IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"
(ANPA);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n.
335, recante il regolamento per l'organizzazione dell'ANPA in
strutture operative ed in particolare l'art. 8 che disciplina il
sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e l'art. 9 che
stabilisce le funzioni di indirizzo e coordinamento
tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione
dell'ambiente (APPA);
Visto il programma di sviluppo predisposto dall'ANPA ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre
1998;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in
particolare l'art. 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo
ambientale" e, in particolare, l'art. 2, il quale stabilisce
l'entita' del finanziamento da assegnare all'APAT e sino alla sua
effettiva operativita', all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per
l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalita' indicate dall'art. 1,
comma 1, lettera b) e dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61;
Considerato che le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della
citata legge n. 93 pari a L. 22.100 milioni per l'anno 2001, sono
state gia' trasferite all'ANPA e pari ad Euro 8.831.412,97 per
l'esercizio finanziario 2002, verranno trasferite all'APAT e, sino
alla sua effettiva operativita' all'ANPA, per l'attuazione del
presente decreto;
Considerato che le finalita' di tale finanziamento, individuate
all'art. 2 della citata legge n. 93 del 2001 sono:
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli
sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche di
supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali
secondo i progetti proposti dall'APAT e sino alla sua effettiva
operativita', dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a
rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali,
provinciali e nazionali;
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori
per i controlli ambientali;
realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa
la cartografia geologica e geotematica, con sistemi informativi
geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico;
Considerato che l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 93/2001
demanda all'APAT e, sino alla sua effettiva operativita', all'ANPA il
trasferimento alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, delle quote di risorse loro destinate;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente provvedimento fissa le modalita' di ripartizione e
di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001,
n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il
piu' efficace espletamento delle funzioni dell'ANPA, sino alla
effettiva operativita' dell'APAT e, in particolare, di quelle di
indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e
provinciali, secondo i seguenti criteri:
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli
sull'ambiente e sul territorio delle attivita' informative e tecniche
di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei
progetti che dovranno essere proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua
effettiva operativita', dall'ANPA, finalizzati a organizzare come
sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' e delle
agenzie regionali e nazionali;
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori
per i controlli ambientali;
realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale,
ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi
informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio
idrogeologico.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 del
presente decreto, l'APAT, e sino alla sua effettiva operativita',
l'ANPA, attivera' un programma coerente con le indicazioni del
programma di sviluppo del SINA, contenente una serie di progetti
caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecnici, funzionali e
operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi,
riferiti ai seguenti aspetti:
linee progettuali;
modalita' di definizione del programma;
finanziamenti e modalita' di erogazione.
3. Il programma di cui al comma 2 sara' comunicato al Tavolo di
coordinamento Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione
e informazione ambientale.
Art. 2.
Linee progettuali
1. L'APAT e sino alla sua effettiva operativita', l'ANPA, per il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998, si avvale principalmente
dal supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A., operanti nella
struttura a rete costituita dai progetti Centri tematici nazionali
(CTN), che coprono una parte degli obiettivi di cui all'art. 1 del
presente decreto. Il piano di programmazione dei CTN va definito per
l'anno 2002 in relazione agli stanziamenti assegnati ed i relativi
progetti andranno conclusi nel triennio 2002-2004.
2. Per il conseguimento delle ulteriori finalita' di cui all'art. 1
del presente decreto l'APAT e sino alla sua effettiva operativita'
l'ANPA, si avvale principalmente del supporto delle AA.RR.P.A. e
delle AA.PP.P.A operanti preferibilmente a rete secondo le linee
progettuali coerenti con i criteri di cui al programma SINA e con i
criteri di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, con
particolare riguardo a:
sviluppo e sperimentazione degli strumenti organizzativi e di
gestione delle attivita' di controllo relative alle principali
matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, agenti fisici,
conservazione della natura);
realizzazione del sistema a rete per il monitoraggio delle
componenti ambientali, che comprende l'adeguamento delle metodiche e
l'implementazione dei sistemi di qualita';
istituzione di una rete di laboratori di riferimento nell'ambito
del sistema delle Agenzie.
Art. 3.
Specifiche tecniche ed economiche e criteri di valutazione
1. L'APAT e sino alla sua effettiva operativita', 1'ANPA predispone
le specifiche tecniche ed economiche nonche' le modalita' ed i
termini per la presentazione delle proposte progettuali elaborate
alla luce delle linee stabilite al precedente art. 2, da parte delle
AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. e stabilisce i criteri di valutazione,
che devono, comunque, perseguire i seguenti obiettivi:
favorire l'allineamento di tutti i componenti del Sistema delle
agenzie a uno standard operativo minimo per quanto concerne le
attivita' di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni,
anche al fine di colmare il significativo svantaggio del sud rispetto
al nord del Paese;
favorire lo sviluppo di modalita' operative secondo una logica di
rete integrata ed in tal senso promuovere la presentazione di
proposte progettuali da parte del sistema delle agenzie.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
le specifiche tecniche ed economiche e i criteri di valutazione sono
trasmessi a AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. e al Tavolo di coordinamento
Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione ed
informazione ambientale.
3. Nei successivi trenta giorni, l'APAT e sino alla sua effettiva
operativita', l'ANPA, presenta in seno al Consiglio nazionale delle
Agenzie, le specifiche, le modalita' e i termini di presentazione
delle proposte e i criteri di valutazione di cui al precedente comma
1, ricevendo indicazioni circa i soggetti AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A.,
singoli o associati, proponenti progetti., che comunque garantiscono
la coerenza di valutazione di cui al precedente comma 1. Tali
indicazioni sono comunicate alla Commissione cosi' come meglio
individuata al seguente art. 4.
Art. 4.
Commissione di valutazione e monitoraggio
1. Per la selezione delle proposte progettuali presentate dalle
AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., secondo quanto stabilito dal precedente art.
3, e' istituita presso l'APAT e sino alla sua effettiva operativita'
presso l'ANPA, la Commissione di valutazione e monitoraggio.
2. La Commissione e' composta da cinque membri di cui tre scelti
tra il personale dell'APAT e sino alla sua operativita' dell'ANPA e
due (di cui uno con funzioni di presidente), designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il presidente, nell'espletamento dell'attivita' della
Commissione, puo' nominare un segretario senza diritto di voto.
4. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della
maggioranza degli aventi diritto.
5. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
6. La Commissione di cui al presente articolo presta la propria
attivita' a titolo gratuito.
Art. 5.
Ripartizione delle risorse finanziarie
1. I progetti valutati favorevolmente e finanziati nell'ambito
delle risorse del presente decreto, devono realizzarsi entro il
biennio successivo dalla loro approvazione, ad eccezione del progetto
CTN che ha durata triennale.
2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresi' costi
relativi alle diverse fasi di realizzazione del progetto, cosi' come
meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed economiche.
3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad
Euro 10.050.000,00 viene destinata alla realizzazione del progetto
CTN, cosi' come individuato all'art. 2, comma 1 ed una quota pari a
Euro l0.195.110,44 alle altre linee progettuali di cui all'art. 2,
comma 2 del presente decreto.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei
progetti CTN, sono riservate, per l'80% al finanziamento di progetti
presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le modalita'
individuate nell'art. 3, mentre il residuo 20% e' destinato al
finanziamento di progetti gestiti direttamente dall'APAT e sino alla
sua effettiva operativita', dall'ANPA secondo specifiche e criteri
stabiliti dal direttore generale dell'APAT e sino alla sua effettiva
operativita' dal direttore dell'ANPA.
Art. 6.
Modalita' di erogazione e trasferimento dei finanziamenti
1. L'APAT e sino alla sua effettiva operativita', l'ANPA, per
l'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 5, stipula
convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.
2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da
piu' Agenzie, una di esse assume il ruolo di coordinatore del
progetto medesimo ed e' con essa che viene stipulata la convenzione
che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle
AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A titolari del progetto e la ripartizione
delle risorse finanziarie assegnate.
3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene secondo le procedure
tecnico amministrative stabilite dal vigente regolamento dell'APAT e
sino alla sua effettiva operativita' dell'ANPA.
4. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono
esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2,
comma 3, lettera "A" del decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972.
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 11 ottobre 2002
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 233
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato