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Gazzetta Ufficiale N. 271 del 19 Novembre 2002

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali

CGIL/F.P. (firmato) CGIL (firmato)

FIBA/CISL (firmato) CISL (firmato)

UIL/P.A. (firmato) UIL (firmato)

FABI (firmato) FABI (firmato)

CIDA (firmato) CIDA (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL
per il personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti,
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai
sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente
dalla Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti "Ente").
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' richiamato nel
testo del presente contratto con la dizione "D. lgs. n. 165/2001".
L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) e' richiamata con il termine "Agenzia".
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 1998
fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente con
idonea pubblicita' da parte dell'Agenzia.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. Limitatamente al presente CCNL, le
parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in due
mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
Limitatamente al presente CCNL, le parti convengono che il termine
per la presentazione delle piattaforme sia stabilito in due mesi
dalla sottoscrizione del CCNL.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti sara' corrisposta la
relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennita' si applica la procedura dell'art. 48, comma 2 del d.lgs.
165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilita' dell'Ente e dei sindacati, e'
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Ente di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei
servizi erogati alla collettivita'.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessita' di uno stabile
sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva che ha il suo momento fondamentale nel
contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione
nella contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalita'
previste dal predetto contratto nazionale. Essa si svolge in
conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo
quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione e che puo' avere
come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il contratto collettivo
integrativo con le risorse del Fondo unico di Ente di cui all'art. 77
al fine di incrementare la produttivita' e la qualita' del servizio e
di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione
tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttivita' e di miglioramento della qualita' del
servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di
valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i
criteri di ripartizione tra le varie finalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo unico di Ente di cui al comma 1.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono, altresi',
regolate le seguenti materie:
a) le linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
b) accordi di mobilita' volontaria di cui all'art. 26;
c) le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il
miglioramento dell'ambiente di lavoro;
d) le pari opportunita' per le finalita' indicate nell'art. 10;
e) criteri generali per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali per il personale;
f) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei
processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla
qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti in base
alle esigenze dell'utenza;
g) articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art.
48;
h) materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di
lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare
l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni;
i) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita' e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
nell'art. 77, comma 1 lett. b);
j) proposte di modifica dell'ordinamento del personale destinatario
del presente contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio
di amministrazione.
4. La contrattazione in tema di mobilita' e di riflessi delle
innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del
verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
5. Nelle materie di cui alle lettere a), c), f), g) del comma
precedente, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la liberta' di
iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine e' prorogabile
di altri trenta giorni.
6. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione
integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei citati programmi.Fermi restando i principi di
comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art.
2, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse
destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e liberta' di iniziativa.
7. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi
di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed
a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.12, comma 1 lett.
b) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti dell'Ente, secondo le vigenti
disposizioni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale
organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte
pubblica la sottoscrizione e' demandata al titolare del potere di
rappresentanza o ad un suo delegato. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti.
5. L'Ente e' tenuto a trasmettere all'Agenzia, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1. L'Ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli di relazioni sindacali,
fornisce, ai soggetti sindacali, di cui all'art 11 tutte le
informazioni sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto
di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva
delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, l'Ente fornisce una
informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
b) verifica periodica della produttivita' degli uffici;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli
uffici;
d) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
e) politiche degli organici;
f) applicazione dei parametri concernenti la qualita' e la
produttivita' dei servizi e rapporti con l'utenza;
g) iniziative rivolte al miglioramento del servizi sociali in favore
del personale;
h) affidamento all'esterno dei servizi;
i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro;
j) attivita' e programmi di ricerca e sviluppo;
k) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) previsione di bilancio relativa al personale;
m) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della
Cassa;
n) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a
tempo parziale, di cui all'art. 40;
o) programmi di formazione del personale.
2. L'Ente, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione
adottati, nonche' su tutte quelle demandate alla contrattazione
integrativa, fornisce un'informazione successiva per la verifica dei
relativi risultati, con particolare riferimento alle seguenti
materie:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e
l'utilizzo delle relative prestazioni;
d) distribuzione complessiva del fondo di cui all'art.77;
e) parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita'
dei servizi prestati;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
g) qualita' del servizio in rapporto con l'utenza;
h) stato dell'occupazione e politiche degli organici.
3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Ente
consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita'
delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, l'Ente stesso
assicura una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale
del lavoratore.
Art. 7
Concertazione
1. La concertazione e' attivata dai soggetti sindacali di cui
all'art. 11, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal
ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 6, sulle seguenti
materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttivita' degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione,
ristrutturazione e trasformazione dell'Ente, anche conseguenti alla
applicazione di specifiche disposizioni di legge;
d) le modalita' di attuazione per favorire le pari opportunita'.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di un
accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro
il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito
della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione e' attivata prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed
e' facoltativa, salvo che per le seguenti materie per le quali e'
obbligatoria:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e
variazione delle dotazioni organiche;
b) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da
tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 40, comma 10 .
2. E' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la
sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
Art. 9
Forme di partecipazione
1. Nell'ambito dell'Ente e' costituita una Conferenza di
rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione integrativa.
La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere il
personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di
politiche aventi riflessi sul personale, nonche' di organizzazione e
gestione con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei
risultati, anche al fine di favorire un adeguato governo dei processi
di innovazione organizzativa, nell'ambito dei quali va comunque
considerata la valorizzazione delle risorse umane.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della
partecipazione e' completato dalla possibilita' di costituire, a
richiesta, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, una Commissione
bilaterale ovvero un Osservatorio con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l'Ente e' tenuto a fornire - e
di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che
non hanno funzioni negoziali, e' paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
Art. 10
Comitato pari opportunita'
1. Il Comitato per le pari opportunita', istituito presso l'Ente,
nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9,
svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'Ente e' tenuto a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone. In
particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione
alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti
lesivi delle liberta' personali. In questo ambito effettua ricerche e
definisce i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie
sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua
rimozione;
d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di
tutto cio' che ostacola o impedisce l'affermarsi di una situazione di
pari opportunita', per poter cosi' giungere alla applicazione
concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del
1991;
e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4
della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni
di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione
professionale e formula proposte in merito.
2. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti
riferibili all'Ente gli estremi della discriminazione in suo danno,
ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 125 del 1991, puo',
anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce
mandato, investire del caso il Comitato per le pari opportunita'.
3. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, e'
costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di funzionari in rappresentanza dello stesso Ente. Il
presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell'Ente, designa
un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un
componente supplente.
4. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le
proposte formulate dal Comitato pari opportunita', sono previste
misure per favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale:
a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quello dei
servizi sociali nella fruizione del part-time;
c) processi di mobilita';
d) tutela della salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche e
alla prevedibilita' dei rischi specifici per la donna con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la
maternita';
e) politiche di pari opportunita' negli accessi dall'esterno.
5. L'Ente favorisce l'operativita' del Comitato e garantisce tutti
gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza
e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. Il Comitato e' tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno
dell' Ente, fornendo in particolare informazioni sulla situazione
occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e
nei vari profili nonche' sulla partecipazione ai processi formativi.
6. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
7. Sulla base delle proposte del Comitato, l'Ente adotta, ai sensi
dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni
positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di
fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di
lavoro tra uomini e donne.
CAPO II
SOGGETTI SINDACALI
Art. 11
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui
all'art. 4 sono:
a) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U) elette ai sensi
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.
Art. 12
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa e'
costituita:
a) per la parte pubblica:
a1) dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
a2) da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) per la parte sindacale, dai soggetti sindacali di cui all'art. 11.
2. L'Ente puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, della attivita' di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia.
Art. 13
Titolarita' dei permessi e delle prerogative sindacali
1. La titolarita' dei permessi sindacali nei luogo di lavoro, cosi'
come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro
sui distacchi, aspettative e permessi nonche' sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalita' e
nelle quantita' previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette
ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo
quadro di cui al comma 1.
CAPO III
DIRITTI SINDACALI
Art. 14
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'Accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del
7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo
d'intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'Aran e dalle
confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse
RSU negli enti di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19,
comma b, della legge n. 300 del 1970 che non abbiano sottoscritto o
non aderiscano agli accordi e protocolli di cui alla lettera a), o
che non partecipino alle elezioni previste dagli accordi e protocolli
medesimi.
Art. 15
Delega
1. La disciplina della delega, riportata ai commi successivi, verra'
sottoposta a verifiche da effettuarsi, su richiesta di una delle due
parti, ad ogni rinnovo del CCNL e in quella sede.
2. I dipendenti possono rilasciare delega, comunque in forma scritta,
a favore di un'organizzazione sindacale per la riscossione di una
quota mensile nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
Detta delega e' trasmessa all'Ente a cura dell'organizzazione
sindacale ed ha effetto dal mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente puo' in qualsiasi momento revocare la delega di cui
al comma 2 inoltrando una comunicazione scritta all'Ente e
all'organizzazione sindacale interessati. L'effetto della revoca
decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della
stessa.
4. L'Ente e' tenuto a versare mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate le trattenute operate sulla retribuzione dei
dipendenti.
5. Le modalita' di versamento delle trattenute di cui al comma 4 sono
concordate tra l'Ente e le organizzazioni sindacali.
6. L'Ente e' tenuto alla riservatezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati nei confronti dei terzi.
7. Le regole previste nel presente articolo costituiscono la
disciplina provvisoria in materia di contributi sindacali, senza
soluzione di continuita' con la preesistente normativa.
Art. 16
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con
l'Ente per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi
di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7
agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con
le modalita' dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione
delle RSU del 7 agosto 1998;
c) da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative di cui alla
lettera a), congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta
ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del
CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
CAPO IV
LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 17
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di
responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette e
compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle
materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 18
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita'
sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo
47 del d.lgs. n. 165/2000 e successive integrazioni e modificazioni o
quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di
una delle parti.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito e regolato da contratti individuali e dal presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa
comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione provvisoria o definitiva dell'attivita'
lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per
le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di
lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o
a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di
cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro
assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 41.
5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso
termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve
dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 4 , di non
avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilita'' richiamate dall' art.
53 del d.lgs. n. 165/ 2001. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'Ente comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Al personale assunto successivamente alla stipula del presente
contratto, l'Ente fornira' una copia del contratto medesimo.
Art. 20
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita come
segue:
a) 2 mesi per il primo livello professionale;
b) 6 mesi per i restanti livelli.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto.
In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento
economico previsto per il personale non in prova. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica
l'art 30.
4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai
sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati; spetta altresi' al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
sia vincitore di concorso pubblico presso la Cassa Depositi e
Prestiti o presso altra amministrazione o Ente ha diritto, durante il
periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, e,
in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello
stesso dipendente, rientra, a domanda, nel livello di provenienza.
11. Durante il periodo di prova, l'Ente adotta iniziative per la
formazione del personale neo assunto. Il dipendente puo' essere
applicato a piu' servizi dell'Ente presso cui svolge il periodo di
prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della
qualifica di appartenenza.
12. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti di
pubbliche amministrazioni che lo abbiano gia' superato nella medesima
qualifica.
Art. 21
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, le indennita' connesse a particolari condizioni di
lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2. La durata delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge n. 937 del 1977.
3. I dipendenti neoassunti nella pubblica amministrazione hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano
i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo
da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937 del 1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art.27. conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Ente
assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in piu'
periodi. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei
turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie
nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per
eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche'
all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per
il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
devono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire delle
ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno
successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per piu' di 3 giorni. L'Ente deve essere stato posto in
grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di
servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede
al pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 22
Festivita'
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili,
nonche' la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il
dipendente presta la sua opera.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve
essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il
riposo puo' essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica e' riconosciuto il diritto di fruire, a
richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale
domenicale, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del
lavoro, ai sensi delle leggi n. 516 del 22 novembre 1988 e n. 101
dell' 8 marzo 1989. Le ore lavorative non prestate il sabato sono
recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad
alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
Art. 23
Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente le capacita' e le potenzialita'
dei lavoratori disabili, l'Ente, nell'ambito delle forme di
partecipazione di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative
per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999
anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge
104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni
descritte nella legge n. 104/1992, trovano applicazione le
agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e
successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla
stessa.
Art. 24
Mutamento di mansioni per idoneita' psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento dei compiti del proprio livello
professionale, l'Ente non puo' procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica prima di aver
esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al
servizio impiegandolo in altra qualifica riferita allo stesso livello
economico assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il
dipendente puo' essere impiegato in una qualifica collocata in un
livello economico inferiore .
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della
medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad una qualifica appartenente a livello
economico inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del
trattamento retributivo, non riassorbibile, del livello economico di
provenienza, ove questo sia piu' favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato
nell'ambito del'Ente con le modalita' previste dai commi precedenti,
si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 26.
Art. 25
Mobilita' tra amministrazioni diverse
1. L'Ente puo' coprire posti vacanti in organico, destinati
all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di
dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni che
rivestano la qualifica corrispondente nel sistema classificatorio, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001.
2. Il dipendente e' trasferito, previo consenso dell'Ente di
appartenenza, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.
3. Al dipendente trasferito e' garantita la conservazione del
trattamento economico fondamentale acquisito nell'ente di
provenienza, nonche' la relativa anzianita' di servizio.
Art. 26
Passaggio diretto ad altre amministrazioni
del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
d.lgs.n.165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto
del personale dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il
collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito l'Ente comunica a tuttigli
enti o amministrazioni di cui all'art. 1, c 2 del D. Lgs
165/2001presenti a livello provinciale regionale e nazionale,
l'elenco del personale in eccedenza distinto per qualifica
professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni , l'entita'
dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e
posizione economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio
diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che
possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorita'; l'Ente
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo
stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di
reddito;
c) maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione;
d) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e
dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
e) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in
sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Per la mobilita' del personale in eccedenza, la contrattazione
integrativa puo' prevedere specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e
l'integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione
vigente.
TITOLO IV
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27
Permessi
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o
di affini di primo grado: giorni tre per evento.
2. Ai fini della concessione dei permessi per lutti in famiglia di
cui al comma 1, lettera b), la condizione di convivente stabile e'
equiparata a quella di coniuge.
3. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari, debitamente documentati, fruibili anche
frazionatamente.
4. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio che puo' essere richiesto
anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
5. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell' anzianita' di servizio.
6. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le
indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che
non siano corrisposte per dodici mensilita'.
7. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5
febbraio 1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono
essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
8. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione
ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di
permessi o congedi straordinari comunque denominati.
9. Nei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui
al precedente comma 8, sono compresi i permessi per donazione di
sangue di cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed
integrazioni nonche' quelli per donazione di midollo osseo di cui
alla l. 6 marzo 2001, n. 52.
Art. 28
Permessi brevi
1. Previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del
responsabile dell'unita' organizzativa, puo' essere concesso al
dipendente che ne faccia richiesta, il permesso di assentarsi per
brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale
titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla
meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque
superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire al responsabile dell'unita' di cui al comma 1 di adottare
le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile
dell'unita'. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per il personale inserito in turnazione, i recuperi, salvo diverse
esigenze di servizio, devono essere concessi entro l'anno per gruppi
di ore costituenti un turno completo.
5. Possono essere recuperate le ore straordinarie effettuate mediante
permessi brevi di cui al comma 1. Restano ferme le normative
aziendali gia' in vigore, purche' compatibili con il presente
articolo.
Art. 29
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione
del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2, l'Ente procede all'accertamento delle sue condizioni di salute
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai
sensi del comma 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente puo' procedere,
salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti
per malattia e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennita'
pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque
denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale
periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post ricovero, al dipendente competono anche gli istituti di
retribuzione fissa e ricorrente di cui all'allegato 1;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per
l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilita'
specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia
i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi
di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle
categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81,
per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita',
relativamente alla gravita' dello stato di invalidita', sia
debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'Ente
favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti
dei soggetti interessati.
11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa
durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la
sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza per
malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal
giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In
tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario,
recuperera' le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita'
con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 28. Nel caso in cui il
certificato medico coincida con la giornata della parziale
prestazione lavorativa, la stessa sara' considerata assenza per
malattia e il dipendente potra' invece utilizzare le ore lavorate
come riposo compensativo di pari entita'.
12. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
13. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
14. L'Ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Unita' sanitaria locale.
15. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi
trovare nel domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche
se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19.
17. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di
obiettivo e giustificato impedimento.
18. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto a darne comunicazione all' Ente, il quale ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e
c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
Art. 30
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica . In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione
fissa mensile, nonche' degli istituti di retribuzione fissa e
ricorrente di cui all'allegato 1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione di cui al precedente Io comma, per tutto
il periodo di conservazione del posto.
3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto
dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilita' permanente. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti
che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in
strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermita'
dipendenti da causa di servizio.
Art. 31
Aspettative
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne
faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi
diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 29 e
30.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta',
tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a)
e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
e nei limiti ivi previsti.
6. L'Ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente
a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente
per le stesse motivazioni e negli stessi termini puo' riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il
rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita'
sostitutiva di preavviso, con le procedure di cui all'art. 61.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa al dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso lo stesso
ente ovvero presso altro ente o altra amministrazione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico
concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
presso lo stesso ente ovvero in altre pubbliche amministrazioni o in
organismi della comunita' europea con rapporto di lavoro ed incarico
a tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della
vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia,
individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 -
dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278,
pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, . Tale aspettativa puo'
essere fruita anche frazionatamene e puo' essere cumulata con
l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
Art. 32
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione
con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed
integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono
regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7
agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi
di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
con fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono
collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Ai dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza
fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la
disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n.
476 come integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all'estero, puo' chiedere una
aspettativa, senza assegni, qualora l'Ente non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova
il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione
anche in altro ente o altra amministrazione.
5. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 4 puo' avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che
l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di
almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa.
6. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 , 3 e 4 per
poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di
almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo nonche' alle assenze di
cui al d. lgs. 151/2001.
Art. 33 Congedi per eventi e cause particolari
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e
cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge n.
53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo
grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della
legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina
dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, lettera b) dell'art.
27.
Art. 34
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia di tutela della maternita' contenute nel d.lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, ai fini del
trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e
17, commi 1 e 2 del d.lgs.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo,
spetta l'intera retribuzione fondamentale, gli istituti di
retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente di cui all'allegato
1.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta
del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facolta' di rientrare in servizio,
richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico
attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto,
qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a
casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro
previsto dall'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001 per le lavoratrici
madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale
assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote
di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47 del d.lgs.151/2001, alle lavoratrici madri ed,
in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun
anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo
le modalita' indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 32 comma 1, del
d.lgs.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici
giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera
f), la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) Secondo quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 151/2001, in caso
di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del
medesimo decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs.151/2001,
qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo
il parto si accerti che l'espletamento dell'attivita' lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la
salute della lavoratrice madre, l'Ente provvede, anche sulla base di
idonea certificazione medica, al temporaneo impiego della medesima e
con il suo consenso in altre attivita' - nell'ambito di quelle
disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
Art. 35
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino
a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art.29, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione
al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 31, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro volonta' alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalita'
individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 36
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un
progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalita' di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 29, comma 7 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non
sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione
al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 31, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro volonta' alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalita'
individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici
previsti dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano
con quelli previsti dal presente articolo
Art. 37
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi - anche in aggiunta alle attivita' formative programmate
dall'Ente - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150
ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente all'inizio
di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento
pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della
contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori
tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati
dall'Unione europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica
professionalita' ovvero, infine, corsi di formazione in materia di
integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel
rispetto delle priorita' di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la
preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita'
individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita':
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi
4 e 5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori
condizioni che diano titolo a precedenza sono definite in sede di
contrattazione integrativa di amministrazione.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria
formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 11.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi,
l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea
documentazione preventivamente concordata con l'Ente, l'attestato
degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di
un tirocinio, l'Ente potra' valutare con il dipendente, nel rispetto
delle incompatibilita' e delle esigenze di servizio, modalita' di
articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il
conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il
dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo, puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 27, comma 1 lettera a).
Art. 38
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art.
5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalita' e durata,
sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni
presso l'Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la
formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale
delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato
annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre
di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono
presentare all'Ente una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio
e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita'
formative. La contrattazione integrativa individua i criteri da
adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti
rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3, l'Ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino
ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo
puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al
corso.
5. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5,
comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo
stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli si applicano le
disposizioni contenute negli artt. 29 e 30.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorita'.
Art. 39
Servizio militare e sostitutivo civile
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva ,
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il
rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha
titolo alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la
cessazione del servizio, senza diritto alla retribuzione.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata
in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'Ente per
riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro e'
risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso nei
confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro
tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
compresa la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione
del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai
fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l'Ente
corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e
quello erogato dall'amministrazione militare.
TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 40
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutte le qualifiche professionali del sistema di
classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere
indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'Ente, entro il predetto termine, puo', con provvedimento
motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del
dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo
pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilita',
possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale,
subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi
professionali.
5. L'Ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli
casi, e' tenuto ad individuare le attivita' che, in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite
ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste
dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi
tra l'attivita' esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma
- con quella della specifica attivita' di servizio ovvero qualora la
predetta attivita' lavorativa debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica, l'Ente nega la trasformazione del
rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente e' tenuto a comunicare, entro quindici giorni,
all'Ente l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita'
lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite
percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale
a tempo pieno di ciascuna delle qualifiche del sistema di
classificazione del personale puo' essere arrotondato per eccesso
onde arrivare comunque all'unita'. Il contingente predetto e'
utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti
interessati al part - time - indipendentemente dalla motivazione
della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno
rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39, comma 8,
della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che
non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. L'Ente, in presenza di particolari situazioni organizzative o
gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel
contratto collettivo integrativo, puo' elevare il contingente di cui
al comma 8 di un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure
previste da detto comma, le domande per la trasformazione del
rapporto di lavoro, in tali casi, sono presentate con cadenza
trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del trimestre
successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10
ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
a) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non
autosufficienti;
b) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ai sensi del d. lgs. n. 152/1997 e' comunicata per iscritto
al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente
articolo con l'indicazione della durata e dell'articolazione della
prestazione lavorativa di cui all'art. 41 comma 3 secondo quanto
concordato con l'Ente.
Art. 41
Orario di lavoro del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non puo' essere inferiore al 30 % di
quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto
a tempo parziale non puo' superare il numero complessivo dei posti di
organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
c) con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e
b).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente puo'
concordare con l'Ente ulteriori modalita' di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure previste
nella contrattazione integrativa di cui all'art. 4, in base alle
tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o
annuale praticabile presso l'Ente tenuto conto della natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili
professionali.
4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilita' del posto in organico ovvero della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del D. Lgs n. 61/2000.
5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno
decorso un triennio dalla data di assunzione purche' vi sia
disponibilita' del posto di organico o della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del D. Lgs n. 61/2000.
Art. 42
Trattamento economico-normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, previo suo consenso, puo' essere chiamato a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e)
del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di
lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e
da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Il ricorso al
lavoro supplementare e' ammesso per eccezionali, specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
retribuzione di cui all'art. 69, c. 2 lettera c) maggiorata di una
percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse
destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite
massimo individuale annuo di 20 ore. Tali ore sono retribuite con un
compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
retribuzione di cui all'art.69, c. 2 lettera a) , maggiorata di una
percentuale del 15%.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in
eccedenza rispetto ai commi 2, 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria corrispondente alle rispettive nozioni
di retribuzione di cui all'art. 69, c. 2 , maggiorata di una
percentuale del 50%.
6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto
in via non meramente occasionale per piu' di sei mesi il dipendente
puo' richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro.
7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi compresa l'indennita' integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita', spettanti al personale con
rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stesso livello
economico e qualifica professionale professionale.
8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti nonche' altri istituti non collegati
alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati
in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo
parziale anche in misura non frazionata e non direttamente
proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
dall'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse pari a quello dei
lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita'
soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed
il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo
criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze
dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze
per malattia. In presenza di part-time verticale, e' comunque
riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro previsto dal D. Lgs n.151/2001, anche per la parte non cadente
in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante
per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per
matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternita' e i
permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
contratto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000."
Art. 43
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato;
b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli
artt. 29 e 30; i periodi di trattamento intero o ridotto sono
stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art.
29, comma 7, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore
a due mesi; il trattamento economico non puo' comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di
conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo'
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 29;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 27, comma 4 ovvero in
caso di lutto ai sensi dello stesso art. 27, comma 1, lett. b);
d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
2. Il servizio prestato a tempo determinato e' titolo valutabile ai
fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
3. Il contingente del personale da assumere con contratto a tempo
determinato, ai sensi della vigente normativa in materia, non puo'
superare, a livello di ente, il 10% dei posti di organico.
Art. 44
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. L'Ente puo' stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a
carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio
o attraverso le modalita' del reclutamento ordinario previste dal d.
lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di
seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel
comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli
assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attivita' e, per un periodo massimo di
60 giorni, per attivita' connesse ad esigenze straordinarie derivanti
anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di
utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in
sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di
posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che
siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale e' elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di
posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o
comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione, in
particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo
della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche'
l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite
dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo'
superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei
lavoratori in servizio presso l'Ente, arrotondato in caso di frazioni
all'unita' superiore.
4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di
lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b), la durata dei
contratti puo' comprendere periodi di affiancamento per il passaggio
delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
5. L'Ente e' tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs.
626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici
connessi all'attivita' lavorativa cui sono impegnati.
6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e
le modalita' per l'utilizzo dei servizi sociali eventualmente
previsti per il personale dell'ente.
7. L'Ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare
del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n. 300/1970.
8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'Ente
utilizzatore i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti
dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
9. L'Ente provvede alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, sul numero,
sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di
motivate ragioni d'urgenza l'Ente fornisce l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma
4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
10. Alla fine di ciascun anno, l'Ente fornisce ai soggetti sindacali
firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla
verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
stesso termine l'Ente fornisce alle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui
al precedente comma 10.
11. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge, e' fatto
divieto all'Ente di attivare rapporti per l'assunzione di personale
di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle
disposizione della legge 196/97 e all'Accordo quadro la cui ipotesi
e' stata siglata il 23 maggio 2000.
Art. 45
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale,
previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11, l'Ente
possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le
amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 31
del D. Lgs. 165/2001 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di
eccedenza o a collocamento in disponibilita' di proprio personale nei
dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga
per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli
dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la
ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 5 del presente CCNL.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione
e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in
tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni di legge riferite a riserve, precedenze e preferenze,
utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalita' elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali
al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei
contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere
utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, lettera a), in relazione al vigente sistema
di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalita' inserite nel 4o livello, intermedie quelle inserite
nel 3o livello; il contratto di formazione e lavoro di cui al comma 4
lett. b) non puo' essere stipulato per l'acquisizione di
professionalita' ricomprese nel 1o livello.
7. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai
sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di
durata del rapporto, e' previsto un periodo obbligatorio di
formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a
130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4,
lett. b), il suddetto periodo non puo' essere inferiore a 20 ore ed
e' destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione
ambientale ed anti-infortunistica.
8. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a
quelle previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n.
299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, non sono retribuite.
9. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta,
secondo i principi di cui all'art. 19, e deve contenere l'indicazione
delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
In particolare la durata e' fissata in misura non superiore a 24
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b).
Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al
lavoratore.
10. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro
previsti dal comma 4 e' attribuito il trattamento del livello
corrispondente alla qualifica di assunzione. Spettano, inoltre,
l'indennita' aziendale, l'indennita' integrativa speciale, e la
tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa puo'
disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di
lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del
progetto di formazione e lavoro, nonche' la fruizione dei servizi
sociali previsti per il personale dell'amministrazione, nell'ambito
del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
11. Al personale di cui al presente articolo si applica la disciplina
normativa per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art.43 con
le seguenti eccezioni:
a) il periodo di prova e' stabilito in un mese nei contratti di
prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di
due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett.
a) ;
b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e'
titolare.
12. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n.53/2000. Per i casi di permesso per
lutto si applica l'art. 27, comma 2.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono
essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla
scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli
fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei
seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il
contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a
quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio;
c) astensione facoltativa post partum;
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi;
e) infortunio sul lavoro.
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 8 il
contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'Ente e' tenuto ad attestare l'attivita'
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia
dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma
11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'Ente
disciplina, previa concertazione ai sensi dell'art. 7, il
procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di
lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni
anche ai lavoratori di cui al comma 12.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi
in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
19. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione lavoro
qualora l'Ente non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilita' correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
20. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
esercitano i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.
Art. 46
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento
della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici
strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'
lavorativa dal domicilio del dipendente,
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
2. L'Ente, consulta preventivamente i soggetti sindacali di cui
all'art. 11, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del
telelavoro previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di
Ente le modalita' di realizzazione dei progetti e l'ambito delle
professionalita' impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di
concertazione con le procedure stabilite dall'art. 3 del CCNL quadro
sottoscritto il 23 marzo 2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese dell'Ente, sul quale gravano
i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i
lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, puo' essere
installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del
lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico dell'Ente,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso
progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche in forma forfettaria,
delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro
del 23 marzo 2000.
5. L'Ente definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti
da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza
dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' essere
inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione
del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno concordati con l'Ente nell'ambito dell'orario di servizio;
per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale,
il periodo e' unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma
distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell'accordo quadro del 23.3.2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
8. L'Ente definisce in sede di contrattazione integrativa, le
iniziative di formazione che assumono carattere di specificita' e di
attualita' nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,
commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23.3.2000; utilizza, a tal fine,
le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'Ente attiva
opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori
interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei
programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'Ente.
11. L'Ente, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative
per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita'
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, d. lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte
che lo riguarda, nonche' al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio
compatibile con la specialita' della prestazione nell'ambito delle
finalita' indicate nell'art.78. Le relative risorse sono ricomprese
nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l'Agenzia, un osservatorio nazionale a
composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo
dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al
CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R. 70/1999.
TITOLO VI
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 47
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali. Esso e'
articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le
esigenze dei servizi connesse con l'attivita' degli organi
consiliari, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti
i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate
previa contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 11
del presente contratto.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero e' di nove ore. Qualora la
prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il
personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30
minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e
della eventuale consumazione del pasto.
4. E' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero,
con l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' in entrata
ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000,
legge n.903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento
di figli in asili nido, figli in eta' scolare, impegno in attivita'
di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano
richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il
dipendente e' tenuto al relativo recupero entro il mese successivo,
salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera
la proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati
uffici e servizi puo' essere effettuata, previa contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 4, la programmazione plurisettimanale
dell'orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di
norma, una volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor
carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la
riduzione del numero delle giornate lavorative.
Art. 48
Riduzione dell'orario di lavoro
1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in piu'
turni o secondo una programmazione plurisettimanale, finalizzati al
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita'
istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi
all'utenza, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere,
con decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimental