L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni
assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per
la gestione del patrimonio degli enti disciolti" (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;
Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'Ente
nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) e' stato
soppresso;
Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante
disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della
gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal credito di
Euro 13.190,96 nei confronti del sig. Ferrara Rodolfo per rate
scadute di finanziamenti;
Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n.
1404/1956, trasferendo il credito di Euro 13.190,96 dall'Ente
nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente
nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio
(E.N.A.L.C.) in liquidazione;
Decreta:
Il credito di cui alle premesse (Euro 13.190,96 nei confronti del
sig. Ferrara Rodolfo per rate scadute di finanziamenti) e'
trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi
(E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori
del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale versera' il
predetto importo al citato E.N.L.R.P.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2002
L'ispettore generale capo: Amadori
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato