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Gazzetta Ufficiale N. 279 del 28 Novembre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2002
Trasferimento alla societa' di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato italiano.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come il "Decreto Legge n. 351"),
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, in data 30 novembre 2001, sono stati trasferiti a
titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., costituita ai sensi
dell'art. 2 del citato Decreto Legge n. 351, gli immobili individuati
dai Decreti dirigenziali dell'Agenzia del Demanio elencati
nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad esclusione degli
immobili elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto) ed e' stata
avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del Decreto
Legge n. 351 realizzata in data 21 dicembre 2001;
Visti i decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio
elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che individuano alcuni
beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali
ivi indicati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia del
Demanio");
Visto il comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 351, che prevede
che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i
beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto
Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali
emanati dall'Agenzia del Demanio possano essere trasferiti, a titolo
oneroso, ad una o piu' societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2 del Decreto Legge n. 351, e che, con i medesimi decreti,
siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le
modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili
trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione
che le societa' cessionarie realizzano per finanziare il pagamento
del prezzo, l'immissione delle societa' cessionarie nel possesso dei
beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e
dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita', e le modalita' per la valorizzazione e la
rivendita dei beni immobili trasferiti;

Decreta:
Art. 1.

In applicazione dell'art. 3 del Decreto Legge n. 351, sono
trasferiti a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., con
sede legale in Roma Via Ettore Petrolini n. 2, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma al n. 06825791004 ed al n. 32969 presso
l'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio
Italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, gli immobili individuati dai Decreti
dell'Agenzia del Demanio indicati nell'allegato 1, che costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa'
stessa e da quello relativo alle altre operazioni di
cartolarizzazione, ai sensi del predetto art. 2, a far data dalla
pubblicazione del presente decreto. I canoni di locazione relativi
agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto sono
trasferiti a far data dal 1 febbraio 2003.

Art. 2.

La societa' di cartolarizzazione individuata all'articolo 1 e'
immessa nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti ai sensi
del presente decreto a far data dalla data di pubblicazione del
presente decreto.

Art. 3.

A fronte del trasferimento di cui all'articolo 1, la S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. corrisponde un
prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, che
provvede ad allocare tale prezzo tra i soggetti individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio.
Una quota parte del prezzo di trasferimento degli immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto, da determinarsi in
relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta a titolo
definitivo e irripetibile alla data in cui, nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione realizzata per finanziare il
pagamento di detto prezzo, sono emessi i titoli di cui all'articolo
14. Tale quota parte iniziale del prezzo di trasferimento degli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e' allocata dal
Ministero dell'Economia e delle finanze tra i soggetti individuati
quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio secondo le percentuali specificate
nell'allegato 2. Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo
effettivamente incassato dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. a fronte dell'emissione dei titoli dalla
stessa effettuata per l'importo complessivo massimo di Euro 6.700
milioni, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a
carico della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. per un importo massimo complessivo pari ad Euro 10 milioni. Il
predetto importo e' versato al capitolo 4057 Capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato.
La residua parte del prezzo di trasferimento degli immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto, da corrispondersi a titolo
di prezzo differito, e' pari alla differenza, se positiva, tra (a) il
ricavo netto effettivo per la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. derivante dalla gestione e vendita degli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle altre
operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai
medesimi immobili e (b) quanto dovuto a titolo di capitale ed
interessi per il rimborso dei titoli di cui all'articolo 14 e per il
pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di
cartolarizzazione regolata dal presente decreto. La predetta residua
parte del prezzo da corrispondersi a titolo di prezzo differito, e'
allocata dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i soggetti
individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi
dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo i criteri riportati
nell'allegato 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
richiedere alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il
pagamento del predetto prezzo differito, ove la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. sia in grado di finanziare
tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o
assunzione di nuovi finanziamenti, da stabilirsi con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e a condizione
che cio' non determini una diminuzione del rating a tale momento
attribuito ai titoli in essere nell'ambito dell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.

Art. 4.
La gestione degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente
decreto e' affidata pro tempore, sino alla data di efficacia del
contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del
presente articolo, agli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia del Demanio (in relazione ai
beni immobili rispetto ai quali lo Stato Italiano e' individuato
quale proprietario ai sensi dei medesimi decreti), a favore dei quali
la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
rilascia apposita procura generale. Fermi restando gli eventuali
obblighi di legge, la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. conferisce la predetta procura ai soggetti
individuati dagli organi amministrativi dei soggetti sopra indicati,
anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico
amministrative degli stessi soggetti. Per lo svolgimento di tali
attivita', i predetti soggetti si attengono a quanto stabilito
nell'allegato 3 ed hanno diritto ad una commissione, nella misura ivi
stabilita.
La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
incarica, con decorrenza dalla data di emissione dei titoli di cui
all'articolo 14, uno o piu' operatori professionali del mercato
immobiliare congiuntamente, della promozione e della gestione delle
procedure di vendita relative agli immobili diversi da quelli
residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto e delle vendite
degli stessi, conferendo agli stessi idonea procura.
Gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei
beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e
l'Agenzia del Demanio, nella persona dei relativi Presidenti,
rappresentanti legali o sostituti, stipulano con la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in relazione
all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, un
contratto di gestione degli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto e di vendita degli immobili residenziali trasferiti ai sensi
del presente decreto, assumendo con la stipula del predetto contratto
gli obblighi di cui all'allegato 4. Il contratto regola gli obblighi
di trasferimento e di versamento alla S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. delle somme corrisposte,
anche a titolo di anticipi o depositi cauzionali, dagli acquirenti
degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. In relazione
alle dichiarazioni ed agli impegni da assumersi, nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, taluni degli
obblighi riportati nell'allegato 4 sono assunti dagli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni
immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia
del Demanio anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle
finanze.

Art. 5.
La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
accende un nuovo conto presso la Tesoreria centrale dello Stato,
diverso ed ulteriore rispetto a quello dalla medesima acceso in
virtu' dell'articolo 5 del decreto 30 novembre 2001 citato in
premessa, nel quale sono versate le somme specificate all'articolo
16. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca
d'Italia sul conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di
Tesoreria" ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il
pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale
di base 7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di
tesoreria", capitolo 3100, dello stato di previsione del bilancio del
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2, comma
6, del Decreto Legge n. 351 sugli interessi ed altri proventi
corrisposti sul conto presso la Tesoreria Centrale dello Stato e
sugli altri conti intestati alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. non si applica la ritenuta prevista dai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973 n. 600.
Nel caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e
non subordinato della Repubblica Italiana venga attribuito un rating
inferiore a "AA -" da Standard & Poor's, ovvero a "Aa3" da Moody's
Investors Service Ltd. ovvero a "AA - " da Fitch Ratings Ltd., la
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. puo'
utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo un conto
diverso da quello acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato da
aprirsi presso un primario istituto di credito.

Art. 6.
Le somme corrisposte da parte della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. al Ministero dell'economia
e delle finanze, a titolo di prezzo di trasferimento sono versate:
(i) per gli enti previdenziali individuati quali originari
proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, presso gli appositi conti aperti dagli enti medesimi presso
la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
data 18 dicembre 2001, e (ii) per lo Stato Italiano sul capitolo
4057, Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato.

Art. 7.
Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'operato
dell'Agenzia del Demanio e, congiuntamente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sull'operato degli enti previdenziali
individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi
dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle attivita'
agli stessi affidate ai sensi del presente decreto, anche
nell'interesse dei portatori dei titoli di cui all'articolo 14.

Art. 8.
L'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio forniscono, in relazione a se stessi ed agli
immobili trasferiti alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto, tutte le informazioni
ed i dati richiesti, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del
Decreto Legge n. 351, per il buon esito dell'operazione di
cartolarizzazione di cui al presente decreto, assumendosene la
responsabilita'.

Art. 9.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia
del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari
proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, sollecita la formulazione di offerte da parte di piu' banche
italiane ed estere per la stipula ed il rinnovo di convenzioni per
l'erogazione dei mutui a favore dei conduttori per l'acquisto degli
immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze seleziona le
offerte piu' vantaggiose tra quelle formulate dalle predette banche,
con riferimento alle condizioni di finanziamento, all'entita' del
credito complessivamente messo a disposizione nonche' alla copertura
geografica offerta dalle suddette banche in relazione alla
localizzazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto.
Resta a carico degli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, ove previsto della
legge, anche dell'Agenzia del Demanio, la differenza tra il tasso di
interesse previsto nelle sopra citate convenzioni e il tasso di
interesse fissato nel comma 8 del medesimo art. 6.

Art. 10.
Per le finalita' di cui al comma 19 dell'art. 3 del Decreto Legge
n. 351, l'Agenzia del Territorio, ai sensi del protocollo d'intesa da
stipularsi con il Consiglio Nazionale del Notariato, fornisce in via
telematica a quest'ultimo, e per lo stesso ai consigli notarili
distrettuali, le informazioni, presenti nei sistemi informativi del
catasto e delle conservatorie relative agli immobili trasferiti alla
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi
del presente decreto.
La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
stipula con l'Agenzia del Territorio una convenzione, cui aderiscono
l'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, ai sensi della quale (i) all'Agenzia del
Territorio e' affidato l'incarico di effettuare, in relazione agli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, la determinazione
del prezzo di cui all'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge n. 351,
e (ii) l'Agenzia del Territorio si impegna a fornire servizi, ai
soggetti aderenti che ne facciano richiesta, in relazione alle
formalita' di regolarizzazione concernenti gli immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto, ai prezzi e con le modalita' ivi
indicate.

Art. 11.
Il trasferimento di beni immobili effettuato alla S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del
presente decreto si intende comprensivo degli accessori e pertinenze
di detti beni, ancorche' gli stessi non siano espressamente
individuati nei Decreti dell'Agenzia del Demanio. Ai sensi dell'art.
3, comma 19, del Decreto Legge n. 351, i notai, in occasione degli
atti di rivendita degli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di
intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e
pertinenze.

Art. 12.
I titoli di cui all'articolo 14 sono collocati presso investitori
professionali da parte di una o piu' banche o istituti finanziari,
italiani ed esteri, anche congiuntamente, di comprovata esperienza
nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli
emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere individuate
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le banche o istituti
finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche
all'emissione dei titoli di cui all'articolo 14 ivi compresi i
contatti con le agenzie di rating e la selezione delle parti terze
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, e
riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita'
di collocamento e le attivita' propedeutiche sono regolate da
apposito contratto di mandato stipulato tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le banche o istituti di credito come
sopra individuati.

Art. 13.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia
del Demanio e dei soggetti individuati quali originari proprietari
dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio,
rilascia dichiarazioni in relazione al Ministero medesimo, alla
Repubblica Italiana, all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia del
Territorio ed agli enti previdenziali individuati quali originari
proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio nonche' agli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto e assume l'impegno di indennizzare la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e i soggetti incaricati
del collocamento ai sensi dell'articolo 12, nei casi previsti
dall'allegato 5. L'eventuale indennizzo alla S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. avviene mediante il
trasferimento di immobili da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, eventualmente di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ove tale trasferimento riguardi immobili di
proprieta' di enti previdenziali, ovvero mediante il pagamento, da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di
denaro.

Art. 14.
Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per finanziare il
pagamento del prezzo dei beni immobili alla stessa trasferiti ai
sensi del presente decreto sono indicate nell'allegato 6. Tali titoli
non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 15.
I pagamenti da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. o di suoi incaricati a valere sui flussi di
cassa rinvenienti dalla gestione, dalla vendita dei beni immobili ad
essa trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle altre
operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai
medesimi immobili, avvengono con la medesima periodicita' del
pagamento delle cedole sui titoli di cui all'articolo 14, secondo uno
specifico ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ed i
suoi creditori, approvato dalle agenzie di rating incaricate della
valutazione dei titoli di cui all'articolo 14 ed applicato alle somme
di volta in volta disponibili per tali pagamenti da parte della
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.. Tale
ordine di priorita' dei pagamenti, per quanto riguarda le somme da
corrispondersi, ai sensi del contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo 4, all'Agenzia del Demanio ed agli enti previdenziali
individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle attivita' di
vendita da questi effettuate, prevede che tali somme siano
corrisposte subordinatamente al preventivo pagamento, da parte della
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., delle
commissioni, costi e spese dalla stessa dovute nei confronti di
soggetti diversi in relazione a (i) l'esistenza della S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., (ii) la
quotazione e la gestione amministrativa dei titoli di cui
all'articolo 14, e (iii) la ricostituzione dell'importo previsto per
le spese. Inoltre, l'ordine di priorita' di cui al presente articolo,
per quanto riguarda le somme eventualmente da corrispondersi a titolo
di prezzo differito ai sensi dell'articolo 3, ai soggetti individuati
quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, prevede che tali somme siano corrisposte,
al Ministero dell'economia e delle finanze per conto di detti
soggetti, subordinatamente al preventivo rimborso, da parte della
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., dei
titoli di cui all'articolo 14, ovvero, nell'ipotesi di cui all'ultimo
capoverso dell'articolo 3, dei nuovi titoli emessi o dei
finanziamenti assunti.

Art. 16.
L'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio versano, trimestralmente alla S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., sul conto di cui
all'articolo 5 una somma forfettariamente determinata nel 85%
dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione dovuti in
relazione ai contratti di locazione relativi agli immobili trasferiti
ai sensi del presente decreto, a prescindere dall'effettivo incasso
dei medesimi. La predetta somma e' calcolata dal soggetto incaricato
dell'amministrazione del programma dell'operazione sulla base delle
informazioni fornite dai soggetti incaricati della gestione degli
immobili trasferiti dal presente decreto ai sensi dell'ultimo
capoverso dell'articolo 4.
A fronte dell'attivita' di gestione e vendita affidata, ai sensi
del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4,
all'Agenzia del Demanio ed agli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, i predetti soggetti percepiscono dalla
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. una
commissione periodica commisurata alle vendite degli immobili
effettuate dall'Agenzia del Demanio e da ciascun ente previdenziale
individuato quale originario proprietario dei beni immobili ai sensi
dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, da corrispondersi e calcolarsi
in conformita' a quanto previsto nel citato contratto. Tale
commissione e' per la prima volta liquidata, con le modalita' di cui
all'articolo 15, alla data in cui siano disponibili i dati relativi
alle prime vendite effettuate da ciascun soggetto. Al fine di
incentivare il raggiungimento degli obiettivi di vendita individuati
dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, gli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni
immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e l'Agenzia
del Demanio possono introdurre apposite forme di incentivazione del
personale.

Art. 17.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per conto
della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.,
alla copertura dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di
interesse e dell'eventuale tasso di cambio sui titoli di cui
all'articolo 14, al fine di consentire l'ottenimento e il
mantenimento del rating previsto per i medesimi titoli, indicato
nell'allegato 6.

Art. 18.
Per consentire lo svolgimento delle attivita' previste nel
contratto di gestione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, la
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., fermi
restando gli eventuali obblighi di legge, conferisce procura a
ciascuno degli enti previdenziali individuati quali originari
proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio ed all'Agenzia del Demanio, in persona dei soggetti
individuati dagli stessi o dagli organi amministrativi, anche al di
fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative
dello stesso.

Art. 19.
Il Capo del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e
delle finanze, e in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore
della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono delegati a sottoscrivere
disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi
all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana

Roma, 21 novembre 2002


p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 323

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO INIZIALE
E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO

Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale
Il prezzo iniziale da corrispondersi al Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'art. 3, e' ripartito secondo le seguenti
percentuali:
Stato Italiano 0.47%
ENPALS 0.73%
INAIL 16.41%
INPDAI 29.85%
INPDAP 43.2%
INPS 8.4%
IPSEMA 0.49%
IPOST 0.45%
Criteri per la ripartizione del prezzo differito
Il prezzo differito di cui all'articolo 3 e' allocato dal
Ministero dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati
quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio tenuto conto degli immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto da ciascun soggetto, nonche' dei costi,
delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili
riferiti a ciascun soggetto.
Al fine dell'allocazione del prezzo differito di cui all'articolo
3, e' tenuta dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze
una contabilita' separata degli immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto e della quota relativa dei costi, delle tempistiche
e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto o
nell'interesse di, ciascuno dei soggetti individuati quali originari
proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio nonche' di ogni altro dato ed elemento che possa essere
rilevante ai fini del calcolo di cui sopra.
ALLEGATO 3
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA'
S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E
CIASCUNO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI
PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E
TRA LA SOCIETA' S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI
S.R.L. E L'AGENZIA DEL DEMANIO, PER IL PERIODO TRA LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI
DI CUI ALL'ARTICOLO 14
L'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto rispetto ai quali lo Stato Italiano e'
individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio) e gli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio (ciascuno, in relazione ai beni immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo stesso
e' individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio), tra la data di pubblicazione del presente
decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14:
(a) assumono la gestione e sono responsabili dell'ordinaria e
straordinaria manutenzione;
(b) gestiscono i contratti di locazione, di assicurazione e gli
altri contratti accessori in essere; per quanto riguarda in
particolare, i contratti di locazione in essere: (i) si astengono dal
rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali,
e dall'estenderne la durata, salvo ove cio' sia espressamente
previsto dalla legge, e (ii) si astengono, salvo ove diversamente
stabilito dalla legge, dal rinnovare i contratti di locazione
relativi ad immobili diversi da quelli residenziali, salvo che
l'importo totale dei canoni annui del relativo contratto sia
superiore al 6% del valore dell'immobile in questione, quale
risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata
dall'Agenzia del Territorio;
(c) tengono i rapporti con gli attuali locatari e con le altre
controparti di cui ai contratti del precedente punto (b);
(d) in relazione agli immobili attualmente non locati, si
astengono dallo stipulare nuovi contratti di locazione o altri tipi
di contratti la cui stipula comporti il venir meno per detti immobili
dello stato libero da persone e cose;
(e) assumono il patrocinio e proseguono le cause pendenti relative
agli immobili e ne sostengono gli oneri economici;
(f) si adoperano al fine di promuovere, consentire o agevolare le
vendite ai sensi di legge e verificano la regolarita' della
documentazione presentata dai soggetti interessati all'acquisto;
(g) trasferiscono qualunque importo incassato a titolo di
corrispettivo o di anticipazione a fronte della stipula di un
contratto di compravendita o di un contratto preliminare di
compravendita sul conto intestato alla S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dalla stessa indicato;
(h) per lo svolgimento delle attivita' di vendita percepiscono
dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
una commissione pari al 2% del corrispettivo incassato al netto
dell'I.V.A. ai sensi di legge, in relazione a qualsiasi contratto di
compravendita stipulato tra la data di pubblicazione del presente
decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14;
(i) agiscono in buona fede e con la diligentia quam suis
nell'esecuzione di tutto quanto precede.
ALLEGATO 4
ELENCO SINTETICO DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO E DI CIASCUNO DELI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI
ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL
DEMANIO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI
TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO E DI VENDITA DEI BENI
IMMOBILI RESIDENZIALI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO CHE
SARA' SOTTOSCRITTO TRA GLI STESSI E LA S.C.I.P. SOCIETA'
CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. AI SENSI DELL'ULTIMO
CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 4
(a) Impegno a gestire i beni immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto;
(b) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto, impegno a (i) effettuare la manutenzione sia ordinaria che
straordinaria, assumendosene le relative responsabilita', (ii)
preservarne lo stato di conservazione, (iii) gestire i contratti
connessi e, ove necessario, rinegoziarli, rinnovarli, modificarli e
risolverli, (iv) gestire le procedure di vendita in conformita' con
quanto previsto nell'apposito decreto da emanarsi da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il programma
dell'operazione (business plan) concordato nell'ambito del contratto
di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v) agire in nome e per
conto della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l., in forza di procura da rilasciarsi a loro nome in relazione
all'operazione di cartolarizzazione, (vi) porre in essere ogni altra
attivita' prevista dalla legge, dai documenti relativi all'operazione
di cartolarizzazione di cui al presente decreto e ogni altra
attivita' eventualmente richiesta per l'attuazione del programma
dell'operazione (business plan) (vii), collaborare pienamente con i
soggetti incaricati della vendita dei beni immobili diversi da quelli
residenziali, fornendo agli stessi tutta la documentazione in proprio
possesso, (viii) tutelare, per quanto possibile, in relazione alla
propria qualita' di soggetto incaricato della gestione di tutti i
beni e della vendita degli immobili residenziali, gli interessi
economici e giuridici della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l., (ix) gestire, rinnovare, modificare e
risolvere qualunque contratto accessorio, (x) astenersi
dall'effettuare la compensazione di debiti della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nei propri confronti con
propri crediti nei confronti della stessa, (xi) garantire ai
conduttori il pacifico godimento dei beni immobili locati, (xii)
astenersi dal concedere in locazione gli immobili trasferiti ai sensi
del presente decreto che non siano locati alla data del presente
decreto, (xiii) astenersi dal rinnovare i contratti di locazione
relativi ad immobili residenziali, salvo ove diversamente stabilito
dalla legge, (xiv) astenersi dal rinnovare, salvo ove diversamente
stabilito dalla legge, i contratti di locazione relativi ad immobili
diversi da quelli residenziali nel caso in cui il canone di locazione
annuale non sia almeno pari o superiore al 6% del valore
dell'immobile in questione, quale risultante dalla determinazione o,
in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, (xv)
astenersi dal violare qualunque diritto al rinnovo dei contratti di
locazione, e (xvi) porre in essere e fare si' che siano poste in
essere, tutte le attivita' e i comportamenti necessari o utili
all'espletamento delle procedure di vendita ed alla stipula dei
contratti di compravendita come previsto dal contratto di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
(c) impegno (i) a dare istruzioni in relazione ai lavori da
effettuarsi in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto, (ii) di vigilanza rispetto alle attivita' poste in
essere da qualunque consulente o subappaltatore che sia stato
eventualmente incaricato, e (iii) a rendersi responsabile, nei
confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l., per le attivita' poste in essere da eventuali consulenti e
subappaltatori;
(d) impegno a mantenere la detenzione qualificata ed il controllo
dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto fino alla
vendita finale di tali beni;
(e) in relazione alla vendita di ciascuno degli immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a raccogliere,
predisporre e mantenere a disposizione della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o dei soggetti dalla
stessa designati e/o dei propri subappaltatori nelle ipotesi in cui
questi siano nominati (i) tutti i contratti e gli altri documenti
rilevanti in relazione allo stato di fatto e di diritto degli
immobili, e (ii) tutti i documenti attestanti diritti di terzi o
limitazioni di qualunque tipo, ivi inclusi i diritti di pegno, di
ipoteca, di usufrutto, di prelazione, di opzione o i privilegi;
(f) impegno ad inviare, con cadenza periodica, alla S.C.I.P.
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o ai soggetti
dalla stessa designati e ai soggetti previsti nel contratto di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4 una comunicazione contenente
tutti i dati e le informazioni richiesti nello stesso in relazione ai
beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in relazione
all'attivita' di gestione e vendita;
(g) impegno ad aderire alla convenzione da stipularsi tra la
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e
l'Agenzia del Territorio nonche' a porre in essere qualunque azione
necessaria al fine di rendere vendibili i beni immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto, ivi inclusi: (i) l'impegno ad aggiornare
con i competenti uffici del catasto la documentazione esistente, (ii)
l'impegno ad individuare esattamente con riferimento a ciascun
immobile trasferito ai sensi del presente decreto i relativi
accessori e pertinenze, (iii) l'impegno ad adottare, o far adottare,
e modificare, o far modificare, secondo quanto di volta in volta
necessario, le tabelle millesimali, e (iv) l'impegno a svolgere
qualsiasi formalita' necessaria presso le autorita' competenti;
(h) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto, impegno a (i) mantenere la copertura assicurativa
attualmente in essere, (ii) rinnovare, rinegoziare, modificare e
integrare le polizze assicurative, (iii) provvedere al puntuale
pagamento dei premi dovuti in base alle stesse, (iv) nominare la
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. quale
beneficiario e assicurato principale in relazione alle polizze
assicurative stipulate, (v) tenere manlevata la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualsiasi costo o spesa
derivante dai predetti contratti di assicurazione, (vi) porre in
essere ogni azione necessaria al fine del puntuale adempimento dei
contratti di assicurazione da parte della societa' di assicurazione
nei confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l., e (vii) fornire qualunque informazione rilevante in
relazione alle polizze assicurative in essere e a quelle di volta in
volta stipulate;
(i) impegno a mantenere a disposizione della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. tutti i contratti, i
registri, le fatture e gli altri documenti rilevanti, concernenti gli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e relativi alla
propria attivita';
(j) impegno a nominare l'amministratore del condominio per ciascun
immobile trasferito ai sensi del presente Decreto e/o a compiere ogni
attivita' necessaria affinche' questi sia nominato e/o sostituito
dalle rispettive assemblee di condominio;
(k) impegno a far si' che (i) qualunque sub-appaltatore o
consulente incaricato o nominato dallo stesso sia debitamente
qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi
professionali, e (ii) qualunque amministratore di condominio sia
debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed
elenchi professionali;
(l) impegno a tenere la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. indenne e manlevata rispetto a qualunque
costo o spesa che la stessa dovesse sostenere in conseguenza di, o
attribuibile a, o fondata su: (i) danni agli immobili e/o nei
confronti di terzi non coperti dalle polizze di assicurazione di cui
al punto (h) che precede o eccedenti i massimali previsti da tali
polizze, (ii) danni lamentati da terzi in relazione ai contratti
attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto,
(iii) proprio mancato rispetto o mancato rispetto da parte dei propri
consulenti, dipendenti e delle persone incaricate delle attivita' di
manutenzione, della normativa applicabile in materia di sicurezza sul
lavoro e salute, (iv) violazione di qualunque diritto al rinnovo dei
contratti di locazione garantito dalla legge, (v) qualunque
inadempimento relativo ai contratti di locazione dei beni immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto e ai contratti accessori
relativi alla gestione degli immobili trasferiti stipulati prima
della data del presente decreto, (vi) mancato rispetto delle
procedure di vendita relative agli immobili residenziali trasferiti
ai sensi del presente decreto, (vii) violazione di qualunque diritto
concesso dalle legge ai conduttori dei beni immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto, (viii) violazione delle disposizioni di
legge relative alla riservatezza ed alla protezione dei dati
personali, e (ix) inadempimento da parte propria degli altri obblighi
previsti dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
(m) impegno a nominare, con urgenza, a proprie spese e
nell'interesse della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l., un subappaltatore nelle ipotesi in cui cio' sia
richiesto dal contratto di gestione;
(n) impegno ad agire, nello svolgimento delle proprie attribuzioni
(i) con la diligenza utilizzata sino alla data del presente decreto,
(ii) nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni di legge
relative ai beni di valore storico, di cui al Decreto Legislativo n.
490 del 29 ottobre 1999, (iii) nel rispetto, in relazione alle
procedure di vendita, dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 351, e
(iv) nel rispetto di qualsivoglia disposizione di legge applicabile
in relazione ai servizi svolti;
(o) impegno a (i) mantenere i rapporti con gli attuali locatari
dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e con le
controparti degli altri contratti accessori, (ii) rappresentare la
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nelle
riunioni condominiali, (iii) corrispondere alla scadenza dei
contratti di locazione degli immobili commerciali, in caso di mancato
rinnovo, l'indennita' di avviamento ai conduttori, (iv) proseguire
l'attivita' di accertamento e verifica circa il puntuale adempimento
degli obblighi di pagamento dei locatari degli immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto, (v) attivarsi per il recupero degli
importi non pagati e dovuti a titolo di canoni di locazione dai
conduttori degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e
(vi) sostenere i costi connessi con le attivita' di cui ai precedenti
punti (iv) e (v);
(p) impegno ad assumere, a proprie spese, il patrocinio ed a
proseguire i giudizi pendenti e le procedure esecutive o concorsuali
relative alla gestione dei beni immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto ed alla vendita degli immobili residenziali
trasferiti ai sensi del presente decreto, assumendo anche la difesa
tecnica della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l.;
(q) impegno ad informare tempestivamente la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di qualunque fatto,
evento, o accadimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul
programma dell'operazione (business plan);
(r) impegno a disporre che sia versato direttamente
dall'acquirente alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l., qualunque importo dovuto alla stessa a fronte delle
vendite perfezionate oltre a corrispondere qualunque importo riscosso
relativo agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, in
conformita' con quanto previsto all'articolo 16;
(s) conferma, alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l., in relazione agli immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto (i) della legittima, piena ed esclusiva titolarita',
alla data del presente decreto, e (ii) del pieno possesso alla data
del presente decreto;
(t) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio status di
ente pubblico con personalita' giuridica autonoma, (ii) alla non
sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione, e (iii) ai
propri poteri di stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo 4 e di assunzione degli obblighi ivi previsti;
(u) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di
tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi
ivi previsti, (ii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita
autorizzazione della persona che sottoscrivera' per proprio conto il
contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iii) al fatto
che la conclusione del contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo 4 non confligge con norme di legge od altri obblighi,
atti o giudizi ad esso relativi, e (iv) alla natura di atto di
diritto privato della gestione degli immobili e alla non
opponibilita' di immunita' o privilegi;
(v) conferma della piena conoscenza dell'ordine di priorita'
previsto per i pagamenti da parte della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., o di suoi incaricati, a
valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dismissione
degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto o altre
operazioni connesse alla cartolarizzazione; e
(w) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti
ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di
cartolarizzazione.
ALLEGATO 5
ELENCO SINTETICO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI
IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DEI SOGGETTI
INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. e dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli
di cui all'articolo 14:
(a) dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di
stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri
documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il
Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione
dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto
necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti,
per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri
documenti dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e
delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi,
(iii) alla capacita', potere di rappresentanza e debita
autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia
ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,
(iv) al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo
e degli altri documenti dell'operazione, di cui e' parte, e
l'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di questi non
confliggano con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte
precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, (v) alla
natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e
indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di
cartolarizzazione dei quali sia parte, (vi) alla inopponibilita' alla
SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di immunita'
o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi
quelli previsti da apposite previsioni di legge, e (vii) alla piena
conoscenza degli obblighi assunti dalla SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dell'ordine di priorita'
previsto per i pagamenti da effettuarsi ai sensi dei documenti
relativi all'operazione di cartolarizzazione;
(b) in relazione all'Agenzia del Demanio ed a ciascun ente
previdenziale individuato quale originario proprietario ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in merito
(i) all'esistenza, alla regolare costituzione e allo status di ente
pubblico/ente strumentale dello Stato, (ii) alla non applicabilita' a
carico dello stesso delle procedure concorsuali e di liquidazione,
fatta eccezione per la speciale procedura di liquidazione prevista
dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, per quanto applicabile,
(iii) alla non sussistenza della speciale procedura di liquidazione
prevista dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 a carico dello
stesso, (iv) alla non sussistenza, per quanto conosciuto dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuna indagine o
ispezione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per dar
corso alla procedura di liquidazione a carico dello stesso, (v) alla
inesistenza di alcun atto o attivita' posto in essere dallo stesso
ovvero di alcun procedimento giudiziale o amministrativo a carico
dello stesso che possa avere come conseguenza l'avvio della procedura
di liquidazione, (vi) ai poteri dello stesso di stipulare il
rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di
assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti,
(vii) all'adempimento da parte dello stesso di tutto quanto
necessario per la stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo 4 e l'assunzione e l'esecuzione degli obblighi ivi
previsti, (viii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita
autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dello stesso
il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (ix) al
fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo
capoverso dell'articolo 4 siano validamente assunte e vincolanti per
lo stesso, senza che sia necessaria per la loro efficacia alcun altro
atto autorizzazione o formalita', (x) al fatto che la stipula e
l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4 non confliggano con norme di legge od altri obblighi, atti o
giudizi relativi allo stesso, (xi) alla natura privatistica della
stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e
dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xii) alla
non opponibilita' di immunita' o privilegi, fatti salvi quelli
previsti da apposite previsioni di legge, alla SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nell'ambito della stipula
del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e
dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xiii) alla
veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute
nel bilancio consuntivo del 2001 dello stesso nonche' al fatto che
detto bilancio consuntivo del 2001 e il bilancio preventivo del 2002
sono stati redatti in conformita' ai rilevanti principi contabili,
(xiv) alla conformita' di tali bilanci alle norme applicabili, e (xv)
al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che
possano influire negativamente sulla capacita' dello stesso di
adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
(c) dichiarazioni e garanzie in merito al fatto che il prospetto
informativo, anche preliminare, salvo per quanto concerne
quest'ultimo le modificazioni apportate con il prospetto definitivo,
predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione,
contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai titoli di
cui all'articolo 14, e occorrenti al fine di consentire agli
investitori di valutare la situazione economica e finanziaria
dell'Agenzia del Demanio e di ciascun soggetto individuato quale
originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio
e le caratteristiche degli immobili trasferiti alla SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente
decreto, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo
preliminare, o anche definitivo, in relazione ai quali il Ministero
dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilita' ai
sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo;
(d) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto dai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi
dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in
merito (i) alla correttezza e veridicita' delle informazioni relative
agli immobili riportate nei Decreti dell'Agenzia del Demanio e nel
presente decreto, (ii) alla legittima titolarita' dei beni immobili
in capo ai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi
dei Decreti dell'Agenzia del Demanio fino al trasferimento in favore
della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e
all'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli
immobili stessi, (iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti
nelle dichiarazioni fiscali, ove previste, dei soggetti individuati
quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, (iv) all'assenza di diritti di opzione o di prelazione di
terzi in relazione agli immobili, ad eccezione dei diritti previsti
dalla legge, (v) all'assenza, nei contratti di locazione relativi
agli immobili, di clausole che impongano il rinnovo senza facolta' di
disdetta da parte del locatore, salvo quanto previsto dalla legge, e
(vi) alle percentuali delle specifiche categorie di immobili rispetto
al totale dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto
alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.;
Nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l.:
(e) impegno ad informare la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. dell'eventuale non correttezza e
veridicita', sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie
rilasciate o di propri inadempimenti;
(f) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l., nella misura e secondo le modalita' fissate
nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la
vendita di uno o piu' beni immobili sia legalmente impossibile per
effetto del ripetuto e grave inadempimento dell'Agenzia del Demanio,
o degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari
dei beni ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, all'obbligo
di cooperare con il subappaltatore incaricato della gestione delle
vendite, laddove questi debba essere nominato;
(g) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. da qualunque danno connesso a (i)
dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle
finanze che risultino non corrette e veritiere, (ii) l'inadempimento
di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
(iii) procedure promosse da terzi nei confronti della SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a fatti o
omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali
individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli
immobili in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili
da parte di tali soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iv) sentenze emesse a carico
della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in
relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del
trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che non
siano indennizzabili da parte dei predetti soggetti ai sensi dei
rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v)
procedure promosse da chiunque nei confronti della SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a danni
derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita relative ad
immobili residenziali o dei diritti garantiti ai conduttori degli
immobili dal Decreto Legge n. 351 o da ogni altra disposizione di
legge applicabile, laddove detti danni non siano indennizzabili da
parte del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo
contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, e (vi) mancato
pagamento da parte dell'Agenzia del Demanio e degli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio di imposte e tasse relative ai beni
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e che siano maturate
antecedentemente la data del trasferimento;
(h) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l., mediante il trasferimento di immobili,
nella misura, secondo le modalita' e subordinatamente ai limiti
minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi
danno connesso a (i) l'accertamento giudiziale dell'illegittimita' o
dell'inefficacia del trasferimento, alla SCIP Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., di qualsiasi immobile ai
sensi del presente decreto, (ii) l'evizione, anche parziale, di
qualsiasi immobile, (iii) l'impossibilita' legale di vendere
qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso
alla normativa vigente, e (iv) l'impossibilita' legale di vendere
qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso
alla normativa ambientale;
(i) impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di
cui al precedente paragrafo venga effettuato in conformita' con
quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo;
(j) in relazione al trasferimento degli immobili di cui al
paragrafo (i), impegno a fornire garanzie ed assumere obblighi
sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il
trasferimento degli immobili ai sensi del presente decreto;
(k) impegno a corrispondere alla SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l., in nome e per conto dei soggetti
individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, un importo come determinato nel contratto
di garanzia ed indennizzo nel caso in cui il trasferimento di cui al
paragrafo (i) non possa essere effettuato ai sensi ed alle condizioni
determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo.
Nei confronti dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli
di cui all'articolo 14:
(l) impegno a tenere indenni tali soggetti da qualunque danno
connesso alla non correttezza o non veridicita', sotto profili
rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo
(anche nella versione preliminare) relativo all'operazione di
cartolarizzazione, per le quali sono state fornite garanzie, ad
eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare o anche
definitivo in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle
finanze non assume alcuna responsabilita' ai sensi di quanto previsto
nel contratto di garanzia ed indennizzo, e salvo che tali danni siano
dovuti a colpa grave o a dolo dei soggetti incaricati del
collocamento dei titoli di cui all'articolo 14;
(m) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti
ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di
cartolarizzazione di cui al presente decreto.

ALLEGATO 6
CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA S.C.I.P.
SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. NELL'AMBITO
DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO
Classe A (suddivisibile in piu' serie)
Importo: importo fino al controvalore in Dollari USA o Euro di
nominali Euro 5.800.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di
cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i
nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato
in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli
investitori.
Rating atteso: Non inferiore a: AAA da Standard & Poor's; Aaa da
Moody's Investor Service Ltd, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Classe B (suddivisibile in piu' serie)
Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali
Euro 1.200.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle
altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali
Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in
prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli
investitori.
Rating atteso: Non inferiore a: AA da Standard & Poor's, Aa3 da
Moody's Investor Service Ltd, e AA da Fitch Ratings Ltd.
Classe C (suddivisibile in piu' serie)
Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali
Euro 1.000.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle
altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali
Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in
prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli
investitori.
Rating atteso: Non inferiore a: A da Standard & Poor's, A3 da
Moody's Investor Service Ltd, e A da Fitch Ratings Ltd.
CARATTERISTICHE COMUNI ALLE CLASSI DI TITOLI
Valuta Euro e/o Dollari U.S.A.
Taglio minimo: Euro 1.000 e/o Dollari U.S.A. 1.000 o e multipli di
importo da determinarsi tenendo conto della domanda degli
investitori.
Cedole e date di pagamento: Pagamenti trimestrali posticipati,
indicativamente pagabili a partire dal mese di aprile 2003.
Tasso d'interesse: Euribor tre mesi e/o Libor Dollaro USA tre
mesi, (interpolati per il primo periodo di interessi) maggiorati di
un margine, da determinarsi, in funzione delle domanda degli
investitori, in prossimita' del collocamento per ciascuna serie.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato:
l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente
solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle
somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo
l'ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15.
I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti
della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro
interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione,
alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei
portatori dei titoli, nonche' in ordine alle modalita' di nomina e
sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
Rimborso: Per ogni serie e' previsto il rimborso per intero o
anche in parte a decorrere dalla data di pagamento che sara'
determinata, in prossimita' del collocamento, e ad ogni data di
pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15.
Scadenza stimata: Entro 5 anni dall'emissione.
Scadenza legale: Entro 10 anni dall'emissione.
Quotazione I titoli potranno essere ammessi alla quotazione presso
la Borsa valori di Lussemburgo. I titoli potranno essere, altresi',
ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati
dell'Unione Europea.
Rimborso facoltativo: La societa' emittente ha la facolta' di
rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) al
verificarsi di eventi aventi rilevanza fiscale relativi (i) alla
societa' emittente, (ii) al patrimonio separato, (iii) ai titoli
emessi, o (iv) ai flussi monetari relativi ricevuti o versati dalla
societa' emittente i titoli in relazione all'operazione di
cartolarizzazione.
Possibilita' di nuove emissioni La societa' emittente potra'
riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di
nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in
tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento del prezzo
differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali
costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto e in esecuzione del
contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che cio' non
determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per
finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti
ai sensi del presente decreto.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da
parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse
assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche
concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in
relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illegittima,
il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero
l'obbligo, se cosi' richiesto da una deliberazione straordinaria dei
portatori dei titoli appartenenti alla classe dei titoli che gode del
grado di priorita' piu' elevato secondo l'ordine di priorita' dei
pagamenti di cui all'articolo 15, di dichiarare la societa' emittente
decaduta dal beneficio del termine.
Rappresentante dei portatori dei titoli:
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti
della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori dei titoli incaricato ometta di tutelare
i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica
disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle
formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e
decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito
alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei
portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e
responsabilita'.
Legge regolatrice: Legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.tesoro.it)

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