Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 281 del 30 Novembre 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 14 novembre 2002
Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Visto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c)
prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi
gli enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima
legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche
di adozione di minori stranieri;
Visti gli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, che prevedono l'iscrizione in
apposito albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/AUT/ALBO del 18 ottobre
2000, n. 2/2002/AE/AUT/ALBO del 31 maggio 2001 e quelle
successivamente assunte, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di
autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
Letta la propria delibera n. 77/2002 del 17 luglio 2002 con la
quale si dispone che, a decorrere dal 1 ottobre 2002, tutti gli enti
autorizzati che abbiano sul territorio nazionale almeno due sedi,
ubicate in diverse macro-aree geografiche (Nord - Centro - Sud),
adeguatamente strutturate, si intendono autorizzati in tutto il
territorio nazionale, mentre quegli enti che dispongono di una unica
sede, o eventualmente di piu' sedi, tutte pero' ubicate nella stessa
macro-area geografica, si intendono autorizzati ad operare
nell'intera macro-area in cui sono ubicate le sedi;
Delibera:
a) che l'Albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure
di adozione internazionale, gia' pubblicato nel supplemento ordinario
n. 148 alla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2001, e' sostituito dal
seguente:

Albo da pag. 7 a pag. 70

Consultare il sito della Commissione adozioni

Che l'aggiornamento periodico dei dati contenuti nel presente
albo, a seguito di nuove deliberazioni oppure a seguito di
sostituzione dei responsabili degli enti, o a seguito di cambio di
indirizzo delle sedi principali o secondarie degli enti, venga
effettuato sul sito internet www.commissioneadozioni.it della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che al 31 dicembre di ogni anno sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale la nuova edizione dell'albo.

Cosi' deciso in Roma, il 14 novembre 2002


La presidente
CAVALLO


Il coordinatore della segreteria tecnica
VINCI

ALLEGATO


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it