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Gazzetta Ufficiale N. 277 del 26 Novembre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2002
Determinazione della residua quota dell'indennita' fissa spettante per l'anno 2002 ai commissari governativi e al concessionario della riscossione per il quale vige l'obbligo di redazione bilingue degli atti.

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il
potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e il sistema
di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, e, in
particolare:
il comma 4, che stabilisce che la remunerazione dei concessionari
e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione,
negli anni 2002 e 2003, si compone di una indennita' fissa, pari, nei
due anni, rispettivamente a Euro 370 milioni ed a Euro 335 milioni, e
di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari
a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente
riscosse;
il comma 5, che dispone che, con decreto ministeriale,
l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una quota non
inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari
governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno
usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota fra
tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige
l'obbligo della redazione bilingue degli atti;
Visto il proprio decreto 13 settembre 2002, il quale stabilisce, a
parziale attuazione del predetto art. 3, comma 5, la ripartizione del
96 per cento dell'indennita' spettante ai concessionari ed ai
commissari governativi;
Considerato che occorre provvedere all'individuazione delle
ulteriori quote di indennita' riservate ai commissari governativi e
ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue
degli atti;
Considerato, altresi', che interessato all'obbligo della redazione
bilingue degli atti e' soltanto il concessionario del servizio di
riscossione dell'ambito territoriale della provincia autonoma di
Bolzano e che gli ambiti territoriali gestiti in forma commissariale
sono quelli relativi alle province di Caserta, Catanzaro, Chieti,
Cosenza, Crotone, Napoli, Nuoro, Oristano, Pescara, Reggio Calabria,
Salerno, Teramo e Vibo Valentia;
Ravvisata l'opportunita' che la quota di indennita' spettante in
ragione dell'obbligo di redazione bilingue degli atti sia
quantificata con riferimento agli specifici costi di gestione
direttamente sostenuti a tale titolo, stimati, per l'anno 2002, in
Euro 214.000,00;
Considerato che, al netto di tali costi, l'indennita'
specificamente riservata ai commissari governativi ammonta, per
l'anno 2002, a complessivi Euro 14.586.000,00;
Ritenuto che, ai fini della ripartizione della predetta indennita'
tra i commissari governativi, appare opportuno, in conformita' alle
finalita' della disposizione da attuare, determinare la quota
spettante per ciascun ambito con riferimento alla diversa incidenza,
tra le varie realta' territoriali interessate, del costo del
personale in servizio;
Ritenuto, pertanto, che, allo scopo di parametrare l'indennita'
spettante alle varie realta' gestionali interessate, costituisce un
indice sufficientemente adeguato il rapporto tra il numero di addetti
in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2001 in
ciascun ambito gestito in forma commissariale ed il numero totale
degli stessi addetti;
Decreta:
Art. 1.
1. La quota dell'indennita' fissa di cui all'art. 3, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, da erogare per
l'anno 2002, ai sensi del comma 5 del predetto art. 3, in favore dei
commissari governativi del servizio nazionale della riscossione,
determinata in complessivi Euro 14.586.000,00, e' ripartita per
ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale secondo le
percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al
presente decreto.

Art. 2.
1. La quota dell'indennita' fissa di cui all'art. 3, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, spettante per
l'anno 2002, ai sensi del comma 5 del predetto art. 3, in ragione
dell'obbligo di redazione bilingue degli atti, e' determinata in
complessivi Euro 214.000,00, da erogare in favore del concessionario
del servizio di riscossione dell'ambito territoriale della provincia
autonoma di Bolzano.

Art. 3.
1. All'erogazione delle somme di cui agli articoli 1 e 2 si
provvede mediante emissione di ordini di pagamento tratti sul
capitolo 3565 dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "spese
generali di funzionamento" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unita'
per gli esercizi successivi.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 novembre 2002
Il Capo del dipartimento: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002

Ufficio di contarollo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 301

Allegato A


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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