nell'osservatorio, mentre gli altri sindacati contratteranno di volta
in volta la destinazione delle somme, fermo restando che tutti i
sindacati e tutte le aziende resteranno comunque vincolate allo
sciopero virtuale.
Poiche' i suddetti chiarimenti rispecchiano pienamente lo spirito
delle intese gia' sottoscritte, gli stessi possono essere tradotti in
opzioni interpretative, che saranno riprese nella delibera di
approvazione dell'accordo stesso senza la necessita' di materiali
modifiche del testo dell'accordo.
Con la firma del presente verbale la UILT piloti e l'Unione
piloti intendono sottoscrivere a tutti gli effetti l'accordo del
21 maggio 2002.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato