IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio
1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto disponga, in conformita' alle disposizioni del
richiamato regolamento CEE 2408/92, l'imposizione degli oneri di
servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti
nazionali;
Vista la nota con la quale l'ENAC ha formulato la proposta di
imposizione di oneri di servizio pubblico;
Vista la comunicazione n. 9660 in data 2 agosto 2002 del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea;
Considerato che l'ENAC ha dato atto di avere informato i vettori
aerei operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato
di imporre oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4.1.a) del
citato regolamento CEE;
Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la
istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di
linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e
Crotone-Roma e viceversa, previsti dall'art. 52, comma 35, della
legge n. 448/2001;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli
oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere
subordinata all'accertamento che non si renda necessario espletare la
gara d'appalto di cui al citato art. 52, comma 36, della legge n.
448/2001;
Considerato altresi' che tale accertamento e' condizionato
all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine
alla accettazione dei medesimi oneri e che pertanto occorre rinviare
la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare adeguati collegamenti
aerei, rispondenti a criteri di continuita', regolarita', capacita' e
tariffazione, occorre istituire oneri di servizio pubblico per i
servizi aerei di linea da e per Crotone,
Decreta:
I servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Crotone con Milano e
con Roma sono sottoposti ad onere di servizio pubblico, secondo le
modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente imposizione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, nessun vettore abbia istituito o si appresti ad istituire
servizi di linea con l'assunzione di oneri di servizio pubblico,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire una
gara d'appalto europea, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del
citato regolamento CEE.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo provvedimento.
Agli oneri derivanti dal presente decreto si fara' fronte nei
limiti della dotazione finanziaria iscritta sul capitolo 2165 del Cdr
n. 4 "Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e
aereo" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per
il corrente esercizio.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2002
Il Ministro: Lunardi
Allegato
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA
DALL'Art. 4, PAR. 1, LETT. a) DEL REG. (CEE) n. 2408/92 DEL CONSIGLIO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei
regolari all'interno dell'Italia.
A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lett. a) del
regolamento n. 2408/98/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del
23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle
rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto
previsto dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n.
488, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai
servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:
1.Rotte interessate:
Crotone-Milano e vv.;
Crotone-Roma Fiumicino e vv.
1.1 Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del
Consiglio della Comunita' europea del 18 gennaio 1993, relativo a
norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti
della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune
bande orarie sugli aeroporti sottoposti al regime di pieno
coordinamento.
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:
2.1 In termini di numero di frequenze minime:
a) tra Crotone-Milano e vv. - almeno un volo in andata e uno in
ritorno per tutto l'anno;
b) tra Crotone-Roma e vv. - almeno un volo in andata e uno in
ritorno per tutto l'anno.
2.2 In termini di orari.
Per entrambe le rotte Crotone-Milano e vv. e Crotone-Roma e vv.,
gli orari devono prevedere un volo di andata in mattinata (6-9) e un
volo di ritorno in serata (18-21), in modo da consentire ai
passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di
andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali
limitazioni operative aeroportuali.
2.3 In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta.
Gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta
Crotone-Milano e vv. una capacita' minima di 40 posti, mentre sulla
rotta Crotone-Roma e vv., nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno
dovranno fornire una capacita' minima di 70 posti e, nel periodo dal
15 giugno al 15 settembre e nei 15 e 5 giorni rispettivamente delle
festivita' natalizie e pasquali, una capacita' minima di 140 posti.
In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacita'
diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche
attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacita'
equivalente su base annua.
2.4 In termini di tariffe.
Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta, al netto di
IVA e tasse aeroportuali, sono le seguenti:
Crotone-Milano o vv. Euro 85,00;
Crotone-Roma o vv. Euro 60,00.
Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in
misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente,
calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al
consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i
vettori che operano sulle rotte in questione e viene portata a
conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si
registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA
e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe
dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione
registrata. Analogamente si provvedera' nel caso di aumento anormale,
imprevedibile e indipendente dalla volonta' dei vettori di altri
fattori di costo.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.
L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che
operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione
europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
2.5 In termini di continuita' dei servizi.
Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli
annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve
superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA, l'1% del numero dei
voli previsti.
Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi
consecutivi e non puo' sospenderli senza un preavviso di sei mesi.
3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto
degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in
questione puo' comportare sanzioni amministrative e/o di carattere
giurisdizionale.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato