IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;
Considerato che l'evento sismico ha reso inagibili o parzialmente
inagibili edifici pubblici e privati, nonche' edifici di interesse
storico ed artistico;
Visto il rapporto preliminare sui danni agli edifici pubblici e
privati, redatto dalla regione Siciliana a seguito della campagna di
sopralluoghi coordinati dal Centro operativo misto insediatosi presso
l'Ufficio territoriale di governo di Palermo;
Vista la nota com. 136/63 pervenuta al Dipartimento della
protezione civile il 24 settembre 2002 del gruppo di lavoro per la
salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali, di cui al
decreto interministeriale 133 del 23 gennaio 2001, concernente la
stima sintetica provvisoria dei danni relativi ai beni di interesse
storico-artistico;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi
urgenti ed indifferibili;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,
che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana,
ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del
26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18
settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996,
n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1 ottobre 1998, n. 2977 del 15
aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000,
n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105
del 7 febbraio 2001 e n. 3140 del 7 giugno 2001;
Vista la nota n. 539 del 26 febbraio 2002, con la quale la regione
Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e
snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla
citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
Sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito il prefetto di Palermo;
Sentiti la provincia ed il comune di Palermo;
D'intesa con la regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai comuni
della provincia di Palermo nei quali, in relazione agli eventi
sismici del 6 settembre 2002, e' stata registrata un'intensita'
macrosismica (MCS) uguale o superiore al quinto grado.
Art. 2.
1. Il presidente della regione Siciliana e' nominato commissario
delegato per le attivita' connesse alla messa in sicurezza delle
infrastrutture pubbliche di pertinenza, del patrimonio edilizio
pubblico regionale, degli edifici di interesse storico-artistico
regionali, degli edifici di culto, nonche' del patrimonio edilizio
pubblico e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento
sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre
2002. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa il
presidente della regione Siciliana - commissario delegato si avvale
dei propri uffici e delle proprie strutture, nonche' di quelli degli
Enti locali e potra', altresi', avvalersi della consulenza del gruppo
di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali
di cui al decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001.
2. Il prefetto di Palermo e' nominato commissario delegato per le
attivita' connesse alla messa in sicurezza degli edifici di
proprieta' dello Stato di competenza del Fondo edifici di culto
gestito dal Ministero dell'interno e per i successivi interventi di
miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati
dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attivita'
tecnico amministrativa, il prefetto di Palermo - commissario
delegato, potra' avvalersi delle strutture tecniche del
Provveditorato alle opere pubbliche della regione Siciliana e della
Soprintendenza regionale, della consulenza del gruppo di lavoro per
la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al
decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001, nonche' di 5
unita' di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del
governo di Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata
la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite,
ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una
indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui
all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
3. Il sindaco di Palermo e' nominato commissario delegato per le
attivita' connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio
pubblico comunale e privato del comune di Palermo e per i successivi
interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi
edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per
l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa il sindaco di
Palermo - Commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle
proprie strutture.
4. Il presidente della provincia di Palermo e' nominato commissario
delegato per le attivita' connesse alla messa in sicurezza del
patrimonio edilizio di proprieta' provinciale e privato nella
provincia di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o
adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6
settembre 2002. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico
amministrativa il presidente della provincia di Palermo - commissario
delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture,
nonche' di quelli degli enti locali.
5. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza,
provvedono ad adottare, anche a fronte della riscontrata persistenza
dei fenomeni sismici, tutte le iniziative necessarie a salvaguardare
l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare situazioni di pericolo
esistenti ed a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.
6. Il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato,
e' autorizzato ad avvalersi di unita' di personale altamente
specializzato da utilizzarsi per il supporto nell'attivita' di aiuto
alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 settembre 2002. I
relativi oneri pari a 50.000 mila euro sono posti a carico delle
risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente
ordinanza.
7. Presso la presidenza della regione Siciliana e' istituito un
comitato presieduto dal presidente della regione Siciliana -
commissario delegato e composto dal prefetto di Palermo - commissario
delegato, dal presidente della provincia di Palermo - commissario
delegato e dal sindaco di Palermo - commissario delegato, con
funzioni di coordinamento delle iniziative commissariali e di
indirizzo in relazione alla individuazione dei criteri di gestione
degli interventi demandati agli stessi commissari delegati, e con il
compito di provvedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al
comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.
8. Il prefetto di Palermo - commissario delegato e' autorizzato,
avvalendosi delle medesime deroghe menzionate nell'art. 11
dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'art. 7 dell'ordinanza
n. 3224 del 28 giugno 2002 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3199 del
24 aprile 2002, nonche' di quelle di cui all'art. 7 della presente
ordinanza, a realizzare tutti gli interventi di variante e messa in
sicurezza del tratto di condotta del nuovo acquedotto di Scillato,
interessato dal fenomeno franoso connesso all'evento sismico del 6
settembre 2002. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie
derivanti dall'ordinanza 3224/2002 disponibili sulla contabilita' del
prefetto di Palermo - commissario delegato, nonche', ove
insufficienti, sulle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art.
6 della presente ordinanza.
9. Presso la regione Siciliana e' istituita una struttura
temporanea di missione con il compito di supportare il comitato di
coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' per
assolvere alle specifiche competenze di protezione civile del
Dipartimento della protezione civile. La predetta struttura,
coordinata da un dirigente di prima fascia, e' composta da personale
appartenente alla pubblica amministrazione che viene posto a
disposizione della struttura medesima secondo le modalita' previste
dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002. In
favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo
di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, per il personale dirigente, di
una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di
posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 14 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto
il 5 aprile 2001. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse
finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 6 della presente ordinanza.
Art. 3.
1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza,
i commissari delegati predispongono appositi piani, recanti
l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di
sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo
dalla crisi sismica del 6 settembre 2002. Nei piani dovranno essere
specificati gli enti attuatori, i proprietari degli immobili, la
localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi, da effettuarsi
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
l'importo stimato di progetto, il contributo concedibile ed il tempo
necessario per l'esecuzione dell'opera.
2. I piani predisposti dai commissari delegati sono sottoposti alla
presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, e sono resi
esecutivi successivamente a tale presa d'atto.
3. I commissari delegati individuano nei rispettivi piani gli
interventi urgenti ed indifferibili, che dovranno essere realizzati
entro il termine di novanta giorni dalla data di presa d'atto di cui
ai commi 2 e 5.
4. Agli interventi ricompresi nel piano di cui ai commi 1 e 5 si
applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai
fini di cui al presente comma puo' essere utilizzata la procedura
della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente
legislazione sono ridotti alla meta'.
5. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti
preposti, i piani possono essere rimodulati per una sola volta. Tali
rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al
comma 2, e potranno essere presentate entro sei mesi dalla prima
presa d'atto.
Art. 4.
1. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza,
provvedono al rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per gli
interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi
soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle
situazioni di pericolo.
2. Il sindaco di Palermo - commissario delegato provvede ad
assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e
continuata sia stata distrutta totalmente o in parte, cosi' come
risultante dagli accertamenti tecnici coordinati dal Centro operativo
misto presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo e dalle
ordinanze sindacali emesse a seguito della crisi sismica del 6
settembre 2002, per la durata massima di dodici mesi, decorrenti
dalla data di sgombero dall'immobile, un contributo per autonoma
sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque
nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e
stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo
familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e'
stabilito in Euro 200,00.
3. I commissari delegati provvedono, nei limiti delle risorse
stanziate dalla presente ordinanza, alla concessione ed erogazione
dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il
ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei
beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attivita'
produttive, secondo un ordine di priorita' preventivamente
determinato nei piani di cui all'art. 3 e con le procedure di cui
alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5.
1. Con propria relazione i commissari delegati, per il tramite
della struttura temporanea di missione di cui al comma 9 dell'art. 2
della presente ordinanza, che esprime in merito le proprie eventuali
valutazioni, riferiscono trimestralmente al Dipartimento della
protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi da
eseguire ai sensi della presente ordinanza e sull'impiego delle
risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che
gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla
presente ordinanza, nelle forme e secondo le modalita' di cui alla
circolare n. l del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000.
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente
ordinanza e' destinata la somma di 47,5 milioni di euro.
2. Per il potenziamento dei mezzi, dei materiali e delle
attrezzature logistiche del Comando provinciale dei vigili del fuoco
di Palermo e per le ulteriori esigenze del Dipartimento della
protezione civile anche con riferimento a quanto previsto dall'art.
2, comma 9, della presente ordinanza, e' destinata la somma di 2,5
milioni di euro.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico degli
stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del
centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 7.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 5 e 6 della presente ordinanza i commissari delegati sono
autorizzati a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 41 e 117;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
art. 56;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
art. 42;
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,
articoli 5 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299,
articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
art. 20;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter,
37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13,
14, 18, 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14; 14-bis,
14-ter, 14-quater;
legge della regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 31, 32, 33, 34, 35;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo primo, capo
primo, articoli 2, 6 e 7, capo secondo, articoli 21, 23, 26, 28;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 24;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001;
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, articolo 2-sexies;
Art. 8.
1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del
Dipartimento della protezione civile verra' istituito un "Comitato di
rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza
sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
interventi di cui agli obiettivi a, c, d, f, h, i, i-bis
(limitatamente alle infrastrutture non statali e agli edifici
pubblici non statali), i-ter indicati nell'art. 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nei casi in cui la regione Siciliana non abbia gia' provveduto
ad affidare gli incarichi di progettazione, il "disciplinare di
incarico" da assegnare al progettista deve contemplare termini
perentori per la consegna della progettazione nelle sue varie fasi.
In caso di inadempienza, la presidenza della regione Siciliana,
previa diffida ad adempiere, da effettuarsi entro un periodo di tempo
massimo non superiore a sei mesi e non prorogabile, ha facolta',
anche su richiesta dell'Ente attuatore, di revocare l'incarico di
progettazione affidato.
3. La revoca dall'incarico di progettazione e' prevista anche nel
caso che il progettista non ottemperi alle prescrizioni ed alle
richieste di integrazioni e/o rielaborazioni nel termine di tempo
assegnato dall'ufficio istruttore dell'Ente attuatore e/o dal
presidente della Conferenza di servizi; in tal caso, ove ritenuto
necessario, puo' essere assegnato al progettista inadempiente un
ulteriore termine improrogabile di trenta giorni, trascorso il quale
l'Ente e/o il presidente della Conferenza di servizi comunicano
l'inadempienza alla presidenza della regione Siciliana per i
conseguenti adempimenti connessi alla revoca dell'incarico affidato.
4. Per gli incarichi di progettazione gia' affidati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, la regione Siciliana, sentito
l'Ente attuatore, assegnera' un termine perentorio per la
presentazione definitiva del progetto trascorso il quale tali
incarichi verranno revocati.
5. Ad esclusione degli interventi facenti parte dell'obiettivo c,
indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
per l'approvazione dei progetti, l'Ente attuatore indice apposita
Conferenza di servizi, da attuare entro quindici giorni dal parere
positivo espresso dagli uffici istruttori competenti dell'Ente
medesimo.
6. Alla Conferenza di servizi sono invitate tutte le
amministrazioni, gli enti pubblici e/o privati che debbono esprimere
il proprio parere sul progetto in esame. E' obbligatoria la presenza
del Genio civile, competente per territorio, della Sovrintendenza ai
beni culturali ed ambientali, competente per territorio, nel caso che
il progetto in esame riguardi opere vincolate ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o vincoli di natura
paesaggistica, dell'Assessorato regionale al territorio ed
all'ambiente, nel caso che l'opera in esame costituisca variante agli
strumenti urbanistici vigenti. Il parere reso durante la conferenza
dal rappresentante dell'amministrazione, ente pubblico e/o privato
costituisce di fatto il parere di competenza che deve essere reso ai
sensi delle vigenti disposizioni; in particolare, il parere reso dal
Genio civile esaurisce gli obblighi derivanti dalla legge n. 1086 del
5 novembre 1971 e n. 64 del 2 febbraio 1974, cosi' come il parere
reso dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali esaurisce
gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 e dalle normative vigenti nel campo della tutela
paesaggistico-ambientale. Il parere espresso dall'Assessorato
regionale al territorio ed all'ambiente, limitatamente all'opera
all'esame della conferenza, costituisce approvazione regionale
definitiva alla variante urbanistica.
7. Qualora alla Conferenza di servizi i rappresentanti invitati
risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti.
8. La Conferenza di servizi delibera a maggioranza semplice. Il
dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione,
integrazione e/o completamento del progetto. In tale caso la
Conferenza di servizi assegna un congruo termine al progettista per i
conseguenti adempimenti progettuali. Nel caso di motivato dissenso
definitivo sul progetto, espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni
culturali ed ambientali o da un Ente delegato alla tutela
paesaggistico-ambientale, l'Ente attuatore ha la facolta' di
richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al
presidente della giunta regionale Siciliana, che si esprime entro
sessanta giorni dalla data della richiesta, previa deliberazione
della giunta regionale stessa.
9. La regione Siciliana, sentito il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regolamenta con
proprio atto i casi di ritardo grave da parte dell'Ente attuatore
nell'attuazione degli interventi, prevedendo altresi' eventuali
procedure sostitutive.
Art. 10.
1. Per assicurare la regolarita' dei finanziamenti delle opere
incluse nei programmi della citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991
e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assessorato del
bilancio e delle finanze della regione Siciliana provvede alla
automatica reiscrizione nell'esercizio finanziario successivo di
tutte le somme, passibili di perenzione, impegnate a favore dei
soggetti delegati.
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione dei precedenti
articoli della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri
derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo
insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato