IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001,
n. 482 "Regolamento di semplificazione del procedimento per i
pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali";
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 482/2001, concernente "Pagamenti in euro
nell'ambito dell'Unione monetaria europea";
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
Elementi da indicare nei titoli di spesa
I titoli di spesa emessi per i pagamenti in euro nell'ambito dei
Paesi aderenti all'UME (Unione monetaria europea), ai sensi dell'art.
2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2001, n. 482, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di
tesoreria riportano:
il codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;
il codice IBAN (International bank address number) che esprime le
coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore.
I titoli di spesa vengono normalmente estinti mediante
accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal
creditore.
Ove il creditore non abbia indicato un conto corrente bancario o
postale, il titolo di spesa viene reso estinguibile mediante
commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del
creditore, da inviare all'indirizzo da riportare sul titolo. La Banca
d'Italia individua la banca che effettua il servizio di pagamento.
Le amministrazioni militari possono emettere titoli di spesa a
favore di persone fisiche, indicate con le complete generalita' e con
gli estremi del documento di riconoscimento da esibire all'atto del
pagamento, da accreditare a favore della banca prescelta, designata
con il codice BIC, per il successivo pagamento in contanti.
Gli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 concordano
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Banca
d'Italia modalita' di effettuazione dei pagamenti atte a garantire la
riservatezza delle operazioni.
I titoli di spesa previsti dai precedenti commi riportano
l'indicazione della causale valutaria secondo le codifiche di cui
all'elenco allegato al presente decreto.
Art. 2.
Titoli di spesa cartacei
Nei titoli di spesa cartacei i codici BIC ed IBAN vengono indicati
dopo il nominativo del beneficiario, la causale valutaria viene
riportata nello spazio riservato alla causale di pagamento.
Possono essere emessi titoli collettivi accompagnati da elenchi,
anche informatici, recanti i nominativi dei beneficiari, gli importi
dovuti e gli altri elementi previsti dall'art. 1.
I titoli cartacei sono localizzati sulle tesorerie di competenza.
Art. 3.
Titoli di spesa informatici
I mandati informatici sono localizzati sulla Tesoreria centrale. La
causale valutaria, i codici BIC e IBAN nel caso di pagamento mediante
accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero
l'indirizzo del beneficiario nel caso di pagamento a mezzo assegno,
sono riportati nel campo relativo alla causale. Ove quest'ultimo sia
insufficiente a contenere anche la descrizione della causale, le
amministrazioni emittenti indicano gli estremi del protocollo di una
successiva nota integrativa che viene trasmessa alla Tesoreria
centrale, contenente l'indicazione della causale di pagamento. Tale
nota fa riferimento agli estremi del mandato.
Il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti relativi
ad ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette mandati
informatici per l'importo globale dei pagamenti da eseguire indicando
la prima delle sedi all'estero beneficiarie seguita dalla locuzione
"ed altri". Per tali mandati, in allegato, il SICOGE (Sistema
informatico di contabilita' gestionale finanziaria) invia al SIRGS
(Sistema informatico della ragioneria generale dello Stato) e questi
all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco delle sedi
beneficiarie contenente:
gli estremi di riferimento del mandato;
le sedi beneficiarie e il codice che consente di individuare il
funzionario delegato operante presso la sede all'estero in favore del
quale viene emesso l'ordine di rimessa;
l'importo spettante a ciascuna sede e la relativa causale di
pagamento;
le modalita' di pagamento e gli altri elementi di cui all'art. 1;
il totale degli importi ricompresi nell'elenco, che deve
coincidere con l'importo del mandato.
Le relative procedure saranno realizzate previi accordi tra il
Ministero degli affari esteri, la Banca d'Italia e il Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'informatizzazione della contabilita' di Stato.
I pagamenti di cui al secondo comma hanno valore di ordini di
rimessa.
In via transitoria, sino a che non siano realizzate le procedure
volte a finalizzare automaticamente le disposizioni di pagamento sul
sistema TARGET (Trans european automated real time gross settlement
express transfer, Sistema transeuropeo di bonifici espressi
automatizzati a compensazione lorda in tempo reale), per i mandati di
cui al secondo comma il Ministero degli affari esteri invia alla
predetta amministrazione della Banca d'Italia il previsto elenco
delle sedi beneficiarie con gli elementi richiesti su supporto
cartaceo e/o supporto magnetico.
Art. 4.
Titoli di spesa per il pagamento di pensioni ed assegni vitalizi a
carico del bilancio dello Stato
Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del
bilancio dello Stato, effettuato tramite gli Istituti di credito
corrispondenti del Tesoro o le rappresentanze diplomatiche o
consolari e' disposto a cura dell'amministrazione ordinante con
cadenza bimestrale nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato
con titoli di spesa da estinguersi, con le modalita' previste
dall'art. 1 del presente decreto, a favore degli Istituti di credito
o delle rappresentanze diplomatiche o consolari. Questi ultimi
effettuano il pagamento ai beneficiari, secondo le modalita' in
vigore ed in base agli elenchi descrittivi e ai supporti informatici
ad essi inviati dall'Amministrazione ordinante.
Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli Istituti di
credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono
alla Banca d'Italia, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, gli
importi non pagati con l'indicazione del bimestre a cui si
riferiscono. Detti importi sono versati cumulativamente al Capo X,
capitolo 2368 a cura della Banca d'Italia, la quale trasmette la
relativa quietanza all'amministrazione ordinante.
Contemporaneamente gli Istituti di credito o le rappresentanze
diplomatiche o consolari restituiscono all'amministrazione ordinante
gli elenchi descrittivi evidenziando in una apposita distinta le
partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito alla Banca
d'Italia.
Per il pagamento in euro in ambito UME delle pensioni e degli
assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato l'amministrazione
ordinante puo' altresi' emettere un titolo per l'importo globale dei
pagamenti da eseguire a carico di ciascun capitolo di spesa,
indicando il primo dei beneficiari seguito dalla locuzione "ed
altri". Tali titoli sono trasmessi anche per via informatica alla
Banca d'Italia, con flusso separato rispetto ai pagamenti domestici.
A fronte di ciascun titolo l'amministrazione ordinante invia
all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco dei
creditori che dovra' riportare gli estremi di riferimento del titolo
di spesa e indicare, oltre agli elementi previsti dall'art. 1:
le generalita' dei beneficiari;
il numero di iscrizione delle partite di spesa;
il mese di esigibilita'.
Gli importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o
postali e quelli degli assegni bancari non potuti recapitare, sono
versati cumulativamente al Capo X capitolo 2368 a cura della stessa
Banca d'Italia la quale trasmette la relativa quietanza
all'amministrazione ordinante con l'indicazione dei pagamenti a cui
le somme si riferiscono.
Art. 5.
Esecuzione dei pagamenti
La Banca d'Italia estingue i titoli di spesa ed immette le
disposizioni di pagamento nel sistema TARGET nel tempo tecnico
necessario. Nei casi di pagamenti disposti con un titolo di spesa di
importo globale accompagnato da un elenco di beneficiari, i pagamenti
possono essere ripartiti su diverse giornate. In tale ipotesi il
titolo di spesa viene esitato sotto la data di esecuzione dell'ultimo
pagamento; i pagamenti nel frattempo eseguiti vengono scritturati al
conto sospeso collettivi.
Art. 6.
Aperture di credito documentario
I pagamenti effettuati mediante aperture di credito documentario in
euro nell'UME vengono gestiti dall'Ufficio italiano dei cambi.
A tal fine le amministrazioni ordinanti emettono, nell'ambito del
sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via
informatica, da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio
italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del
successivo riconoscimento ai beneficiari.
Le amministrazioni richiedenti inviano inoltre all'Ufficio italiano
dei cambi idonee richieste accompagnate dalla copia del titolo di
spesa e contenenti, oltre a quelli indicati dall'art. 1, i seguenti
elementi:
causale del pagamento;
scadenza del credito documentario;
condizioni del credito documentario (revocabile/non revocabile,
trasferibile/non trasferibile, da confermare/da non confermare);
modalita' delle spedizioni o dei pagamenti;
indicazione dettagliata dei documenti richiesti a fronte di
utilizzi del credito documentario.
Art. 7.
Pagamenti non andati a buon fine
Nel caso di importi non potuti accreditare ai conti correnti
bancari o postali, ovvero di assegni bancari non potuti recapitare,
con esclusione di quelli relativi ai titoli di spesa di cui all'art.
4, la Banca d'Italia versa le somme:
sul conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale a favore
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA
(Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni), ai sensi dell'art. 544-bis delle IGST (Istruzioni
generali sui servizi del Tesoro), nel caso di mandati informatici;
sulle contabilita' speciali sulle quali furono tratti i relativi
titoli di spesa, ove il pagamento sia stato disposto con ordinativi
di contabilita' speciale.
Negli altri casi vengono costituiti depositi provvisori ai sensi
dell'art. 544 delle IGST.
Nel caso di titoli di cui agli articoli 2 e 3 le quote stornate
vengono contabilizzate con singoli documenti di entrata inviati dalla
Banca d'Italia alle amministrazioni interessate.
Art. 8.
Pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro in
Unione monetaria europea
I pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro e
in UME sono eseguiti di norma a mezzo bonifici bancari o postali
tramite il sistema TARGET a favore della Banca d'Italia - Tesoreria
centrale dello Stato (codice BIC: BITA IT R1 343) che provvede alla
contabilizzazione della somma a favore del beneficiario finale. A tal
fine nella causale del versamento sono riportate, oltre al motivo del
pagamento, tutte le indicazioni riguardanti l'esatta imputazione
delle somme fornite al debitore dalle amministrazioni creditrici che
acquisiscono la relativa quietanza. Ove il versamento affluisca al
bilancio dello Stato, le quietanze vengono inviate all'ufficio di
bilancio interno al Ministero competente per il successivo inoltro
all'ufficio amministrativo interessato del Ministero medesimo.
I pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato possono
essere effettuati anche con vaglia postali internazionali intestati
alla predetta Tesoreria, recanti nella causale l'indicazione
dell'imputazione.
La ricevuta di bonifico e quella del vaglia postale internazionale
hanno potere liberatorio nei confronti del versante.
Le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione affluiscono
transitoriamente in un apposito conto corrente di tesoreria.
Accertata la loro destinazione, vengono attribuite al beneficiario
finale.
Art. 9.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato