IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata
dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che demanda al
Ministero del tesoro la determinazione delle modalita' di emissione,
nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto
al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di
provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da
regolare in conto sospeso
Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene
emesso dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai
sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformita'
dello schema allegato.
La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento
giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in
relazione al quale viene disposto il pagamento.
Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, una volta
emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano rispettivamente al
competente Ufficio centrale di bilancio e alla competente ragioneria
provinciale, informando contestualmente la sezione di tesoreria dello
Stato interessata con una lettera contenente l'indicazione
dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalita'
di pagamento. I predetti Uffici (U.C.B. e R.P.S.) inviano alla
sezione di tesoreria interessata lo speciale ordine di pagamento con
una lettera di accompagnamento in duplice copia recante le predette
indicazioni; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette
copie.
Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo, possono essere
emessi, ove necessario, piu' speciali ordini di pagamento.
Art. 2.
Emissione del titolo di spesa a sistemazione del sospeso
Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato emittenti lo
speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il quale
provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo
previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato
al "Capo della tesoreria di .... per la sistemazione dello speciale
ordine di pagamento (indicazione degli estremi, dell'importo e del
beneficiario)". Tale titolo di spesa, da ricomprendersi, per i
funzionari delegati nell'elenco dei titoli pagati di cui all'art. 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, viene prodotto nella contabilita' della Tesoreria con
allegato lo speciale ordine di pagamento relativo.
Art. 3.
Operazioni di rendicontazione
I funzionari delegati e i titolari delle contabilita' speciali
allegano ai rispettivi rendiconti la documentazione giudiziale che ha
dato luogo all'emissione del titolo di spesa a copertura dello
speciale ordine di pagamento.
Art. 4.
Il presente decreto sostituisce quello precedente in data 2 aprile
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato