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Gazzetta Ufficiale N. 268 del 15 Novembre 2002

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200

Testo del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2002, n. 256 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
e' sostituito dai seguenti:
"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree
colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, ((delle
aziende zootecniche e delle aziende apistiche,)) possono essere
concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale ((fino all'80 per cento)) del
danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria
del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa
stabilito nella misura del 15 per cento. ((In alternativa al
contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi
perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito
quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base
della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente,
al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del
15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo
unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;))
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di
conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno
successivo, da erogare con le modalita' di cui all'articolo 2 della
legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto
((dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
1985,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle
operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e'
verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale ((fino all'80 per cento)) per il
ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle
scorte danneggiate o distrutte;
d) (( (lettera soppressa dalla legge di conversione);))
d-bis) ((concessione a favore delle associazioni riconosciute dei
produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o
consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.))
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di
lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano
subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti
delle imprese associate e della conseguente minore
commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto
al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad
ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non
trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori
entrate".
2-ter. ((I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del
comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano".))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta'
nazionale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita'
produttiva). - 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente
articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed
associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni
non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile,
esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo del 35
per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni
ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi
determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti
benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza
di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree
colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle
aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere
concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno
accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del
triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa
stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo
in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80
per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario
rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da
erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di
conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno
successivo, da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge
14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo
unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato
l'evento;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il
ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle
scorte danneggiate o distrutte;
d) (soppressa);
d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei
produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o
consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di
lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano
subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti
delle imprese associate e della conseguente minore
commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto
al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad
ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non
trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori
entrate.
2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del
comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della
presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di
approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli
impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica,
con onere di spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di
bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore
efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale
carico del Fondo.
4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle
autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui
all'art. 2, comma 2.
5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni
non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono
aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a
carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto
di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa
azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o piu'
anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo
anno.".
- Si trascrive il testo dell'articolo unico del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, recante
"Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la
determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle
operazioni di credito agrario":
"Articolo unico. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari
da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal
concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di
anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito
agrario, sono cosi' determinati:
1) operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal
concorso pubblico negli interessi:
a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di
riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;
b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40%
del tasso di riferimento come sopra precisato;
c) per le altre zone del Paese: 60% del tasso di riferimento
come sopra precisato;
2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal
concorso pubblico negli interessi:
a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di
riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;
b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40%
del tasso di riferimento come sopra precisato;
c) per le altre zone del Paese: 55% del tasso di riferimento
come sopra precisato;
3) operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40% del
tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del
tesoro per i relativi comparti creditizi;
4) operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal
regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985:
a) per le zone montane e svantaggiate e per quelle del
Mezzogiorno: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato
dal Ministro del tesoro;
b) per le zone depresse del centro-nord: 30% del tasso di
riferimento come sopra precisato;
c) per le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento
come sopra precisato;
5) operazioni di soccorso:
a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal
concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento
periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;
b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso
pubblico negli interessi:
per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento
come sopra specificato;
per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come
sopra precisato;
c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli
interessi:
per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del
tasso di riferimento come sopra specificato;
per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come
sopra precisato;
d) mutui a quindici anni assistiti dal concorso pubblico
negli interessi:
per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del
tasso di riferimento come sopra specificato;
per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come
sopra precisato.
Per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai
punti 2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si
applicano ai contratti condizionati e definitivi stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3)
e 5) i tassi agevolati minimi come sopra determinati si applicano
allorche' le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state
rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura
disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di
cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non
potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.
Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di
attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi,
corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad
esercitare il credito agrario, e' pari al costo di provvista indicato
nei relativi decreti ministeriali.
Nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di
attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi,
corrisposto dalle regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad
esercitare il credito agrario, e' pari al tasso di riferimento,
depurato della maggiorazione forfettaria indicato nei relativi
decreti ministeriali.
Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal
contributo pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art.
109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi
dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del
contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello
definitivo per il periodo dell'ammortamento.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
n. 38, recante "Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da
eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche":
"Art. 2. - E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in
ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del
1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al
precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad
ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il
credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'art. 5
della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Il concorso dello Stato sara' corrisposto dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste agli istituti ed enti mutuanti,
sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualita' erogate
anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento
calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse
dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura previ all'art. 6 della
citata legge n. 739.
Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti
leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le
norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualita'
di rimborso con i relativi interessi e' garantita da privilegi ai
sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n.
1760.".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale":
"Art. 9. - Le associazioni dei produttori ortofrutticoli
riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le
cooperative frutticole singole o consorziate che procedono
all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di
avversita' atmosferiche registratesi nell'azienda di associati,
avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di
alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un
contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di
fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni
ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.
Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto
consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono
fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei
produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente
articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e
annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la
riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a
ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma
del presente articolo.".

Art. 1-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio
1992, n. 185, le parole: "lettera d)&", sono sostituite dalle
seguenti: "lettera b)".

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta'
nazionale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Disposizioni particolari relative alle operazioni di
credito agrario). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 2,
sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui
all'art. 3, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di
24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12
del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito
agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende
agricole di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge. Le rate
prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito
agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di
preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 3, a richiesta
degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di
riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale
concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli
interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo'
intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di
concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi
all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite
dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i
termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il
tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.".

Art. 2.
1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura
assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui
all'articolo 127, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre
di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I
parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea
sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del
rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia
dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze
multirischio sulle rese, sui ricavi, ((sulle strutture)) e sul
reddito complessivo aziendale, il ((fondo per la riassicurazione dei
rischi)) di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ((cosi' come finanziato dall'articolo 13, comma
4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,)) puo' assumere in
riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei
rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di
sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. ((Il predetto
contributo e' concesso a condizione che sia accertato il
conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle
imprese agricole.))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 127 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni
agricole agevolate). - 1. All'art. 3, comma 1, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo
e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni
sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi,
subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non
siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva
dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione
europea".
2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono
essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate
dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche
la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata
dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le
cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie,
possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative
per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni
alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la
costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e'
contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i
contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni
garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate
sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato
alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle
conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un
fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo.
4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il
pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal
produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni
aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello
Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima
dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione
della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C
n. 28 del 1 febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita
mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di
esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee
ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e
pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e
alle iniziative mutualistiche.
8. All'art. 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364,
e successive modificazioni, la lettera f), e' sostituita dalla
seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o
provincia autonoma in cui ha sede il consorzio .
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono
comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, recante "Regolamento
concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata":
"Art. 2 (Parametri contributivi). - 1. Il contributo dello Stato
sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio
1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, e' commisurato
al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile,
elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico,
stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di
ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali. I suddetti parametri sono
determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla
base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto
sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo
nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984,
n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno
precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo
dello Stato sui premi assicurativi non potra' eccedere il 50 per
cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i
limiti dei parametri predetti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto
e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Disposizioni in materia idrica). - 1. Al fine di
assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo
straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730
"Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del
settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio
idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative
disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di
schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con
il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i
soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali
schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza
incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da
una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i
diritti tra le parti.
4-bis. Alle imprese agricole, singole ed associate, e alle
cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori
danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata
eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono
concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni
del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei
limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti
decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle
operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento,
comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di
proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono
la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori
delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica
hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua
per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero
dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione
e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano
minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al
medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento
delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e,
comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10
milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al
finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di
cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai
beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale
(PSR) e nei "Programmi operativi regionali (POR), costituiscono causa
di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di
calamita', tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento
temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e
non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la
produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita'
che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso
dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le
regioni interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione
del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi
siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al
comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai
produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono
ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione
obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai
territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta
commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui
al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta
la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento
di cui hanno titolarita'. Tali misure si applicano fino alla fine
della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento
calamitoso.
4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da
4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di
impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si
provvede, quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-ter, comma
5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17, della
citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra
le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e
di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da
parte delle regioni interessate.
4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento
funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza
nazionale nonche' il recupero di risorse idriche disponibili,
previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in
agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione , approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 aprile
2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle
amministrazioni, degli enti territoriali nonche' degli organismi
interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e
per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, assicura la raccolta di informazioni e dati
sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di
realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati
nonche' della SOGESID. Per le finalita' del presente comma, e'
autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie
attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica.
Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per
l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si
procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi
di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire
alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di
eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo
di cui art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.".

Art. 3. (Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, e' abrogato. ((A decorrere da
tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato
decreto-legge n. 273 del 1996.))
1-bis.((Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al
comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture
assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attiva
alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di
cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente
ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 maggio
1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1996, n. 380, recante "Rifinanziamento degli interventi programmati
in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. (Abrogato dal presente decreto-legge).
2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3,
comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10,
comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende
riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi
alluvionali del novembre 1994.
3. (Soppresso dalla legge di conversione n. 380/1996).
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel
1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'art. 2, comma 1, della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della
eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.
5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei
consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del
1992 con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.".
- Per il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", si
rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1.

Art. 5.
1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende
agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la
raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei
prodotti agricoli, nonche' il ripristino delle strutture, delle
infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione,
danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di ((luglio,
agosto e settembre 2002)) e da altre avversita' eccezionali del
medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure
contenute nella medesima legge.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di ((euro 16.428.047 per l'anno 2002,)) nonche'
un limite di impegno quindicennale di ((11.000.000 di euro,)) a
decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad
euro 7.292.392, ((mediante proporzionale riduzione delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36))
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro
4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, ((quanto
ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)) e, quanto al
suddetto limite di impegno quindicennale, per ((9.000.000 di euro,))
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((e,
per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.))
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni
interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta'
nazionale":
"Art. 2 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Per far
fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita'
atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle
strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone
interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni
competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento
dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento
stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni,
l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste
dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro
trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza
di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'art.
70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori
danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente,
con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di
spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle
regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme
assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art.
3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere
emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni
anno.
4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la
ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto
di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di
destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura
di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, recante: "Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57":
"Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti
dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895
miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal
2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052
miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per
l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per
l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17
maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 121 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 121 (Interventi per la ristrutturazione delle imprese
agricole in difficolta). - 1. A favore delle imprese agricole,
singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
danneggiate da calamita' o da eventi eccezionali conseguenti a gravi
crisi di mercato ovvero in difficolta', e' istituito un programma di
interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di
favorire il ripristino della redditivita', in conformita' con gli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee 97/C283/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C283 del 19
settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1, e' concesso il concorso nel
pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed
entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di
ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento,
contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti
pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di
credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia
fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia di cui all'art. 45 dello stesso decreto legislativo, ad
integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti.
Detta garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore
all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti
alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditivita'
dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione,
razionalizzazione e riqualificazione delle attivita' aziendali, con
abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni
soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualita' che
tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa
ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e
corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole,
nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere,
inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare
ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni
debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su
operazioni creditizie, secondo criteri e modalita' stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della
difficolta' finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti
ai soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali
beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi,
sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di
ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni
creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.".

Art. 5-bis.
1. ((Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' sostituito dal seguente:))
"4-ter. ((Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei
limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti
decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle
operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento,
comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di
proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".))

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", si rimanda ai
riferimenti normativi dell'art. 2.

Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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