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Gazzetta Ufficiale N. 281 del 30 Novembre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2002
Modalita' e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successivamente modificato (nel seguito indicato come il
"Decreto-legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, in data 30 novembre 2001, sono stati trasferiti a
titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi
dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 351, gli immobili individuati
dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati
nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad esclusione degli
immobili elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto) ed e' stata
avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del
decreto-legge n. 351 realizzata in data 2l dicembre 2001;
Visti i nuovi decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio
elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che individuano alcuni
beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali
ivi indicati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia del
demanio");
Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 che prevede
che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i
beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto
Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali
emanati dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo
oneroso, ad una o piu' societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti,
siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le
modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili
trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione
che le societa' cessionarie realizzano per finanziare il pagamento
del prezzo, l'immissione delle societa' cessionarie nel possesso dei
beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e
dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita', e le modalita' per la valorizzazione e la
rivendita dei beni immobili trasferiti;
Considerato che e' in corso di emanazione il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, tramite il quale sono trasferiti a titolo
oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati
dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati
nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed e' avviata la seconda
operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351
(nel seguito indicato come il "Primo decreto del Ministro
dell'economia");
Decreta:
Art. 1.
I beni immobili trasferiti ai sensi del Primo decreto del Ministro
dell'economia, fatta eccezione per quelli di pregio sono alienati con
le modalita' e secondo le procedure individuate nell'allegato 1, nel
rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti
agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i predetti
diritti sono esercitati nei termini e con le modalita' individuate
nel medesimo allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2002


p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Armosino


Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni


Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 324

Allegato 1

PROCEDURE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI ALLA S.C.I.P. -
SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L., AI SENSI DEL
PRESENTE DECRETO FATTA ECCEZIONE PER QUELLI DI PREGIO E MODALITA' DI
ESERCIZIO DELL'EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE IN
RELAZIONE AGLI IMMOBILI RESIDENZIALI E DELL'EVENTUALE DIRITTO DI
PRELAZIONE IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI RESIDENZIALI

1. I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di
locazione ad uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., ai sensi del presente
decreto (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del
presente allegato, gli "immobili abitativi"), in relazione ai quali
sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da
parte del conduttore, della piena proprieta' ovvero del diritto di
usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi diritto.
Il diritto di opzione e' esercitato dagli aventi diritto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in
opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione. La stipula del
contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del
diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo,
avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro
quaranta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del
diritto di opzione.
2. Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di
opzione non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato
limitatamente al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di
seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della sola nuda
proprieta) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione
(tutti i predetti immobili sono definiti, unicamente ai fini del
presente allegato, gli "immobili inoptati"), ovvero gli immobili
abitativi che risultino liberi (detti immobili sono definiti,
unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili liberi") sono
venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'ambito di ogni asta,
ciascun immobile inoptato e ciascun immobile libero e' offerto in
vendita singolarmente.
3. In relazione agli immobili inoptati ed agli immobili liberi le
date di espletamento delle prime aste e delle aste successive sono
stabilite nel Business Plan da allegarsi al contratto di gestione di
cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del Primo decreto del Ministro
dell'economia.
4. Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da
notai. Le aste aventi ad oggetto immobili non abitativi sono gestite
dai soggetti individuati ai successivi punti 9 e 10.
5. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili inoptati per i quali e'
posta in vendita la piena proprieta', il prezzo base d'asta per la
prima asta e' pari al 70% del valore di tali immobili, quale
determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge.
Ove l'asta abbia ad oggetto (i) immobili inoptati per i quali, a
seguito dell'esercizio del diritto di opzione per il solo diritto di
usufrutto, e' posta in vendita la nuda proprieta', ovvero (ii)
immobili liberi, il prezzo base d'asta per la prima asta, e' pari al
valore della nuda proprieta' o della piena proprieta' (a seconda del
caso) di tali immobili, quali determinati dall'Agenzia del territorio
ai sensi di legge.
Gli immobili inoptati diversi da quelli in relazione ai quali il
diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di
usufrutto che non siano venduti nella prima asta, sono offerti in
vendita in una seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 50% del
valore di tali immobili inoptati (quale determinato dall'Agenzia del
territorio ai sensi di legge); gli immobili inoptati in relazione ai
quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al
diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non
siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita in una
seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 70% del valore di tali
immobili (o della nuda proprieta' degli stessi, a seconda del caso),
quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi legge; gli
immobili inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a
seguito dell'espletamento della seconda asta, sono offerti in vendita
nelle aste successive senza prezzo base d'asta.
6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono,
entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi
indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale
eventualmente richiesto, e presentano offerte segrete in aumento nei
termini e secondo le modalita' indicate nell'avviso d'asta.
Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il
prezzo piu' elevato sia contenuto in piu' offerte, i soggetti che
abbiano presentato le medesime offerte risultate piu' elevate
presentano ulteriori offerte nei termini e secondo le modalita'
indicate nell'avviso d'asta. Si procede ad aggiudicazione provvisoria
o definitiva (a seconda del caso) anche quando sia stata presentata
una sola offerta. Gli immobili sono aggiudicati in via provvisoria o
definitiva (a seconda del caso) all'offerente che abbia presentato
l'offerta di importo piu' elevato.
7. In relazione agli immobili inoptati per i quali e' posta in
vendita la piena proprieta', nel caso in cui sussistano diritti di
prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata in via provvisoria, e
diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni
successivi alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi
diritto non abbiano esercitato la prelazione. L'offerta in prelazione
agli aventi diritto degli immobili inoptati per i quali e' posta in
vendita la piena proprieta', avviene entro tre giorni lavorativi
dalla data dell'aggiudicazione provvisoria.
L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta
giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In
caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la
stipula del relativo contratto di compravendita o dell'atto di
acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del
relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla
comunicazione di esercizio della prelazione. La mancata stipula del
contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il
mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la
decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la
restituzione del deposito cauzionale versato.
8. E caso di aggiudicazione definitiva di un immobile libero, la
stipula del contratto di compravendita, unitamente all'integrale
pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla
data dell'aggiudicazione definitiva. La mancata stipula del contratto
di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato
pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza
dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del
deposito cauzionale versato.
9. Gli immobili ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di
locazione ad uso non abitativo (detti beni immobili sono definiti,
unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili non
abitativi") sono venduti con le seguenti modalita'.
La vendita degli immobili non abitativi e' affidata
congiuntamente ad uno o piu' operatori aventi particolare esperienza
nel settore immobiliare individuati con procedura competitiva con la
quale la S.C.I.P. - Societa' cartolarizzazione immobili pubblici
S.r.l., stipula apposito contratto. Gli immobili non abitativi sono
venduti mediante l'esperimento di aste da svolgersi in conformita' a
quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6. Ciascun immobile non
abitativo e' offerto in vendita singolarmente soltanto in una prima
asta gestita da una commissione di tre membri uno dei quali nominato
dall'Agenzia del demanio o dagli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti
dell'Agenzia del demanio (a seconda del caso) e due nominati dal
soggetto incaricato della vendita degli immobili non abitativi. Per
la valida costituzione della predetta commissione e' sufficiente la
presenza di due membri. L'offerta in prelazione degli immobili non
abitativi agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione
provvisoria ovvero (in mancanza di aggiudicazione) al prezzo base
d'asta, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data di
espletamento della predetta asta nell'ambito della quale l'immobile
non abitativo e' stato offerto in vendita singolarmente. L'esercizio
del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla
relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di
esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula
del relativo contratto di compravendita unitamente all'integrale
pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni
successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione.
10. Gli immobili non abitativi che, a seguito dell'espletamento
dell'asta di cui al precedente punto 9, non siano venduti al soggetto
titolare del diritto di prelazione o al soggetto aggiudicatario, sono
accorpati in uno o piu' lotti e venduti mediante l'esperimento di una
o piu' aste, da svolgersi in conformita' a quanto previsto ai
precedenti punti 4 e 6. Per la prima di tali aste il prezzo base
d'asta e' rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei
singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita,
quali determinati in relazione all'asta nella quale gli stessi sono
stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata di una
percentuale del 25%. Per la seconda di tali aste il prezzo base
d'asta e' rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei
singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita,
quali determinati in relazione all'asta nella quale gli stessi sono
stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata di una
percentuale del 35%.
Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito
dell'espletamento della seconda asta in forma non frazionata, sono
offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta. La
composizione del lotto posto in vendita in forma non frazionata puo'
essere variata, in caso di mancata aggiudicazione, all'esito di
ciascuna delle aste.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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