IL DIRETTORE CENTRALE
per le concessioni amministrative
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del
Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle
mobilita' ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla
distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle
apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche
all'uso delle palline, il prezzo di vendita delle cartelle, ai premi
e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite,
ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco
e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di
controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente
l'approvazione del regolamento di gioco ed, in particolare, l'art. 4
che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 agosto 2001, n.
190, recante integrazione e modifica del decreto direttoriale 16
novembre 2001 in materia di prezzo di vendita delle cartelle;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2001 con
il quale e' stabilito che i prezzi di vendita delle cartelle del
gioco del Bingo per partite ordinarie e partite speciali, di cui al
decreto direttoriale 7 agosto 2001, hanno decorrenza dalla data,
comunque anteriore al 28 febbraio 2002, da stabilire con decreto del
direttore centrale per le concessioni amministrative;
Considerata la opportunita' di stabilire tale decorrenza dal 4
febbraio 2002, in considerazione del livello di smaltimento delle
scorte delle cartelle con il prezzo stabilito dall'art. 4 del citato
decreto direttoriale 16 novembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
l. I prezzi di vendita delle cartelle per il gioco del Bingo pari a
Euro 1,50 (cartelle ordinarie) e a Euro 3,00 (cartelle speciali)
fissati con decreto direttoriale del 7 agosto 2001, sono applicati
con decorrenza dal 4 febbraio 2002.
2. Gli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato e i
concessionari della gestione del gioco possono continuare la vendita
delle cartelle con il valore facciale di L. 3.000 - Euro 1,55
(cartelle ordinarie) e di L. 6.000 - Euro 3,10 (cartelle speciali),
eventualmente in rimanenza alla data di cui al comma 1, fino
all'esaurimento delle cartelle stesse e, in ogni caso, non oltre il
28 febbraio 2002.
3. I concessionari della gestione del gioco devono esaurire le
scorte di cartelle con i vecchi prezzi prima di immettere alla
vendita quelle con i nuovi prezzi, fatta salva l'osservanza di quanto
disposto nel comma 4.
4. L'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 non deve
comportare che per una medesima partita siano vendute cartelle
ordinarie o speciali con prezzi diversi.
Roma, 30 gennaio 2002
Il direttore centrale
per le concessioni amministrative
Rispoli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato