Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 268 del 15 Novembre 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non e' stato
emanato;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso,
rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001,
n. 113;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini
stranieri non comunitari;
Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero
dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
testo unico;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi,
richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato e stagionale;
Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'art. 27
del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della
programmazione dei flussi;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30
luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
"lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";
Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina
ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine
italiana;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso
dell'anno 2001, con conseguente possibilita' di accesso immediato al
lavoro;
Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio
2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000
ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di
quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del
presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale;
liberi professionisti;
collaboratori coordinati e continuativi;
soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di
permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.

Art. 2.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli
provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente
decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota
massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27
comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 3.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro
autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti
in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

Art. 4.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di
Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in
materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come
di seguito ripartite:
3.000 cittadini albanesi;
2.000 cittadini tunisini;
2.000 cittadini marocchini;
1.000 cittadini egiziani;
500 cittadini nigeriani;
500 cittadini moldavi;
1.000 cittadini srilankesi.

Art. 5.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero
entro una quota massima di 4.000 persone.
Roma, 15 ottobre 2002
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002,
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 149


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it