IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 e
successive modifiche;
Vista la decisione della Commissione 98/272/ del 5 giugno 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, come modificato, in particolare, dal regolamento (CE)
1248/2001 della Commissione europea;
Considerato che, allo stato attuale, non vi sono elementi che
comprovino la veridicita' dei presupposti scientifici che sono alla
base dei test in vivo attualmente in commercio per la diagnosi delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Considerato che in base al regolamento (CE) 999/2001 e successive
modifiche, le uniche prove autorizzate ai fini diagnostici della BSE
sono quelle indicate nell'allegato III capitolo C del medesimo
regolamento;
Considerato che la Commissione europea non ha sottoposto a processo
di validazione alcuna metodica per le encefalopatie spongiformi
trasmissibili da effettuarsi su animali ancora in vita;
Visto e preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di
sanita' in data 23 luglio 2002 che conferma la non idoneita' alla
diagnosi delle encefalopatie spongiformi animali mediante i kit
intravitam attualmente in commercio;
Ritenuto che i possibili falsi positivi rilevabili a seguito
dell'utilizzo dei test in questione possono indurre a sottrarre gli
animali dai controlli ufficiali obbligatori per BSE, alimentando in
tal modo le macellazioni clandestine e il relativo mercato con gravi
rischi per la salute dei consumatori;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1) Sono vietate la commercializzazione e l'utilizzo di metodiche in
vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
2) Fino alla avvenuta validazione ufficiale da parte della
Commissione europea delle metodiche in vivo per la diagnosi delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili, il Ministero della salute -
Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, puo'
autorizzarne l'impiego, a soli fini sperimentali e stabilendone le
relative modalita', esclusivamente a favore di istituti ufficialmente
riconosciuti che ne facciano motivata richiesta.
La presente ordinanza ha validita' di un anno a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 241
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato