IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;
Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art.
38, recante "misure in materia fiscali", che prevede che il Ministro
per i beni e le attivita' culturali individui, con proprio decreto,
periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di
contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei
settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da
assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva
indicata al comma 3 del citato art. 38;
Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 di individuazione
delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro;
Considerato che la conferenza unificata nella seduta del 22 marzo
2001 ha raccomandato al Ministro per i beni e le attivita' culturali
di verificare la possibilita' di procedere ad aggiornamenti periodici
del decreto, al fine di valutare la possibilita' e le modalita' di
identificazione di quei soggetti privati che, pur svolgendo meritoria
attivita' nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo
di recente costituzione, non percepiscono contributi dallo Stato,
dalle regioni o dagli enti locali;
Ritenuto opportuno rivedere il decreto dell'11 aprile 2001,
accogliendo le osservazioni formulate dalla conferenza unificata;
Decreta:
Art. 1.
1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a
condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto
costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo
svolgimento di corrispondente attivita' di realizzazione di programmi
culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di
seguito elencati:
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle
attivita' nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o
dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite
mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata,
che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni
antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro
favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in
cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non
avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di
aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attivita';
e) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata,
che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di
imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto
ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che
non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici,
ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino
nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno
di attivita';
f) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata,
che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti,
comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni
antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro
favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di
legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino
costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalita' giuridica
di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere
precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di
musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri
beni culturali o universalita' di beni mobili comunque soggetti ai
vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per
almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o
predeterminato;
i) le persone giuridiche private che esercitano attivita' dirette
a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, cosi'
come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998.
Art. 2.
1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma l
dell'art. l e' cosi' di seguito determinata:
a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel
corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65,
lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di
cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto
corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso
dell'anno di imposta;
b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel
corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva
compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto e' cosi'
determinata:
b1) determinazione del totale delle somme singolarmente
ricevute;
b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo
mediante applicazione alla somma sub-b1) della percentuale
corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme
complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto
alle somme complessivamente erogate;
b3) determinazione della quota singola come risultante dalla
differenza tra b1) e b2).
2. La somma determinata ai sensi del comma l, sub-b2) costituisce
la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o
diversa aliquota che sara' determinata) e per la conseguente
determinazione delle somme da versare all'erario.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato
generale, curera' la comunicazione ai soggetti beneficiari della
quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera
b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa
comunicazione sara' effettuata anche al sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.
342, la somma dello stanziamento complessivo per l'anno 2002 e'
fissata in Euro 90.379.600,00.
Art. 3.
1. Per "finalita'" e "attivita'" nel settore dei beni culturali
si
intendono tutte le attivita' di tutela, conservazione, promozione,
gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attivita'
culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Per "finalita'" e "attivita'" di spettacolo si intendono
tutte
le attivita' finanziabili ai sensi della legge 30 aprile 1985, n.
163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 4.
1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a
comunicare al Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle
entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine
del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta,
avendo cura di specificare le proprie complete generalita',
comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.
Art. 5.
l. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al
presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e
le attivita' culturali - Segretariato generale, entro il termine del
31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare
delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le
generalita' complete del soggetto erogatore e le "finalita'" o
"attivita'" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la
riferibilita' delle predette erogazioni ai loro compiti
istituzionali.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, mediante
l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle
entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni
liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario
formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.
Art. 6.
l. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello
Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle
finalita' nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al
presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato
mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto
corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento
agli organi del medesimo Ministero ai quali fara' carico la
realizzazione dell'attivita' prevista.
2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni
librali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite
della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo
all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione
illustrativa.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 ottobre 2002
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 272
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato