IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Visto l'art. 9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001
(legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma
7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;
Considerato che il citato comma 7-bis dell'art. 76, cosi' come
sostituito, prevede che, per le finalita' previste dalla norma
stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del
livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
ovvero di altri criteri equivalenti;
Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in
considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini
medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include
l'imposta sul reddito delle per-sone giuridiche e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
Considerato, altresi', che la lista degli Stati e territori aventi
un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di
modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di
ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati
esteri;
Considerato, infine, che il comma 7-quater, dell'art. 76,
stabilisce che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti
applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi,
Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,
Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,
Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong,
Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e
Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey
(Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia,
Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue,
Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis,
Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena,
Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex
Isole Ellice), Vanuatu.
Art. 2.
1. Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui
all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita'
di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti
nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Kuwait, con esclusione delle societa' con partecipazione
straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote
previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se
soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge
n. 23 del 1961, sempre che tali societa' non usufruiscano dei regimi
agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;
4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il
25% del fatturato fuori dal Principato.
Art. 3.
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti
Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita' per
ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno
ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di
esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia
angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international buniness
companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di
Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation
Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche'
con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati,
quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive
modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud con riferimento alle societa' che godono delle
agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi
affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa'
esercenti attivita' ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies
esercenti l'attivita' all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free
Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per
l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export
Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori
individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export
Processing Zones;
9) Malta, con riferimento alle societa' i cui proventi
affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial
Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping
Act e alle societa' di cui al Malta Freeport Act;
10) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si
occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione
turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a
Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle
International Companies;
11) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi
affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle
societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle
Export Processing Zone;
12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita'
bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act
del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle
imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie
e "di domicilio";
14) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita'
bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita'
off-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti
ed alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che
usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a
quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti
dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato