Alle province, comuni e comunita'
montane
e per conoscenza:
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento affari interni e
territoriali - Direzione centrale
finanza locale
Alle regioni e province autonome
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Ai tesorieri di province, comuni e
comunita' montane
A seguito delle modifiche ed innovazioni introdotte al sistema di
codifica dei bilanci degli enti locali dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, del 24 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2002), si e' resa necessaria la predisposizione
di due nuovi schemi-tipo dei prospetti, contenenti i dati periodici
della gestione di cassa, che gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del
comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I nuovi schemi-tipo, determinati con i decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze pubblicati in questa Gazzetta
Ufficiale, ricalcano sostanzialmente i precedenti schemi
differenziandosene, principalmente, per:
1) l'inserimento nei prospetti, sia per l'entrata che per la
spesa, di due voci (prelievi da conti bancari di deposito e
versamenti su conti bancari di deposito), per consentire la
rilevazione dei movimenti delle disponibilita' liquide degli enti
locali tra il conto corrente di tesoreria gestito dall'istituto di
credito che svolge il servizio di tesoreria e gli altri conti
bancari;
2) la ristrutturazione della situazione delle disponibilita'
liquide, per meglio adeguarla alla normativa sulla tesoreria unica.
Come in passato, gli enti locali sopra richiamati, dovranno
inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio, il prospetto
contenente i dati periodici della loro gestione di cassa, compilato
in ogni sua parte, entro le scadenze previste dal citato art. 30, che
qui di seguito si richiamano:
- per i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro
i mesi di aprile, luglio e ottobre; - per i risultati di cassa al 31
dicembre dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio.
Di carattere innovativo, invece e' la previsione di una ulteriore
trasmissione del prospetto relativo ai risultati di cassa al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al fine di consentire la
sistemazione contabile degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare
eventualmente risultanti nel prospetto di fine anno inviato entro il
20 gennaio.
L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto
consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto delle
singole voci del prospetto risponda, rigidamente, alle istruzioni
fornite negli allegati "A", "B/1" e "B/2" alla
presente circolare.
Al riguardo, considerato che in precedenza si e' avuto modo di
rilevare criteri diversi nella contabilizzazione delle erogazioni
effettuate a vario titolo a favore delle aziende pubbliche di
servizi, si precisa che, ogni volta che dette erogazioni configurano
somministrazioni di fondi nella prospettiva di successivi interventi
di risanamento, le stesse sono da contabilizzare come concessioni di
anticipazioni.
In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare
l'attenzione di codesti Enti sulle disposizioni sanzionatorie
previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge
n. 468 del 1978, che, in caso di inadempienza (intesa sia come
mancato invio del prospetto, sia come ritardo rispetto alle scadenze
previste dalla legge, che come mancato rispetto delle direttive
emanate con la presente circolare), stabiliscono la sospensione di
qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato e il divieto
di effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali presso la
tesoreria provinciale dello Stato.
Nei confronti dei tesorieri che si rendessero inadempienti, si
rammenta che, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della stessa legge
n. 468 del 1978, su denuncia del direttore della ragioneria
provinciale dello Stato, gli enti locali potranno procedere alla
risoluzione del contratto in corso.
Si confida nella fattiva collaborazione da parte degli Enti, ed in
particolare dei loro tesorieri, affinche' predispongano le procedure
amministrative ed informatiche in modo tale che il nuovo sistema di
codificazione e, di conseguenza, di rilevazione dei flussi di cassa,
sia attivo a decorrere dal 1 gennaio 2003 e che la prima rilevazione
dei flussi trimestrali di cassa secondo il nuovo sistema si riferisca
ai dati al 31 marzo 2003 da trasmettere, come sopra ribadito, alle
competenti ragionerie provinciali entro il mese di aprile 2003 (salvo
eventuali modifiche legislative introdotte dalla legge finanziaria
2003, di cui si fa cenno al punto 1.2 dell'allegato A alla presente
circolare).
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate al
seguente indirizzo di e-mail: igepa.relcassa@tesoro.it.
Roma, 15 novembre 2002
II Ragioniere generale dello Stato: GRILLI
Allegati da pag. 31 a pag. 56
Allegato A
Allegato B1
Allegato B2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero dell'Economia
e delle Finanze (http://www.tesoro.it)