L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella seduta del Consiglio del 6 novembre 2002;
Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla
"Istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
Vista la direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE al
fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati
delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CEE sulla "Applicazione
della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP)" alle
linee affittate;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete
aperta (ONP)" e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e
l'allegato I, parti 1, 2 e 3;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE,
che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per
adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE,
relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
conumicazione elettronica (direttiva quadro);
Visto il parere della DG XIII della Commissione europea sui criteri
e i parametri di misura adottati per l'identificazione degli
organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta
attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni,
pervenuto all'Autorita' in data 5 luglio 1999;
Visto il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante "Linee
direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'"Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita) e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive
comunitarie" ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera am), l'art.
22, comma 1, lettera a) e l'allegato A;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
Vista la determina del Ministero delle comunicazioni in data 3
aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" e
in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;
Vista la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente
"Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, relativo al regolamento di attuazione delle direttive
comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa
alla fornitura di accesso ad Internet";
Vista la propria delibera 219/02/CONS del 10 luglio 2002, recante
"Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo
potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet";
Visti la documentazione e i dati forniti all'Autorita' dai soggetti
partecipanti al procedimento, nonche' i bilanci e le relazioni
annuali degli operatori di telecomunicazioni, con specifico
riferimento agli anni 2000 e 2001;
Sentite, in data 3 dicembre 2001, in data 31 luglio e 2 agosto
2002, le societa' Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile
S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;
Sentite, su espressa richiesta delle stesse, in data 6 dicembre
2001, la societa' Telecom Italia S.p.a., in data 7 dicembre 2001, la
associazione A.I.I.P, in data 31 gennaio 2002, la societa' Wind
Telecomunicazioni S.p.a.;
Visti gli atti del procedimento;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato pervenuto in data 17 ottobre 2002;
Considerato quanto segue:
1. Il quadro regolamentare di riferimento e le recenti evoluzioni.
Il vigente quadro regolamentare europeo e nazionale assegna agli
Stati membri competenze in materia di applicazione dell'istituto del
significativo potere di mercato (di seguito, "notevole forza di
mercato", secondo la formula prevalentemente adottata nei testi
nazionali), mantenendo in capo alla Commissione europea il potere di
chiedere a ciascuno Sato membro di giustificare le determinazioni
assunte in materia.
In particolare, l'art. 18, comma 2, della direttiva n. 97/33/CE,
dispone che siano le Autorita' nazionali di regolamentazione ad
espletare le attivita' di identificazione e notifica alla Commissione
europea degli organismi aventi notevole forza di mercato (da cui
discendono specifici obblighi regolamentari in capo ai soggetti
notificati).
L'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997, assegna all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni (di seguito, l'Autorita) competenze in materia di
disciplina e modalita' applicative dell'istituto, segnatamente, la
decisione sui parametri da adottare per misurare le quote di mercato
degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione del peso dei
criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa
comunitaria e nazionale, nonche' la decisione in merito ai soggetti
da notificare alla Commissione europea.
La nozione di "notevole forza di mercato" e i criteri applicabili
per la sua individuazione in capo ad un operatore, sono definiti
dall'art. 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997; la norma definisce come operatore avente
significativo potere di mercato "... un organismo che detenga oltre
il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni
in ambito nazionale o nell'ambito del mercato geografico ove e'
autorizzato ad operare". L'Autorita', ai sensi del secondo paragrafo
della medesima disposizione, puo' in ogni caso stabilire, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che "... un
organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o
uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un
organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore
al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi la
decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di
influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli
utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua
esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato".
In merito al mercato rilevante, la normativa nazionale e
comunitaria individua i seguenti quattro mercati di riferimento (in
termini di prodotto/servizio):
1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa
(allegato A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato I, parte l della direttiva 97/33/CE);
2) mercato dei sistemi di linee affittate (allegato A, parte 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I,
parte 2 della direttiva 97/33/CE);
3) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico
(allegato A, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);
4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia
alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I,
parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di
telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3,
punto l della direttiva 97/33/CE).
In base al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorita' ha
provveduto, con la delibera n. 197/1999, a designare e notificare
alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di
mercato nei mercati sopra menzionati. In tale contesto, l'Autorita'
ha inoltre provveduto a evidenziare le modalita' applicative della
norma, sottolineando, in particolare (Considerando 3), la
periodicita' della valutazione (normalmente a cadenza annuale)
relativa all'evoluzione dei mercati e alle possibili variazioni degli
elementi rilevanti, ai fini di un'eventuale ridefinizione dei
soggetti aventi notevole forza di mercato ed, eventualmente, anche ai
fini della segmentazione dei mercati rilevanti.
Successivamente alla prima applicazione dell'istituto da parte
dell'Autorita', l'evoluzione della normativa comunitaria in materia
di telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in
relazione alla disciplina in materia di notevole forza di mercato.
In primo luogo, nell'ambito delle iniziative di adeguamento degli
strumenti regolamentari cd. ONP (Open Network Provision) al nuovo
contesto pienamente liberalizzato (in particolare, la direttiva
97/51/CE, che modifica tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cd "ONP
linee affittate", e la direttiva 98/10/CE, cd. "ONP telefonia
vocale"), la Commissione europea ha provveduto ad aggiornare alcune
disposizioni in materia di notevole forza di mercato.
Tali norme sono state oggetto di puntuale trasposizione in Italia
ad opera del decreo del Presidente della Repubblica n. 77, dell'11
gennaio 2001; con specifico riferimento al mercato delle linee
affittate, l'art. 13, comma 5, dispone che "... L'Autorita' non
applica i requisiti di cui al comma 1 ..." (ovvero i tradizionali
obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione)
"... agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per
quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una
determinata area ... Il successivo comma 6 prevede che "L'Autorita'
puo' decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una
determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio
dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee
affittate".
Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'art. 31,
comma 6, dispone che l'Autorita' possa autorizzare gli organismi
notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei
servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi
conseguenti (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), "... in
una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata
l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi
telefonici pubblici fissi";
Dal complesso delle disposizioni richiamate, emerge un'indicazione
regolamentare a rafforzare il momento di analisi dei mercati
rilevanti, con un esplicito richiamo anche alla possibilita' di
segmentazione geografica (e, nel caso delle linee affittate, per
tipologia di servizio) dei mercati rilevanti.
In relazione ad entrambi i mercati (rispettivamente agli articoli
14, comma 1, e 37, comma 2), viene confermato in capo all'Autorita'
il compito di notificare alla Commissione europea i nomi degli
organismi aventi notevole forza di mercato, nonche' le eventuali
esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.
Una profonda trasformazione dell'istituto, sia riguardo alla
nozione, sia agli strumenti e alle procedure d'applicazione, e'
contenuta dalla recente direttiva 2002/2l ("direttiva quadro"), la
cui applicazione negli Stati membri e' prevista per il 25 luglio
2003, ai sensi dell'art. 28 della direttiva stessa.
In estrema sintesi, la nuova disciplina, recata agli articoli
14-16, individua i soggetti aventi significativo potere di mercato
attraverso l'applicazione di strumenti e concetti di analisi
economica propri della disciplina della concorrenza, individuando
(mediante le linee direttrici di cui all'art. 15, comma 3,
recentemente pubblicate dalla Commissione) le modalita' con cui gli
Stati membri sono chiamati a svolgere le analisi di mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato e definendo una
specifica procedura di consultazione per la individuazione, in ambito
nazionale, di mercati nazionali diversi da quelli individuati dalla
Commissione stessa nell'ambito della raccomandazione di cui all'art.
15, comma l (di prossima pubblicazione).
L'art. 27 chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli
obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando
non abbiano completato l'analisi dei mercati ai sensi delle nuove
disposizioni e mediante gli strumenti definiti dalla direttiva
stessa.
Le disposizioni risultanti dal nuovo quadro, ancorche' non
immediatamente applicabili, forniscono in ogni caso utili
orientamenti anche ai fini degli indirizzi applicativi del quadro
regolamentare vigente; in particolare, esse confortano l'orientamento
dell'Autorita' (peraltro gia' concretamente applicato in occasione
della delibera n. 197/99) di non limitare l'analisi alla applicazione
del criterio della quota di mercato, bensi' di avvalersi in modo
sostanziale dei criteri qualitativi definiti dalla vigente normativa.
Con riferimento alle valutazioni espresse in merito al quadro
regolamentare applicabile al procedimento, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nel suo parere, ha reputato
metodologicamente corretto il ricorso alla disciplina comunitaria ONP
e alla corrispondente normativa nazionale di attuazione in materia di
identificazione dei mercati rilevanti del prodotto e di applicazione
dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'individuazione
dei soggetti con notevole forza di mercato, tenuto conto del fatto
che il provvedimento in esame qualifica la posizione degli operatori
interessati con riferimento all'anno 2000.
2. Elementi rilevanti al fine dell'applicazione dell'istituto e
l'iter istruttorio.
I passaggi istruttori ai fini della individuazione dei soggetti
aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000 risultano quindi, ai
sensi del quadro regolamentare applicabile ed in continuita' con il
percorso gia' seguito in occasione della delibera n. 197/99, i
seguenti:
a) identificazione del mercato rilevante, sia in termini di
prodotto/servizio, sia in termini geografici;
b) definizione dei parametri di misurazione del mercato
complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori e calcolo
delle quote di mercato nei mercati di riferimento;
c) valutazione delle caratteristiche strutturali del mercato,
individuate dalle norme vigenti come ulteriori criteri qualitativi
applicabili per la definizione delle condizioni concorrenziali del
mercato di riferimento.
Per quanto attiene la richiesta formulata da un operatore di tenere
puntualmente in considerazione nell'analisi relativa ai dati 2000 i
criteri di valutazione dei mercati oggetto di analisi da parte della
Commissione europea, si osserva che tali criteri sono stati
pubblicati solo in data 9 luglio 2002 e si riferiscono ad una
normativa applicabile dal luglio 2003. Al fine di tenere conto
dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli
elementi rilevanti ai fini dell'identificazione degli operatori
aventi notevole forza di mercato, l'Autorita' ha richiesto agli
operatori anche dati prospettici.
Oggetto di valutazione sono stati altresi' anche studi ed analisi
svolte dai competenti Servizi dell'Autorita', nonche' le istruttorie
dell'Autorita' sui mercati dei beni intermedi e finali (in
particolare sulle linee affittate retail e wholesale), nonche'
l'attivita' dell'Unita' di Monitoraggio costituita con la delibera
5/00/CIR e successive integrazioni.
L'attivita' di verifica e' stata avviata sulla base di una prima
richiesta di informazioni in data 1 giugno 2001, a cui hanno fatto
seguito, nel corso del procedimento, una serie di ulteriori
richieste, nonche' audizioni con gli operatori.
L'Autorita' ha altresi' provveduto ad informare, in sede di
audizione, gli operatori oggetto di potenziale notifica delle
risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento ed ha
esaminato e discusso le osservazioni qualitative e quantitative poste
dagli operatori nel corso delle audizioni e nella documentazione
prodotta.
Nel corso del procedimento, alcuni operatori (in particolare,
l'A.I.I.P. - Associazione Italiana Internet Providers) hanno
evidenziato l'opportunita' di considerare come mercato rilevante ai
fini regolamentari, all'interno del mercato dell'interconnessione, un
nuovo segmento di mercato dell'accesso ad Internet, ai fini di una
eventuale determinazione degli operatori aventi notevole forza di
mercato su tale specifico segmento. In tale ottica, nel corso
dell'istruttoria e' stato sottolineato che la societa' derivante
dalla fusione per incorporazione di Infostrada S.p.a. in Wind
Telecomunicazioni S.p.a., e' risultata detenere, nel corso dell'anno
2001, una quota di poco inferiore a quella dell'operatore dominante,
ma comunque superiore al 25% proprio nel segmento di mercato
dell'accesso ad internet.
Piu' in generale, per quanto riguarda il mercato tradizionale
dell'interconnessione individuato dalla vigente normativa, e sempre
facendo riferimento agli effetti conseguenti alla fusione
Wind-Infostrada, diversi soggetti hanno richiesto all'Autorita' di
valutare la possibilita' di notifica dell'operatore risultante dalla
fusione dei due soggetti.
Anche a tal fine, sia nel corso delle audizioni del 3 dicembre 2001
che in quelle del 31 luglio 2002 e 2 agosto 2002, in occasione della
illustrazione da parte degli uffici dell'Autorita' delle risultanze
istruttorie, sono state discusse in contraddittorio con gli
operatori, esaminandone le problematiche giuridiche ed economiche,
alcune osservazioni e proposte degli stessi ritenute rilevanti
relativamente all'applicazione in capo alla societa', per l'anno 2000
e prospetticamente per il 2001, dei criteri qualitativi e
quantitativi previsti dalla normativa vigente, nonche' relative
all'estensione all'anno 2001 delle analisi effettuate per l'anno
2000. In entrambe le occasioni, alcuni operatori hanno evidenziato
l'opportunita' di tenere conto dei trend prospettici di crescita
delle due societa' ritenendole un unicum commerciale per l'anno 2001;
durante le piu' recenti audizioni si e' inoltre sottolineata
l'opportunita' di analizzare i dati consuntivi relativi all'anno 2001
ormai disponibili.
Sempre con riferimento alla posizione di Wind, alcuni operatori
hanno evidenziato, inoltre, l'opportunita' di procedere alla notifica
di tale Societa' sulla base dei criteri qualitativi previsti dalla
normativa, evidenziando come, sulla base di tali criteri, la Societa'
potrebbe essere ritenuta in grado di controllare i mezzi di accesso
all'utente finale, di avere una facilita' di accesso alle risorse
finanziarie in considerazione dei suoi azionisti di riferimento e di
vantare un'esperienza significativa nella fornitura di prodotti e
servizi per effetto degli apporti di tecnologia ed esperienza
riferibili all'azionista France Telecom, sufficienti a rappresentare
delle specifiche motivazioni di una notifica. Sempre secondo i
concorrenti; le potenzialita' finanziarie delle controllanti ENEL e
France Telecom, altraverso pratiche di ricapitalizzazione e facilita'
di accesso a risorse finanziarie, garantirebbero a Wind una forte
solidita' economica che, in buona sostanza, ha consentito e
consentirebbe nel futuro alla Societa' di praticare una politica di
prezzi indipendente rispetto ai concorrenti, cosi' dimostrando una
rilevante capacita' di influenzare le condizioni di mercato tramite
anche una politica di prezzi al di sotto dei costi sostenuti, sia per
quanto riguarda le offerte rivolte alla clientela affari, sia per
quanto riguarda le offerte rivolte alla clientela residenziale.
Con riferimento ai temi sopra richiamati, occorre ricordare che,
nel corso dell'attivita' istruttoria in questione sono giunte a
maturazione importanti novita' legislative a livello nazionale e
comunitario che hanno avuto un significativo impatto sul presente
procedimento, sia per quanto concerne l'iter istruttorio, sia per
quanto riguarda la valutazione di alcuni degli aspetti di merito
sopra richiamati.
In particolare, nel corso del 2001, sono state presentate e
discusse diverse proposte di legge finalizzate a equiparare gli
Internet Service Provider agli operatori licenziatari ex art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 per 1'accesso ai
servizi intermedi regolati, ed in particolare agli articoli 4, 5, 7,
8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
nonche' a identificare un nuovo mercato di riferimento, denominato
"di accesso a internet", nel quale identificare eventuali operatori
aventi notevole forza di mercato ed aggiornare il relativo elenco.
Il percorso parlamentare si e' concluso nei primi mesi del 2002 con
la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla
fornitura di accesso ad Internet" ed ha quindi richiesto
all'Autorita' di aggiornare l'elenco degli operatori notificati nel
nuovo mercato di accesso ad Internet nel 2002, con riferimento ai
dati dell'anno solare 2001.
Con specifico riferimento al mercato dell'accesso ad internet
(oggetto delle sopra richiamate considerazioni nell'ambito del
presente procedimento), l'Autorita' ha ritenuto pertanto di
monitorare le prospettive innovative del quadro legislativo e
regolamentare nazionale ed ha tempestivamente provveduto a dare
concreta attuazione alle disposizioni recate dalla citata legge n.
59/2002, con riferimento all'anno 2001, mediante la recente delibera
219/02/CONS; in tale ambito, si e' provveduto ad individuare i
mercati rilevanti sottesi alla nozione di "mercato dell'accesso ad
internet" (segnatamente, il mercato finale dell'accesso ad internet
in modalita' dial up e il mercato intermedio della terminazione di
traffico internet) e a notificare gli operatori Telecom Italia e Wind
Telecomunicazioni, con specifico riferimento al mercato intermedio
dell'interconnessione di terminazione del traffico internet.
Tale intervento e' peraltro destinato a produrre ulteriori effetti
sulle attivita' di applicazione generale dell'istituto per l'anno
2001; l'analisi di mercato e la valutazione delle relative quote di
mercato dei vari operatori per l'anno 2001 dovra' infatti tenere
conto (soprattutto per quanto concerne il mercato
dell'interconnessione) dell'allargamento del novero dei mercati
rilevanti operato dalla citata delibera 219/02/CONS.
L'identificazione di nuovi mercati con riferimento all'anno 2001
realizzata con la delibera 219/02/CONS di questa Autorita' comporta
una revisione della definizione dei mercati individuati dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che rende
difficilmente praticabile, sia sotto il profilo giuridico che
economico, sulla base delle disaggregazioni dei dati di mercato
richiesti ed utilizzati dall'Autorita' con riferimento all'anno 2000,
un'estensione all'anno 2001 dell'analisi relativa all'anno 2000.
Sotto il profilo procedurale, alcuni operatori hanno sottolineato,
inoltre, la necessita' di mantenere costanti nel tempo i parametri
utilizzati nella notifica, nonche' la necessita' di adottare i
medesimi parametri per tutti i soggetti in esame. E' stato, infatti,
ricordato da un operatore che nella valutazione compiuta
dall'Autorita' nel 1999 con la delibera n. 197/1999, il criterio dei
minuti proposto da un operatore mobile per la valorizzazione del
mercato nazionale dell'interconnessione fu ritenuto non congruo e che
quindi un suo utilizzo per l'attuale istruttoria risulterebbe
inopportuno.
Alcuni operatori infine hanno anche formalmente richiesto di essere
"denotificati" con riferimento all'anno 2000, rendendo necessaria
la
conclusione dell'attivita' istruttoria svolta con una decisione
formale in merito.
3. Il mercato di riferimento.
3.1. Il mercato di riferimento in termini geografici.
La dimensione geografica del mercato di riferimento va intesa,
secondo i consolidati strumenti dell'analisi economica, come l'area
in cui le imprese sono attive nell'offerta dei prodotti o servizi ed
in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente
omogenee, tali da consentire di distinguere l'area stessa dalle aree
adiacenti in cui le condizioni concorrenziali sono sostanzialmente
diverse.
Con riferimento al presente procedimento, l'Autorita' ha ritenuto
opportuno confermare il mercato nazionale come mercato geografico di
riferimento per i diversi mercati di prodotto/servizio, in quanto non
ritiene che sussistano, con riferimento all'anno 2000, elementi per
una ulteriore segmentazione del mercato su base geografica, a causa
del limitato livello di concorrenza riscontrabile a livello locale.
In sede di audizione, alcuni operatori hanno evidenziato
l'opportunita' che l'Autorita' procedesse, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 77/2001, a definire una segmentazione
su base geografica del mercato delle linee affittate, al fine di
verificare se il principio dell'effettiva concorrenza potesse
risultare soddisfatto in relazione a determinate aree.
Le analisi effettuate in merito al livello di concorrenza di tale
mercato e confermate dalla verifica dei dati raccolti nel corso del
procedimento (su cui si veda il successivo paragrafo 4.1.)
testimoniano tuttavia la posizione dominante da parte di un solo
operatore; cio' fa ritenere, in relazione al periodo oggetto
dell'analisi, non significativa una attivita' di segmentazione del
mercato su base geografica.
In tal senso si rinvia inoltre alle istruttorie gia' concluse
dall'Autorita' in merito alla fornitura di linee affittate da parte
della societa' Telecom Italia, sia a livello retail (delibera
711/00/CONS) che wholesale (59/02/CONS).
In prospettiva, l'Autorita' ritiene che possa essere valutata una
segmentazione del mercato su base geografica con il progressivo
affermarsi in determinati ambiti geografici di un significativo grado
di concorrenza. La presenza di un certo grado di concorrenza a
livello locale e' stata riscontrata limitatamente ad alcune aree
centrali delle principali citta', con modalita' peraltro non omogenee
e tali da non consentire di definire un separato mercato
effettivamente concorrenziale. L'Autorita' ritiene, d'altro canto,
che lo stato di diffusione di alcune reti alternative nelle
principali tratte interurbane non consenta di configurare, nel
periodo in questione, un mercato dell'offerta di linee affittate
stabile e concorrenziale.
In termini generali, si ritiene che, nella prospettiva di una
valutazione delle dinamiche di mercato negli ambiti territoriali
sub-nazionali, si potra' procedere, per le successive analisi,
all'individuazione di parametri per la misurazione delle realta'
economiche locali, che permettano di valutare l'esigenza di
segmentazione geografica sulla base delle caratteristiche strutturali
(bacino di utenza, operatori interessati, effettiva situazione
infrastrutturale, etc.) dei mercati interessati, con particolare
attenzione ai criteri di sostituibilita' lato domanda e lato offerta.
Con specifico riferimento al mercato delle linee affittate sara'
inoltre necessario valutare lo sviluppo dell'offerta dei servizi di
linee affittate ad alta velocita' (es. 34/155 Mb/s) ed altri servizi
di rete (es. cd. fibra spenta).
3.2. ll mercato di riferimento in termini di prodotto/ servizio.
Per quanto concerne il mercato in termini di prodotto/servizio, si
e' ritenuto di confermare l'approccio adottato nell'ambito della
delibera n. 197/99 e individuare, anche con riferimento all'anno
2000, i quattro mercati indicati dalla normativa comunitaria e
nazionale, ovvero:
mercato dei sistemi di linee affittate;
mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;
mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico;
mercato dell'interconnessione.
Con riferimento alle richieste di considerare il mercato
dell'accesso ad internet quale mercato rilevante, ai fini di una
valutazione in merito alla eventuale sussistenza in tale mercato di
posizioni di notevole forza di mercato, si ricorda quanto richiamato
al precedente paragrafo 2, in merito alle iniziative assunte
dall'Autorita' ai sensi della legge n. 59/2002, con riferimento
all'anno 2001, scaturite nella delibera 219/02/CONS.
Tali osservazioni possono ritenersi superate a seguito
dell'adozione da parte dell'Autorita' della delibera n. 219/02/CONS.
4. Le quote di mercato riscontrate sui mercati di riferimento.
Sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci e dei dati acquisiti
nel corso del procedimento in relazione all'anno 2000, al fine di
assicurare la congruenza delle analisi svolte con i valori di mercato
desumibili dalle analisi dei bilanci, le quote di mercato nei mercati
di riferimento risultano distribuite come di seguito.
4.1. Mercato dei sistemi di linee affittate.
Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i
criteri stabiliti nell'ambito della delibera n. 197/1999, e' stato
quello dei ricavi derivanti dalla fornitura di linee affittate.
Dall'analisi dei dati esaminati, Telecom Italia risulta essere
l'unica societa' a superare la soglia del 25%, detenendo, con
riferimento al fatturato del 2000, una quota pari a circa il 98% del
mercato della fornitura di linee affittate.
In termini assoluti, a fronte di un mercato stimabile intorno ai
2.770 miliardi di lire, Telecom Italia risulta detentrice di una
quota pari a circa 2.700 miliardi di lire.
L'evoluzione riscontrabile relativamente all'anno 2001 sul mercato
in oggetto, non risulta modificare le valutazioni che emergono sulla
base dell'analisi svolta, con riferimento agli obiettivi del presente
procedimento.
4.2. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.
Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i
criteri stabiliti nell'ambito della delibera n. 197/99, e' stato
quello dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di servizi/reti
alla clientela finale.
Nel 2000, Telecom Italia risulta essere l'unico soggetto titolare
di una quota di mercato superiore al 25% detenendo, con riferimento
al fatturato complessivo, circa l'89% del mercato dei servizi/reti di
telefonia fissa.
Quote considerevolmente inferiori si riscontrano in capo a Wind
(fatturato 2,3% del totale del mercato; traffico 2,7% del totale),
Infostrada (fatturato 4,3% del totale; traffico 5,7% del totale),
Albacom (fatturato 2,2% del totale, traffico 1,2% del totale),
Tiscali (fatturato 0,47% del totale; traffico 0,19% del totale).
L'evoluzione riscontrabile, sul mercato in esame relativamente
all'anno 2001, non risulta modificare le valutazioni effettuabili
sulla base dell'analisi svolta dall'Autorita', con riferimento agli
obiettivi del presente procedimento.
4.3. Mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico.
Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i
criteri stabiliti nell'ambito della delibera n. 197/99, e' stato
quello dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di servizi di
comunicazione mobile alla clientela finale.
Le quote di mercato rilevate portano alla conclusione che, con
riferimento all'anno 2000, Telecom Italia Mobile (di seguito, TIM) e
Omnitel (di seguito, OPI) risultano le uniche due societa' che
superano la quota del 25%. TIM detiene infatti, in termini
percentuali, una quota pari a circa il 58% del mercato dei sistemi di
comunicazione mobile; la quota di mercato di OPI e' pari a circa il
35%.
In termini assoluti, a fronte di un mercato pari complessivamente a
circa 26.300 miliardi di lire, TIM ha una quota di circa 15.400
miliardi, mentre OPI ha una quota di circa 9.200 miliardi di lire.
Con quote notevolmente inferiori si trovano Wind (fatturato 6,3%
del totale; traffico 6,02% del totale) e BLU (fatturato 0,19% del
totale; traffico 0,34% del totale).
L'evoluzione del mercato in esame relativamente all'anno 2001 non
risulta modificare le valutazioni effettuabili sulla base
dell'analisi svolta per l'anno 2000, con riferimento agli obiettivi
del presente procedimento.
4.4. Mercato dell'interconnessione.
Il mercato dell'interconnessione, a differenza degli altri mercati
di riferimento, coinvolge sia operatori di rete fissa che operatori
di rete mobile.
L'Autorita', nell'ambito della delibera n. 197/99 e coerentemente
con le linee guida comunitarie, ha definito il mercato nazionale
dell'interconnessione, come il mercato dei servizi di terminazione
delle chiamate originate da qualsiasi rete (fissa o mobile, nazionale
o internazionale) e terminate sulla propria rete (incuse le chiamate
"interne" di interconnessione per tutte le tipologie di servizi o
nell'ambito di operatori verticalmente integrati ovvero la
terminazione di chiamate terminate ed originate all'interno della
propria rete) in ambito nazionale.
Si evidenzia, al riguardo, che il parametro dei servizi di
terminazione viene utilizzato esclusivamente per la definizione del
mercato nazionale dell'interconnessione ai fini dell'individuazione
degli organismi aventi notevole forza di mercato. La notifica di
operatore avente notevole forza di mercato nel mercato
dell'interconnessione comporta in ogni caso obblighi non riferiti
esclusivamente ai servizi di terminazione, bensi' alla totalita' dei
servizi di interconnessione offerti (es. servizi di raccolta),
nonche' a specifici servizi e componenti disaggregate della rete
degli operatori notificati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
Nell'ambito dell'attivita' di analisi, i ricavi dei servizi resi
dagli operatori sono stati considerati quale parametro principale al
fine di calcolare la dimensione del mercato e le relative quote degli
operatori.
Data la definizione del mercato dell'interconnessione, che
coinvolge sia gli operatori di rete fissa che gli operatori di rete
mobile, e dato l'elevato differenziale delle tariffe di terminazione
sulle varie reti, in base ai ricavi, gli unici operatori ad avere una
quota di mercato superiore al 25% risultano essere gli operatori
mobili TIM ed OPI, pur a fronte di quote di traffico complessivo
inferiori al 25%. Telecom Italia detiene, in termini di ricavi, una
quota inferiore al 25%, pur gestendo oltre il 67% del traffico di
terminazione.
Sotto il profilo metodologico, la valorizzazione del mercato
nazionale dell'interconnessione e il calcolo delle quote degli
operatori sulla base del parametro dei ricavi e' stata effettuata
tenendo conto del totale dei ricavi da interconnessione di tutti gli
operatori di reti pubbliche fisse e mobili per la terminazione delle
chiamate dirette ai loro abbonati. La terminazione del traffico tiene
conto sia del traffico originato dalla propria rete, sia del traffico
- nazionale ed internazionale - originato da altre reti pubbliche
fisse e mobili.
Inoltre, per la valorizzazione dei ricavi da interconnessione si e'
ritenuto opportuno distinguere tra:
interconnessione interna su rete fissa (chiamata da abbonato di
Telecom Italia ad abbonato di Telecom Italia): il traffico di
terminazione viene valorizzato alla tariffa di interconnessione al
livello piu' basso di rete (SGU), sulla base delle tariffe contenute
nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2000
(tariffa media pari a L. 12,5/minuto);
interconnessione tra reti mobili e interconnessione interna su
rete mobile: si considerano le condizioni reciproche applicate tra
TIM e OPI nel corso dell'anno 2000. Il traffico interno (on-net) e'
stato valorizzato sulla base del valore medio di terminazione
stabilito nella delibera n. 338/99 (360 lire/minuto); non e' stato
dunque applicato il parametro - gia' preso in considerazione in
occasione della delibera n. 197/99 (e utilizzato come proxy a causa
della mancata definizione di un prezzo di interconnessione di
terminazione su rete mobile) del prezzo di roaming nazionale
praticato dagli operatori. L'Autorita' ritiene infatti che il prezzo
di terminazione su rete mobile sia il parametro piu' corretto, in
ragione della trasparenza del riferimento, ai fini della
quantificazione della posizione di un operatore nel mercato nazionale
dell'interconnessione, mentre il prezzo del servizio di roaming
(secondo quanto affermato dagli stessi operatori nell'ambito del
procedimento, a fronte di una specifica richiesta dell'Autorita)
risulta attualmente definito su base negoziale e sconta pertanto
limiti di trasparenza conseguenti alle condizioni di definizione e di
allocazione dei costi degli accordi complessivi stipulati tra
operatori.
In ogni caso, l'analisi di sensitivita' effettuata evidenzia
un'invarianza degli esiti dell'analisi anche ipotizzando prezzi di
terminazione su rete mobile notevolmente inferiori (120/150 lire al
minuto).
L'analisi effettuata dall'Autorita' sulla base dei criteri sopra
riportati ha prodotto i seguenti risultati:
Nel mercato nazionale dell'interconnessione:
TIM ha una quota del 47,07% di ricavi (6.873,159 Mld di lire) e
una quota del 10,98% di volumi di traffico (19,106 Mld min.);
OPI ha una quota del 34,62% di ricavi (5.055,549 Mld di lire) e
una quota del 7,86% di volumi di traffico (13,669 Mld min.);
Telecom Italia ha una quota dell'11,64% di ricavi (1.699,231 Mld
di lire) e una quota del 67,81% di volumi di traffico (117,981 Mld
min.).
Per quanto concerne gli altri operatori presenti sul mercato si
segnala che Infostrada ha una quota dell'1,37% di ricavi (200,359 Mld
di lire) e una quota del 6,73% di volumi di traffico (11,717 Mld di
minuti); Tiscali ha una quota dello 0,56% di ricavi (81,190 Mld di
lire) e una quota del 3,37% di volumi di traffico (5,859 Mld min.);
Albacom ha una quota dello 0,25% di ricavi (35,849 Mld di lire) e una
quota dell'1,62% di volumi di traffico (2,812 Mld min.); Wind (fisso)
ha una quota dello 0,08% di ricavi (11,776581 Mld di lire) e una
quota dello 0,43% di volumi di traffico (754 milioni min.); Wind
(mobile) ha una quota del 4,11% di ricavi (599,664 Mld di lire) e una
quota dello 0,88% di volumi di traffico (1,535 Mld min.); Blu ha una
quota dello 0,26% di ricavi (37,436 Mld di lire) e una quota dello
0,06% di volumi di traffico (106,2 milioni min.).
Anche la considerazione dei dati prospettici 2001, verificata anche
sulla base dei dati che si possono rilevare nei bilanci pubblicati
dagli operatori, conferma le valutazioni sopra esposte, con
riferimento agli obiettivi del presente procedimento.
Si riscontra infatti che, sulla base dei dati relativi al 2001
desumibili dai bilanci degli operatori e dalle previsioni di
evoluzione del mercato fornite dagli stessi, nessuno degli operatori
con quota di mercato inferiore al 25% supererebbe tale soglia.
Si rammenta che, nell'ambito della delibera n. 197/99, l'Autorita'
aveva rilevato una quota di mercato della Societa' Omnitel Pronto
Italia pari al 18% con un trend prospettico basato su dati di
bilancio che portava ad una quota superiore al 25% in un contesto di
mercato sostanzialmente duopolistico, caratterizzato da barriere
all'entrata, anche in virtu' dell'assenza della portabilita' del
numero mobile.
Nel mercato si e' verificata una consistente crescita dei servizi
di interconnessione verso rete mobile, che in valore hanno largamente
superato i servizi di interconnessione di rete fissa, rappresentando
oltre l'85% del mercato nazionale dell'interconnessione come definito
ai fini dell'analisi svolta.
Complessivamente, il valore del mercato, cosi' come calcolato con
riferimento all'anno 2000, rappresenta una situazione in cui la
terminazione su rete mobile, che rappresenta circa il 20% dei minuti
di terminazione complessivi, comporta circa l'86% dei ricavi
complessivi, mentre la terminazione su rete fissa, che rappresenta
circa l'80% dei minuti di terminazione complessivi, comporta circa il
14% dei ricavi complessivi.
Tale situazione e' determinata dalla forte differenza di valore
unitario tra la terminazione su rete mobile e quella su rete fissa,
con la prima pari a circa 25 volte la seconda.
Da tali valutazioni discenderebbe che, sia con riferimento all'anno
2000 che con riferimento a valorizzazioni prospettiche, nessun
operatore di rete fissa puo' raggiungere una quota di mercato pari al
25% del mercato complessivo.
L'Autorita', pertanto, osservando come in questo mercato,
diversamente dagli altri analizzati, le quote di mercato in ricavi
siano sostanzialmente differenti da quelle risultanti dalla
considerazione dei volumi di traffico, ha ritenuto opportuno
procedere alla valutazione dei criteri qualitativi previsti dalla
normativa vigente. Sulla base di tali criteri, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, l'Autorita' valuta che sussistano le condizioni per
confermare la notifica di Telecom Italia come operatore avente
notevole forza di mercato nel mercato nazionale
dell'interconnessione.
In particolare Telecom Italia, oltre l'indubbia e significativa
esperienza nella fornitura di prodotti e servizi e la facilita' ad
avere accesso alle risorse finanziarie, ha mantenuto un livello di
controllo dell'accesso alla clientela finale (circa 99% del mercato
dell'accesso su rete fissa), non confrontabile con alcun altro
operatore sul mercato, che si traduce anche nella capacita' di
influenzare le condizioni di mercato grazie al controllo della rete
d'accesso e delle tecnologie e costi correlati.
Tale controllo e' rilevante non solo per la terminazione delle
chiamate provenienti da altri operatori e terminate su clienti
attestati alla rete di Telecom Italia, ma anche per l'originazione
delle chiamate tramite carrier selection e carrier preselection. Il
controllo dell'infrastruttura di accesso alla clientela finale e'
inoltre rilevante anche ai fini della possibilita' per gli operatori
alternativi di offrire servizi di accesso tradizionali e,
soprattutto, servizi a larga banda, tramite l'accesso disaggregato
alla rete locale o i servizi DSL wholesale.
La capacita' di Telecom Italia di influenzare le condizioni di
mercato deriva sia dall'ampia base di clientela, sia dal controllo
tramite l'interconnessione e l'offerta di altri servizi intermedi
(quali ad esempio i circuiti affittati e i servizi wholesale DSL),
che influenzano indirettamente la capacita' di offerta degli altri
operatori, sia in termini di costi, sia in termini di tempi e di
tipologia di servizi.
Le osservazioni proposte da Telecom Italia nel corso delle
audizioni e nella documentazione prodotta, secondo le quali i criteri
qualitativi ritenuti significativi dall'Autorita' ai fini della
capacita' di influenzare il mercato, quali la necessita' di ogni
operatore di essere interconnesso e il controllo delle risorse
intermedie e dell'accesso ai mezzi finali, non sono rilevanti ai fini
della notifica in quanto l'operatore e' gia' soggetto a
regolamentazione ex ante, non sono da ritenersi condivisibili. Anzi,
al contrario, lo stesso incontestato permanere in capo a Telecom
Italia, in presenza di una regolamentazione asimmetrica di settore,
delle citate quote di mercato nei mercati finali e dei beni intermedi
nonche' della indiscussa capacita' di influenzare il mercato,
costituisce un fattore rilevante che porta a concludere la necessita'
di dare un opportuno rilievo ai dati qualitativi nella
identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato.
Infatti, sulla base della situazione di mercato rilevata per l'anno
2000, se Telecom Italia non fosse sottoposta agli obblighi connessi
alla sua notifica nei vari mercati rilevanti, potrebbe disporre di
gradi di liberta' nella manovra commerciale, sia nei mercati
intermedi che finale, tali da poter porre in essere politiche di
offerta e di prezzo gravemente dannose per la concorrenza. Inoltre,
il ruolo dominante di Telecom Italia, sia nel mercato dell'accesso
che nel mercato dei beni intermedi, comporta effetti che non sono
soggetti a regolamentazione, quali la capacita' commerciale della
societa' nei confronti della quasi totalita' degli utenti che tuttora
usufruiscono dei servizi di accesso alla rete forniti dall'operatore
ex-monopolista, ricevendone periodica fattura e allegate informazioni
commerciali. Infine, Telecom Italia, grazie al controllo del mercato
dell'accesso e dei beni intermedi, puo' determinare in modo autonomo
lo sviluppo tecnologico e commerciale delle infrastrutture e dei
servizi innovativi nei confronti di una quota pressoche' totalitaria
degli utenti ed indirizzare commercialmente, anche sotto il profilo
geografico, le politiche degli operatori che usufruiscono delle
offerte di servizi c.d. wholesale.
Al riguardo, e' da segnalare come lo sviluppo della concorrenza
infrastrutturale nei servizi di accesso, con riferimento all'anno
2001, pur evidenziando l'avvio di un processo di diffusione dei
servizi di accesso disaggregato alla rete locale, non risulta, allo
stato, modificare le valutazioni sopra effettuate, come emerge anche
dall'attivita' di monitoraggio effettuata dalla competente Unita'
dell'Autorita', costituita con delibera 5/00/ClR e successive
integrazioni.
Inoltre, secondo quanto richiesto da alcuni soggetti nel corso
dell'istruttoria (anche in conseguenza dell'avvenuta fusione per
incorporazione della societa' Infostrada), una particolare attenzione
e' stata dedicata all'analisi della posizione della societa' Wind nel
mercato dell'interconnessione. Si osserva che le problematiche
evocate nei documenti e nelle audizioni dai soggetti intervenienti
sono state, anche se in un contesto temporale diverso, oggetto di
valutazione da parte delle Autorita' antitrust nazionale e
comunitaria. Con riferimento alle implicazioni per il mercato delle
telecomunicazioni, l'analisi della Commissione europea compiuta in
occasione della notifica dell'operazione di concentrazione mediante
l'acquisizione di Infostrada S.p.A. (provvedimento n. 9268 del 28
febbraio 2001) non ha fatto ritenere che la situazione risultante
dalla concentrazione potesse produrre effetti negativi in termini di
tutela della concorrenza (Cfr. Case No. COMP/M2216 -
Enel-FT-WIND-Infostrada - Notification of 28 November 2000 pursuant
to article 4 of Council Regulation). Inoltre tale operazione ha
portato all'acquisizione di Infostrada S.p.a. da parte di ENEL il 29
marzo 2001 ed il trasferimento delle azioni alla societa' Wind
Telecomunicazioni il 30 luglio 2001. La complessiva operazione di
acquisizione, trasferimento delle azioni a Wind e successiva fusione
per incorporazione ha prodotto i primi effetti commerciali solo a
partire dal luglio 2001 e ha avuto effetti civilistici dal 1 gennaio
2002.
L'Autorita' ha analizzato i dati e le osservazioni pervenuti in
ambito istruttorio in merito alla Societa' WIND e ha svolto le
seguenti considerazioni. I dati di bilancio approvati per gli
esercizi 2000 e 2001, che costituiscono una rappresentazione della
realta' economico-finanziaria effettivamente riferibile alle societa'
oggetto dell'incorporazione, non consentono di ritenere raggiunta,
anche nel caso di una sommatoria virtuale delle voci di bilancio
relative alle singole societa', una soglia di attenzione tale da
giustificare la notifica. L'attendibilita' dei trend prospettici
nella misura ipotizzata dagli altri operatori, evidenziati in fase
istruttoria, potra' essere oggetto di una piu' attendibile
valutazione mediante l'avvio, entro il 2002, di una nuova fase
diattivita' istruttoria per la verifica delle posizioni di notevole
forza di mercato con riferimento all'anno 2001, che potra' tenere
conto anche dei trend prospettici relativi al 2002 e della
ridefinizione dei mercati operata dalla legge n. 59/2002 e dalla
delibera 219/02/CONS.
In ogni caso l'Autorita', allo stato, non ritiene che sussistano i
presupposti per una notifica come organismo avente notevole forza di
mercato per l'anno 2000, anche in considerazione della valutazione
congiunta degli ulteriori criteri qualitativi previsti dalla
normativa.
Con riferimento, ai criteri qualitativi, l'Autorita' ritiene che il
ruolo di WIND nel mercato della telefonia vocale e
dell'interconnessione, anche se obbiettivamente incrementato nel 2001
dall'acquisizione di Infostrada, sia stato caratterizzato nel 2000,
stante l'assenza degli accessi diretti in unbundling, dalla
prestazione di servizi di fonia basati sull'originazione di chiamate
prevalentemente attraverso carrier selection che comporta un'elevata
volatilita' della clientela e, secondariamente, attraverso carrier
preselection, che comunque rappresentava una componente minoritaria
della clientela. Tale situazione non consente di configurare, per
l'anno 2000, una situazione di particolare vantaggio da parte della
societa' Wind in termini di accesso alla clientela per questi
servizi, anche rispetto agli altri operatori alternativi.
Da un punto di vista qualitativo, in base alla elaborazione dei
dati raccolti nella fase istruttoria, la valutazione degli ulteriori
criteri indicati dalla normativa porta alle seguenti considerazioni:
capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato:
il comportamento commerciale della societa' WIND nel corso del 2000
non e' apparso influenzare in maniera significativa le condizioni di
mercato, con esclusione degli effetti rilevati, con riferimento
all'anno 2001, nel mercato della terminazione delle chiamate
destinate ad Internet in modalita' dial-up. Infatti, sia nel mercato
finale, le offerte commerciali "innovative" introdotte (quali, ad
esempio, l'assenza di costi iniziali delle chiamate e l'espressione
di prezzi inclusivi dell'IVA) non hanno avuto riscontro nel
comportamento degli altri operatori, sia nel mercato intermedio si e'
riscontrato come la societa' abbia agito da follower rispetto ai
principali operatori nella fissazione dei prezzi di terminazione
sulla propria rete;
fatturato relativo alla dimensione del mercato: il fatturato
della societa' WIND rappresenta solo il 6,35% del fatturato della
telefonia mobile nel 2000 ed il fatturato, anche calcolato in
modalita' congiunta, di Wind-Infostrada rappresenta solo il 6,49% del
fatturato complessivo della telefonia fissa;
controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali: WIND, nel
2000, detiene l'11% degli abbonati di telefonia mobile ed il 9,42%
degli abbonati totali fissi e mobili;
accesso alle risorse finanziarie: il controllo da parte di ENEL
S.p.a., una delle principali societa' quotate nella borsa italiana,
titolare, fra l'altro, di diritti in altri settori economici in fase
di liberalizzazione, conferisce a Wind una capacita' di accesso alle
risorse finanziarie equivalente a quella di altri operatori quotati
in borsa o le cui controllanti sono quotate in borsa;
esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato:
l'esperienza della societa' WIND e (prospetticamente per parte
dell'anno 2001) della societa' Infostrada nella fornitura di prodotti
e servizi sul mercato appare analoga all'esperienza di altri
operatori, sia con riferimento al mercato della telefonia fissa sia
con riferimento al mercato della telefonia mobile e, comunque, non
tale da conferire un significativo vantaggio competitivo.
Sulla base delle considerazioni esposte, e tenuto conto
dell'intercorsa notifica con delibera 219/02/CONS della societa' Wind
sul mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet
in modalita' dial-up, che rappresenta parte del mercato analizzato,
l'Autorita' valuta che, allo stato, non sussistano elementi
sufficienti alla notifica di Wind nel mercato nazionale
dell'interconnessione. Tale analisi necessita, comunque, di essere
ricondotta con specifico riferimento all'anno 2001, al fine di tenere
conto della ridefinizione dei mercati derivante dall'individuazione
di un mercato dell'interconnessione verso Internet realizzata con la
delibera 219 febbraio CONS.
5. Il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito
AGCM), nel suo parere, ha condiviso la valutazione compiuta da questa
Autorita' e tutte le risultanze che ne conseguono relativamente
all'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato nei
quattro mercati identificati e, con riferimento alla posizione
dell'operatore Telecom Italia nel mercato dell'interconnessione, ha
inteso sottolineare la fondatezza delle conclusioni raggiunte.
Con riferimento al mercato dell'interconnessione, l'AGCM, avendo
osservato come Telecom Italia, pur detenendo nel 2000 una quota
inferiore al 25% del mercato rilevante in termini di ricavi gestiva
quasi il 70% del traffico di terminazione, ha evidenziato come la
quota di mercato in termini di ricavi detenuta da Telecom Italia, non
apparisse rappresentativa dell'effettivo potere di mercato detenuto
da tale impresa, che andava esaminato utilizzando l'insieme dei
criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente.
Tra i criteri qualitativi analizzati dall'Autorita', l'AGCM ha
evidenziato come, in particolare, il persistere in capo alla societa'
di una posizione di assoluta preminenza nell'accesso su rete fissa
alla clientela appaia assumere specifico rilievo per la notifica di
Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato, in
quanto il controllo indiscusso dell'accesso alla clientela finale,
unitamente alla disponibilita' delle risorse intermedie in capo a
tale operatore verticalmente integrato, determina una rilevante
capacita' di influenzare le condizioni del mercato, incidendo sulla
capacita' di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi,
tempi di fornitura e tipologia dei servizi.
Sulla base di tali valutazioni, l'AGCM ha ritenuto di dover
confermare, con attenzione agli aspetti strutturali del mercato
dell'interconnessione, la valutazione di questa Autorita' in merito
alla sussistenza dei presupposti per una notifica di Telecom Italia
quale organismo con notevole forza di mercato anche nell'offerta dei
servizi di interconnessione, con riferimento all'anno 2000.
Infine l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ha
espresso alcune considerazioni relative alla necessita' di
rivalutazione degli stessi criteri di definizione dei mercati da
adottarsi gia' in sede di identificazione degli organismi con
notevole forza di mercato per l'anno 2001.
Al riguardo, l'AGCM, stante la peculiarita' del mercato nazionale
dell'interconnessione caratterizzato da una particolare rilevanza del
traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella
rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in
termini di ricavi e di volumi di traffico, ha suggerito una
rivisitazione della definizione del mercato nazionale
dell'interconnessione che tenga conto dell'opportunita', per il
futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della
terminazione, su rete mobile o fissa. Questa rivisitazione in un
contesto regolamentare vigente ONP che non osta alla possibilita' di
regolamentare attivita' diverse da quelle elencate nella direttiva
97/33/CE, e in linea con quanto previsto nel progetto di
raccomandazione della Commissione da adottarsi ai sensi dell'art. 15
della direttiva quadro.
Udita la relazione al Consiglio del commissario ing. Vincenzo
Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
Delibera:
1. Telecom Italia S.p.a. e' confermata quale organismo di
telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti
mercati:
a) mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa;
b) mercato dei sistemi di linee affittate;
c) mercato nazionale dell'interconnessione.
2. Telecom Italia Mobile S.p.a. e' confermata quale organismo di
telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti
mercati:
a) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;
b) mercato nazionale dell'interconnessione.
3. Onmitel Pronto Italia S.p.a. (attualmente Vodafone Omnitel
S.p.a.) e' confermata quale organismo di telecomunicazioni avente
notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
a) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;
b) mercato nazionale dell'interconnessione.
Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Telecom
Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Vodafone Omnitel S.p.a.
ed alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica
agli operatori.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 6 novembre 2002
Il presidente: Cheli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato