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Gazzetta Ufficiale N. 272 del 20 Novembre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2001
Chiusura della gestione liquidatoria dell'"Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (E.N.P.A.M.)".

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei commissari liquidatori dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i medici;
Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla
prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396 con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ora Ministero
dell'economia e delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. e' stato
denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il regio decreto del 14 luglio 1937, n. 1484, con il quale fu
riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i medici;
Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'E.N.P.A.M.;
Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 59.682.818, pari a Euro 30.823,60;
Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
Decreta:
Art. 1.
La liquidazione del patrimonio dell'"Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i medici" e' chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.
E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio
dell'Ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di
liquidazione di L. 59.682.818, pari a Euro 30.823,60.

Art. 3.
L'avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818, pari a
Euro 30.823,60 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di
tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al "Ministero del tesoro -
I.G.E.D. - Disponibilita' finanziarie degli enti, casse, servizi e
gestioni autonome di cui all'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974,
n. 386".
Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione,
sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di
competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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