Nelle note all'art. 12 della legge citata in epigrafe, nella
parte in cui e' riportato l'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla suddetta legge, il comma 5-bis
dell'art. 13 medesimo deve intendersi cosi' pubblicato: "5-bis. Nei
casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento
con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il
provvedimento e' immediatamente esecutivo. Il tribunale in
composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione.".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato