IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, con legge 29 novembre
1952, n. 2388, con il quale e' stato istituito l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
"E.N.P.A.L.S.";
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la
liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma
costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione
organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di
responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo,
emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante
la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle
finanze;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul
riodinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1977 con il quale e' stata resa autonoma la gestione ed il
servizio di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.L.S. e con il quale e'
stato nominato il commissario straordinario per la temporanea
gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'ente;
Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, art. 2, la quale ha
stabilito che il commissario straordinario dell'E.N.P.A.L.S. resta in
carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino
alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria;
Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha
fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data
del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni
commissariali;
Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'E.N.P.A.L.S. -
Gestione sanitaria;
Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta
Gestione sanitaria sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13
della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio della Gestione medesima;
Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della
gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un disavanzo
finale di liquidazione di L. 4.217.043.535 (Euro 2.177.921,23);
Decreta:
Art. 1.
La liquidazione del patrimonio dell'E.N.P.A.L.S. - Gestione
sanitaria e' chiusa a tutti gli effetti.
Art. 2.
E' approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con
un disavanzo finale di L. 4.217.043.535 (Euro 2.177.921,23) che sara'
posto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 14 della legge n.
1404/1956.
Il presente decreto, corredato del bilancio finale di
liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato