IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in
particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti
di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno
1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1995, recante
"Disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di
solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.";
Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma 4 dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a
fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto l'art. 1, comma 1, della gia' richiamata legge n. 451 del
1994, che ha demandato al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri
generali per la gestione degli interventi di trattamento
straordinario di integrazione salariale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002,
recante: "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione
di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha attribuito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione
degli interventi di trattamento straordinario di integrazione
salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione
amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8
febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
Ritenuta la necessita' di disciplinare in maniera organica la
materia riguardante la concessione del trattamento di integrazione
salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali
che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale, gia' oggetto di precedenti specifici atti
normativi e ministeriali;
Ritenuta, altresi', la necessita' di dare applicazione all'art. 1,
comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che
siano stabilite le condizioni e le modalita' per il superamento del
limite massimo dei trentasei mesi nell'arco temporale di un
quinquennio nei casi della stipula dei suddetti contratti;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende
le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito
denominati "contratti di solidarieta'", che stabiliscano una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in
parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Possono fare ricorso al contratto di solidarieta' tutte le
aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in
materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le
aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia,
alle condizioni previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile
1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451. In conformita' alla suddetta disciplina, la concessione
del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione
limitatamente alle imprese che abbiano occupato medianiente piu' di
quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi,
a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con
contratto di formazione lavoro.
2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova
applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie
di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di
giornali periodici, considerata la specialita' della normativa
sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarieta' le
imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una
delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n.
223 del 1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette
procedure.
4. Il contratto di solidarieta' non si applica nei casi di fine
lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo,
nel caso di imprese rientranti nel settore edile, deve essere
indicato nel suddetto contratto il nominativo dei lavoratori inseriti
nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli
appartenenti al casi sopra richiamati.
5. Il ricorso al contratto di solidarieta' non e' ammesso per
rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di
soddisfare le esigenze di attivita' produttive soggette a fenomeni di
natura stagionale.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Puo' beneficiare del contratto di solidarieta' tutto il
personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e
dei lavoratori a domicilio.
2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time e'
ammissibile l'applicaziore dell'ulteriore riduzione di orario,
qualora sia dimostrato il carattere strutturale part-time nella
preesistente organizzazione del lavoro.
Art. 4.
Modalita' applicative
1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto
tra le parti il contratto di solidarieta', deve essere quantificato e
motivato nel contratto stesso.
2. Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche
tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di
impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento),
complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai
quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero
involutivo.
3. La riduzione dell'orario di lavoro e' stabilita, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 236 del 1993, cosi' come
modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 608 del 1996, citata
nelle premesse, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile.
4. Nel contratto di solidarieta' non puo' essere prevista, in via
generale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984, una durata
superiore a ventiquattro mesi.
5. In via generale, il contratto di solidarieta' e' considerato
idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione
di orario concordata tra le parti e' tale che il totale del numero
delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al
contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero
inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che
sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il
parametro di riferimento e' costituito dall'orario di lavoro su base
settimanale.
6. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior
lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di
orario, cosi' come gia' determinata nel contratto di solidarieta', le
modalita' di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso.
L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente
ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti
i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di
orario, gia' ridotto in virtu' del contratto di solidarieta', e'
obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarieta'
e la conseguente presentazione di nuova domanda.
7. In via generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro
straordinario per i lavoratori posti in solidarieta', oltre l'orario
full-time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Art. 5.
Pagamento diretto
1. In via generale, ed in quanto non previsto dalla normativa che
disciplina i contratti di solidarieta', non e' autorizzato il
pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
Tuttavia, nei casi in cui, nel corso di attuazione del contratto di
solidarieta', l'impresa cessi l'attivita', o sia assoggettata a
procedura concorsuale, puo' essere adottata, previa richiesta
aziendale, specifica autorizzazione al pagamento diretto da parte
dell'I.N.P.S.
Art. 6.
Richiesta di un nuovo contratto di solidarieta'
1. Qualora il contratto di solidarieta' raggiunga la durata massima
prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
un nuovo contratto di solidarieta' puo' essere stipulato, per le
medesime unita' aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi
dodici mesi.
Art. 7.
Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991
1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35,
del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del
trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito
dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere
superato nelle singole unita' produttive, qualora il ricorso al
contratto di solidarieta' abbia la finalita' di strumento alternativo
alla procedura per la dichiarazione di mobilita' di cui all'art. 4
della citata legge n. 223 del 1991. In tale caso, la deroga al
predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in
azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di
solidarieta', nel quale deve essere espressamente confermata la
predetta finalita'.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Le modalita' ed i criteri indicati nei precedenti articoli si
applicano ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto.
2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 163
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato