IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare,
l'art. 109 con il quale e' stato istituito un apposito Fondo presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo
di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo
sostenibile;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare,
l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata
legge n. 388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il
programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo
sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato;
Considerato che l'art. 109 della legge n. 388/2000, come
modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001, individua i settori
destinatari prioritariamente delle risorse a valere sul suddetto
Fondo e, nel contempo, stabilisce che nel programma devono essere
individuati, oltre ai settori prioritari di intervento con
particolare riferimento a quelli indicati dalla stessa norma, le
specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole
misure, le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e
l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti
beneficiari e le modalita' di verifica del programma medesimo;
Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (Gazzetta
Ufficiale n. 167/2002), che approva il programma di attivita' per
l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;
Vista, in particolare, la misura 2 del citato "Programma di
attivita' per l'anno finanziario 2001", recante gli "Interventi di
promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o
sistema finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del
consumo delle risorse naturali o all'incremento dell'efficienza
energetica (importo: 23.240.560,46 euro)";
Tenuto conto che, per il breve periodo intercorso dall'adozione
della predetta delibera, non sono stati ancora concretamente avviati
gli interventi previsti dal citato programma di attivita' per l'anno
finanziario 2001;
Preso atto della grave carenza di disponibilita' della risorsa
idrica determinata dal perdurare della situazione di siccita' che
interessa il nostro Paese;
Considerato che, anche sulla base della direttiva 2000/60/CE in
materia di acque e della decisione 2455/2001/CE, occorre
prioritariamente finalizzare l'innovazione tecnologica alla riduzione
del consumo di risorsa idrica e alla sua restituzione, dopo il
processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il
riutilizzo;
Ritenuto, altresi', opportuno, sulla base di quanto proposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dare priorita'
alla diffusione della certificazione ambientale che, pur se
volontaria, puo' assicurare l'aumento della competitivita' delle
piccole e medie imprese (PMI);
Considerato che l'importo iniziale previsto, per l'anno 2001,
dall'art. 109 della citata legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86
euro (150 miliardi di lire), e' stato ridotto a 72.303.965,87 euro
(140 miliardi di lire) dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di
conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;
Considerato che l'importo previsto per il biennio 2002-2003
dall'art. 109 della legge sopra citata e' pari rispettivamente a
25.822.844,95 euro (50 miliardi di lire) annui;
Considerato che il documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 prevede che questo
Comitato definisca le linee strategiche di indirizzo per il
rafforzamento del coordinamento tra le amministrazioni centrali e le
regioni finalizzato ad una migliore programmazione delle risorse
idriche per evitare sprechi e ottimizzarne l'utilizzo;
Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini
del soddisfacimento del principio di addizionalita' delle risorse
comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate
al programma di cui trattasi;
Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmessa con la nota n. 177/SSN/2002 del 21 giugno 2002 e
la successiva illustrazione resa in seduta dal rappresentante dello
stesso Ministero che, nel rimodulare il precedente programma delle
attivita' del 2001, gia' approvato da questo Comitato con la citata
delibera n. 16/2002, presenta un piano di attivita' per l'anno 2002
con previsione di prosecuzione delle medesime azioni nel 2003;
Ritenuto quindi di dovere procedere alla revisione del "Programma
di attivita' per l'anno finanziario 2001", approvato con la sopra
citata delibera, limitatamente a quanto previsto alla misura 2 e
all'approvazione del programma per l'anno 2002;
Ritenuto di dovere garantire la corretta attuazione, il
raggiungimento degli obiettivi nonche' la puntuale verifica in
itinere delle diverse azioni del predetto programma, anche ai fini
del monitoraggio effettuato da questo Comitato;
Delibera:
1. La misura 2 del programma di attivita' per l'anno finanziario
2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile,
approvato con delibera n. 16 del 28 marzo 2002, e' modificata, per un
valore pari a 23.240.560,46 euro, come riportato all'allegato A)
della presente delibera di cui costituisce parte integrante.
2. E' approvato il programma di attivita' per l'anno finanziario
2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un
valore pari a 25.822.844,96 euro di cui all'allegato B) che
costituisce parte integrante della presente delibera.
3. Le risorse del predetto Fondo, relative agli interventi
previsti dai programmi delle attivita' 2001 e 2002, devono essere
destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del
Mezzogiorno.
4. Eventuali rimodulazioni del programma, di cui agli allegati
richiamati ai precedenti punti 1 e 2, verranno sottoposte
all'approvazione di questo Comitato.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la
valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali,
garantendo, in particolare, la trasparenza delle procedure di
assegnazione delle risorse alle imprese nel rispetto della normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
presentera' al Comitato, entro il 31 gennaio 2003, il programma di
attivita' 2003, che sara' formulato secondo criteri di continuita'
con gli interventi di cui al programma approvato al punto 2 della
presente delibera.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
occasione dell'approvazione annuale del programma, relaziona
sull'utilizzo del Fondo a questo Comitato sulla base di un apposito
modello predisposto dalla segreteria del Comitato entro il 30 ottobre
2002.
Roma, 2 agosto 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 211
Allegato A
FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (legge n.
388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001)
Modifiche al programma di attivita' per l'anno finanziario 2001,
approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002:
Misura 2.
Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto,
processo o sistema finalizzate al minor inquinamento, alla riduzione
del consumo della risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo
di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la
riutilizzazione (importo: euro 23.240.560,46).
Finalita'.
Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo
finalizzati a:
miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle
sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa
comunitaria, con particolare riferimento alla eliminazione del
mercurio nel ciclo produttivo del cloro-soda e degli inquinanti con
effetto sul sistema endocrino;
riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel
ciclo produttivo;
riutilizzazione, nel ciclo produttivo, ed a scopo di
raffreddamento, delle acque reflue depurate.
Criteri.
Le risorse della misura sono ripartite tra le regioni secondo i
seguenti criteri (tabella 1):
a) 66%, finalizzato, in particolare, all'eliminazione del
mercurio dal ciclo produttivo della cloro-soda, e' attribuito
proporzionalmente alle regioni, sulla base della potenzialita'
produttiva degli impianti risultanti sul territorio;
b) 34%, destinato all'eliminazione dagli scarichi industriali
di inquinanti con effetto sul sistema endocrino e al riutilizzo delle
acque nel ciclo produttivo, e' attribuito proporzionalmente alle
regioni sulla base del numero degli addetti all'industria
manifatturiera, settori conciario, cartaceo e tessile.
La predetta ripartizione tra le regioni tiene conto, inoltre,
dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita' delle risorse
comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse.
Le risorse saranno attribuite alle regioni per il tramite di
Accordi di programma quadro (APQ) di cui alla legge n. 662/1996 a
favore di soggetti economici interessati, che abbiano stipulato
specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e le regioni, le province e gli enti locali
interessati relativi all'oggetto del contributo, individuati nel
rispetto dei seguenti criteri:
della potenzialita' del sistema cloro-soda risultante,
calcolata sulla base della produzione media dell'ultimo triennio;
del carico inquinante addotto nel corpo recettore dagli
scarichi, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui
alle disposizioni comunitarie;
della idroesigenza del ciclo produttivo, calcolata in
mc/giorno;
del quantitativo di acqua riutilizzata, con conseguente
riduzione di utilizzo di risorsa pregiata, calcolata in mc/giorno.
Modalita'.
I progetti verranno finanziati mediante contributi a soggetti
economici interessati che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 28,
comma 10, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modifiche ed integrazioni, specifici accordi di programma
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le
regioni, le province e gli enti locali interessati.
Tali specifici accordi sottoscritti verranno notificati alla
Commissione europea per il vaglio preventivo del rispetto dei
principi di aiuti di Stato alle imprese in materia ambientale.
Allegato B
FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (legge n.
388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001)
Programma di attivita' per l'anno finanziario 2002.
Le condizioni e le modalita' sono cosi' individuate con
riferimento alle diverse misure:
Misura 1.
Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della
certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario
761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese (importo
12.500.000,00 euro).
Finalita'.
Diffondere la certificazione ambientale a norma del regolamento
761/2001/CE (EMAS), nel tessuto produttivo nazionale, caratterizzato
da piccole e medie imprese (di seguito PMI), cosi' come definite
dalla vigente normativa (decreto ministeriale industria 18 settembre
1997 - Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997). L'adesione allo
strumento volontario in questione potra' assicurare la competitivita'
delle stesse, rispetto ai criteri di sviluppo definiti dalla politica
europea, nonche' il perseguimento degli obiettivi posti dal VI
Programma di azione comunitario per l'ambiente (2001-2010), recepiti
dalla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia.
A tal fine vengono promosse iniziative di agevolazione
finalizzate a ridurre i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese
per il conseguimento della certificazione ambientale.
Criteri e modalita'.
Le azioni sono finalizzate ad agevolare i costi sostenuti dalle
PMI per il conseguimento della registrazione ambientale EMAS,
attraverso la definizione e la pubblicazione di un bando nazionale
che preveda il rimborso delle spese sostenute.
Il rimborso verra' erogato ai sensi del regolamento 69/2001/CE
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore ("de minimis"), che prevede una sovvenzione diretta
fino a un massimo di 100.000 euro in tre anni.
In considerazione della differenza esistente tra piccole imprese
e medie imprese, sia in termini di dimensioni che in termini di
fatturato, il contributo concedibile - e relativa intensita' di aiuto
- verra' diversificato a seconda dell'appartenenza all'una o
all'altra categoria, tenendo anche conto del fatto che l'impresa
abbia gia' conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001.
Misura 2.
Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto,
processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo di risorsa
idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione (importo
10.822.844,96 euro).
Finalita'.
La misura e' intesa quale integrazione finanziaria alle
disponibilita' assegnate alla misura 2 del "Programma di attivita'
per l'anno finanziario 2001" come modificato dalla presente delibera
e verra' attuata secondo i criteri riportati nell'allegato A).
Misura 3.
Azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti pubblici e
privati per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per la
promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 109, legge n.
388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 (importo
2.500.000,00 euro).
Finalita'.
Avviare azioni di assistenza e supporto ai soggetti pubblici e
privati destinatari delle iniziative promosse a valere sul Fondo per
la promozione dello sviluppo sostenibile, al fine di contribuire alla
definizione ed al consolidamento di un metodo di pianificazione e
progettazione improntati sul principio dello sviluppo sostenibile.
L'attivita' di supporto e affiancamento sara' quindi assicurata
impiegando a tempo determinato risorse umane specializzate collocate
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o gli
enti locali interessati, che assisteranno i soggetti destinatari
delle iniziative nel perseguimento degli obiettivi alla base della
costituzione del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile,
attraverso azioni di assistenza tecnica che potranno sostanziarsi:
nella predisposizione di strumenti tecnici adeguati (linee
guida, metodologie di progettazione/attuazione, studi, etc.)
destinati, ad esempio, alle iniziative - individuate all'art. 109,
legge n. 388/2000 - che prevedono la elaborazione ed attuazione:
di piani di sostenibilita';
di azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale
territoriale;
delle agende 21 locali;
della promozione di tecnologie ed interventi per la
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto
marittimo sugli ecosistemi marini;
di misure/interventi che prevedono in generale una
utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonche' la riduzione
della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
nell'attivita' di monitoraggio delle iniziative oggetto di
agevolazione e nell'affiancamento specialistico dei soggetti
beneficiari, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
in coerenza con gli obiettivi previsti dal Fondo. Tale affiancamento
potra' sostanziarsi anche nella partecipazione ad eventuali tavoli
tecnici previsti nell'ambito di accordi di programma per la
sostenibilita' (promossi dal Fondo medesimo), quale sede per definire
- in modo condiviso - termini e modalita' di attuazione delle
iniziative ammesse a finanziamento;
Nell'attivita' di sensibilizzazione e divulgazione finalizzate
a garantire uniformita' di approccio - rispetto al principio
dell'integrazione ambientale - in sede di programmazione,
pianificazione e progettazione, prescindendo dall'origine
istituzionale dello strumento, sia esso comunitario (fondi
strutturali) ovvero nazionale programmazione negoziata).
Criteri e modalita'.
Il personale verra' selezionato secondo procedure ad evidenza
pubblica in linea con la normativa comunitaria, tenuto conto del
curriculum universitario, della esperienza e della capacita'
professionale nonche' della conoscenza di almeno una lingua
comunitaria.
Modifiche al programma di attivita' per l'anno finanziario 2001
approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002
Misura: Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di
prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di
depurazione, con caratteristiche che ne consentano la
riutilizzazione, importo 23.240.560,46 euro.
Programma di attivita' per l'anno finanziario 2002 Misura 1:
Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della
certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario
761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese, importo
12.500.000,00 euro.
Misura 2: Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di
prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di
depurazione, con caratteristiche che ne consentano la
riutilizzazione, importo 10.822.844,96 euro.
Misura 3: Azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti
pubblici e privati per l'attuazione degli interventi a valere sul
Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art.
109, legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n.
448/2001, importo 2.500.000,00 euro.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato