IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito
indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati
all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente (nel seguito
indicati come i "decreti dell'Agenzia del demanio"), che hanno
individuato i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali
ivi indicati (nel seguito indicati come gli "enti previdenziali");
Visto il decreto emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione
del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo
oneroso, alla societa' di cartolarizzazione indicata in tale decreto,
di parte dei beni immobili individuati dai decreti del l'Agenzia del
demanio, l'immissione della societa' di cartolarizzazione nel
possesso giuridico dei beni immobili trasferiti, nonche' la gestione
degli stessi (nel seguito indicato come il "primo decreto del
Ministro dell'economia");
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile,
corrisposto dalla societa' di cartolarizzazione al Ministero
dell'economia e delle finanze per conto degli enti previdenziali, e'
allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti
previdenziali secondo le percentuali specificate nell'allegato 1.
Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato
dalla societa' di cartolarizzazione a fronte dell'emissione dei
titoli dalla stessa effettuata per l'importo di euro 2.300 milioni,
al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico
della societa' di cartolarizzazione per un importo massimo
complessivo pari ad euro 5.700.000 nonche' delle somme di euro 200
milioni e di euro 100 milioni trattenute dalla predetta societa'
rispettivamente quale fondo di riserva e quale fondo di liquidita' a
garanzia del rimborso dei titoli stessi. La somma di euro 200
milioni, trattenuta dalla societa' di cartolarizzazione quale fondo
di riserva, e' pagata al Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto degli enti previdenziali, a titolo di ulteriore quota di prezzo
iniziale, al raggiungimento di vendite complessivamente pari a euro
400 milioni al 31 marzo 2002 e a euro 1.100 milioni al 30 giugno
2002, secondo le modalita' specificate contrattualmente nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2
del decreto-legge n. 351. Ove non venga corrisposta, in tutto o in
parte, alle date sopra indicate, la somma di euro 200 milioni viene
liquidata dalla societa' di cartolarizzazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali,
unitamente al prezzo differito di cui al successivo art. 2 del
presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze alloca
tale somma tra gli enti previdenziali secondo le percentuali
specificate nell'allegato 1.
Art. 2.
La residua parte del prezzo da corrispondersi da parte della
societa' di cartolarizzazione, a titolo di prezzo differito, ai sensi
dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del primo decreto del Ministro
dell'economia, e' allocata dal Ministero dell'economia e delle
finanze tra gli enti previdenziali secondo i criteri riportati
nell'allegato 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
richiedere alla societa' di cartolarizzazione di anticipare in tutto
o in parte, in una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito,
ove la societa' di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale
anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o
assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che
cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli
emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale.
Art. 3.
Ciascuno degli enti previdenziali accende un conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate dal
Ministero dell'economia e delle finanze le somme corrisposte da parte
della societa' di cartolarizzazione a titolo di prezzo a fronte degli
immobili trasferiti. Sulla giacenza media di tali conti il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente agli enti
previdenziali un importo determinato sulla base di un tasso di
interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto
"disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi
della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e'
posto a carico della unita' previsionale di base 7.1.4.1 "Interessi
sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 4560,
dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 4.
I beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano
straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di cartolarizzazione ai
sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, sono
alienati con le modalita' e secondo le procedure individuate
nell'allegato 3, nel rispetto del diritto di prelazione eventualmente
spettante agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente, da
esercitarsi nei termini e con le modalita' individuate nel medesimo
allegato 3. Agli effetti del presente decreto e del primo decreto del
Ministro dell'economia, dagli immobili di cui al precedente capoverso
sono escluse le unita' immobiliari ad uso abitativo o con contratto
di locazione ad uso abitativo.
I restanti beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione, diversi da quelli a carattere commerciale facenti
parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sono alienati con le modalita' e
secondo le procedure individuate nell'allegato 4, nel rispetto del
diritto di opzione e di prelazione eventualmente spettanti ai
relativi conduttori ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi
nei termini e con le modalita' individuate nel medesimo allegato 4.
Art. 5.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2
del decreto-legge n. 351, per conto e nell'interesse degli enti
previdenziali, (i) stipula la convenzione tra i creditori, e (ii)
rilascia dichiarazioni in relazione al medesimo Ministero, alla
Repubblica italiana, agli enti previdenziali ed agli immobili dagli
stessi trasferiti alla societa' di cartolarizzazione ai sensi del
primo decreto del Ministro dell'economia e assume l'impegno di
indennizzare la societa' di cartolarizzazione e i soggetti incaricati
del collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 2
del decreto-legge n. 351 secondo quanto indicato nell'allegato 5.
L'eventuale indennizzo alla societa' di cartolarizzazione avviene
mediante il trasferimento di immobili da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ovvero mediante il pagamento, da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro
per conto degli enti previdenziali.
In relazione ai beni immobili a carattere commerciale facenti parte
del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1
del primo decreto del Ministro dell'economia, il Ministero
dell'economia e delle finanze garantisce alla societa' di
cartolarizzazione il valore minimo complessivo di euro 1.556.411.321.
In relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del
primo decreto del Ministro dell'economia, diversi da quelli a
carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di
dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce alla societa'
di cartolarizzazione il valore minimo complessivo di euro
3.543.093.135.
Art. 6.
Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della societa'
di cartolarizzazione per finanziare il pagamento del prezzo dei beni
immobili alla stessa trasferiti ai sensi del primo decreto del
Ministro dell'economia, sono indicate nell'allegato 6. Tali titoli
non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Art. 7.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali vigilano, anche nell'interesse dei
portatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione ai
sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, sull'operato
degli enti previdenziali, in relazione alle attivita' agli stessi
affidate ai sensi dell'art. 4 del primo decreto del Ministro
dell'economia.
Art. 8.
Per consentire lo svolgimento delle attivita' previste nel
contratto di gestione di cui all'art. 4 del primo decreto del
Ministro dell'economia, la societa' di cartolarizzazione, fermi
restando gli eventuali obblighi di legge, conferisce procura a
ciascun ente previdenziale, in persona del suo presidente e legale
rappresentante nonche' dei soggetti individuati dallo stesso o
dall'organo amministrativo, anche al di fuori dei vincoli previsti
dalle norme gerarchico-amministrative dell'ente stesso.
Art. 9.
L'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia e'
modificato in conformita' a quanto riportato nell'allegato 7 al
presente decreto.
Art. 10.
Gli enti previdenziali versano sull'apposito conto corrente acceso
dalla societa' di cartolarizzazione presso la Tesoreria centrale
dello Stato, ai sensi del l'art. 5 del primo decreto del Ministro
dell'economia, le somme riscosse per conto della societa' di
cartolarizzazione a fronte delle vendite perfezionate e il 10% delle
somme riscosse a fronte dei contratti di locazione relativi agli
immobili a carattere commerciale facenti parte del piano
straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto
del Ministro dell'economia.
I soggetti incaricati della vendita degli immobili a carattere
commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di
cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai
sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia,
versano le somme riscosse a fronte delle vendite perfezionate sul
conto di cui al precedente comma, e le somme ricevute in relazione a
vendite da perfezionarsi, ivi incluse le somme riscosse a fronte di
contratti preliminari di compravendita o quali depositi cauzionali in
relazione alla partecipazione a vendite all'incanto, sull'apposito
conto aperto dalla societa' di cartolarizzazione presso un istituto
di credito.
La societa' di cartolarizzazione puo' utilizzare un conto corrente
diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da
aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui
all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato
della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a "AA
-" da Standard & Poor's, ovvero a "Aa3" da Moody's Investors
Service
Ltd. ovvero a "AA -" da Fitch Ratings Ltd.
Art. 11.
Gli enti previdenziali forniscono, in relazione a se stessi ed agli
immobili dai medesimi trasferiti alla societa' di cartolarizzazione
ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia,
tutte le informazioni ed i dati richiesti, anche ai sensi del comma 2
dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, per il buon esito
dell'operazione di cartolarizzazione.
Art. 12.
In relazione alle agevolazioni previste all'art. 6, commi 8 e 9,
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro
dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali,
sollecita la formulazione di offerte da parte di piu' banche italiane
ed estere per la stipula ed il rinnovo delle convenzioni per
l'erogazione dei mutui di cui al predetto art. 6, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, da concludersi entro la
data del 28 febbraio 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze
seleziona le offerte piu' vantaggiose tra quelle formulate dalle
predette banche, con riferimento alle condizioni di finanziamento
offerte nonche' all'entita' del credito complessivamente messo a
disposizione.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, resta a carico degli enti previdenziali la
differenza tra il tasso di interessi previsto nelle sopra citate
convenzioni e il tasso di interessi fissato nel comma 8 del medesimo
art. 6.
Art. 13.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per conto
della societa' di cartolarizzazione, alla copertura dei rischi
connessi alla variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui
all'art. 6, al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del
rating previsto per i medesimi titoli, indicato nell'allegato 6.
Art. 14.
A fronte dell'attivita' di vendita affidata agli enti previdenziali
ai sensi dell'art. 4 del primo decreto del Ministro dell'economia, i
predetti enti percepiscono dalla societa' di cartolarizzazione una
commissione trimestrale pari ad una percentuale, fissata in
conformita' all'allegato 8, delle somme dagli stessi incassate per
tale attivita' per conto della medesima societa' di
cartolarizzazione. Tale commissione e' per la prima volta liquidata
nel mese di giugno 2002.
Art. 15.
L'Agenzia per il territorio e' incaricata di effettuare le
attivita' previste al comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.
Con riferimento ai beni immobili a carattere commerciale facenti
parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro
dell'economia, le predette attivita' sono svolte dall'Agenzia per il
territorio su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici e sono completate entro il 10
gennaio 2002. Con riferimento agli altri beni immobili trasferiti
alla societa' di cartolarizzazione in forza del primo decreto del
Ministro dell'economia, le attivita' previste al comma 9, dell'art. 3
del decreto-legge n. 351 sono completate dall'Agenzia per il
territorio entro il 30 marzo 2002. A tale fine gli enti previdenziali
forniscono la documentazione necessaria all'Agenzia per il
territorio.
Per le finalita' di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge
n. 351, l'Agenzia per il territorio fornisce in via telematica al
Consiglio nazionale del notariato, secondo le modalita' da definire
con apposita convenzione, e per esso ai consigli notarili
distrettuali, le informazioni relativi agli immobili trasferiti alla
societa' di cartolarizzazione, presenti nei sistemi informativi del
catasto e della conservatoria.
La societa' di cartolarizzazione stipula con l'Agenzia per il
territorio una convenzione per l'espletamento delle formalita' di
regolarizzazione relative ai beni immobili alla stessa trasferiti in
forza del primo decreto del Ministro dell'economia, alla quale
ciascun ente previdenziale ha facolta' di aderire per i beni immobili
da esso rispettivamente gestiti. Gli immobili trasferiti ai sensi
dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia e non ancora
valutati sono alienati successivamente all'identificazione degli
immobili di pregio, da effettuarsi, ai sensi del comma 13 dell'art. 3
del decreto-legge n. 351, entro il 31 gennaio 2002.
Art. 16.
I pagamenti da parte della societa' di cartolarizzazione o suoi
incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e
dalla vendita dei beni immobili ad essa trasferiti ai sensi del primo
decreto del Ministro dell'economia e del presente decreto, avvengono
secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato all'allegato 9.
Art. 17.
Il trasferimento di beni immobili effettuato alla societa' di
cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia si intende comprensivo degli accessori e pertinenze di
detti beni, ancorche' gli stessi non siano espressamente individuati
nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19,
del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di
rivendita degli immobili, provvedono a curare le formalita' di
trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali
accessori e pertinenze.
Art. 18.
Le parole "dal 1 gennaio 2002" riportate nell'ultimo capoverso
dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, sono cosi'
sostituite: "dal 1 febbraio 2002".
Art. 19.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio
della propria funzione di vigilanza sugli enti previdenziali,
sottoscrive, anche nell'interesse degli enti previdenziali, l'accordo
di risoluzione del contratto stipulato in data 25 gennaio 2000 con il
soggetto incaricato delle vendite degli immobili facenti parte del
piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, impegnando gli enti previdenziali
a corrispondere a tale soggetto un importo pari all'incentivo gia'
previsto nel predetto contratto, subordinatamente al raggiungimento,
entro il 31 dicembre 2002, degli obbiettivi di vendita ivi pattuiti.
Art. 20.
Il capo del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e
delle finanze, e in caso di sua assenza o impedimento, il direttore
della Direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono delegati a sottoscrivere
disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi
all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 76
Allegato 1
Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale
di cui all'art. 1 del presente decreto
Il prezzo iniziale, ivi inclusa la quota differita dello stesso
da corrispondersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 1, e' ripartito secondo le seguenti percentuali:
ENPALS | 1,45%;
INAIL | 24,12%;
INPDAI | 19,10%;
INPDAP | 44,85%;
INPS | 7,80%;
IPSEMA | 0,81%;
IPOST | 1,87%.
Allegato 2
Criteri per la ripartizione del prezzo differito
di cui all'art. 2 del presente decreto
Il prezzo differito e' allocato dal Ministero dell'economia e
delle finanze tra gli enti previdenziali tenuto conto delle tipologie
degli immobili trasferiti da ciascun ente previdenziale, nonche' dei
costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili
riferiti a ciascun ente previdenziale.
Al fine della allocazione del prezzo differito, e' tenuta dal
Ministero dell'economia e delle finanze una contabilita' separata
delle tipologie degli immobili trasferiti e dei costi, delle
tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto
o nell'interesse di ciascun ente previdenziale nonche' di ogni altro
dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di
cui sopra.
Allegato 3
Procedure per la vendita dei beni immobili a carattere commerciale
facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art.
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia e modalita' di esercizio dell'eventuale diritto di
prelazione in relazione a detti immobili.
1. I beni immobili a carattere commerciale facenti parte del
piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini
del presente allegato, gli "immobili ), sono venduti mediante
l'esperimento di procedure competitive articolate in due fasi. Nella
prima fase, ciascun immobile e' offerto in vendita in blocco in un
lotto singolo (ciascuno un "Lotto singolo"), mentre, nella seconda
fase, gli immobili sono offerti in vendita in lotti aggregati
(ciascuno un "Lotto aggregato").
Le aste sono gestite da notai. Di ciascuna asta e' data
pubblicita' tramite la pubblicazione di un avviso d'asta, contenente,
tra l'altro, le informazioni relative alla data, luogo e modalita' di
svolgimento dell'asta, la descrizione dei lotti singoli o dei lotti
aggregati offerti in vendita nonche' l'indicazione del deposito
cauzionale richiesto, del prezzo base d'asta e delle misura minima
dei rialzi. In caso di offerta di lotti aggregati, l'avviso d'asta
specifica anche il prezzo base d'asta per ciascuno degli immobili
facenti parte del lotto aggregato.
2. Gli immobili non venduti in lotti singoli nel corso della
prima fase, sono organizzati in lotti aggregati ed offerti in
vendita, nella seconda fase, in piu' turni successivi di aste. La
composizione del Lotto aggregato e' variata all'esito di ciascuna
delle aste della seconda fase, in caso di mancata aggiudicazione.
Nella seconda fase, per i primi due turni di aste il prezzo base
d'asta e' rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei
singoli immobili, quali determinati in relazione alle aste della
prima fase, scontata di una percentuale del 25%; per il terzo turno
di aste, il prezzo base d'asta e' pari a quello fissato per i due
turni precedenti, ridotto del 10%. Per i turni successivi di aste,
gli immobili sono offerti in vendita senza prezzo base d'asta.
3. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono,
entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi
indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale
richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento
entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta.
Nell'ipotesi di offerte di pari importo, in caso di lotto singolo,
ovvero con riferimento alle due offerte d'importo piu' elevato, in
caso di lotto aggregato, i soggetti interessati presentano ulteriori
offerte segrete in aumento secondo le modalita' indicate nell'avviso
d'asta.
Ciascun lotto singolo o aggregato e' aggiudicato in via
provvisoria all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo
piu' elevato. Si procede ad aggiudicazione anche quando sia stata
presentata una sola offerta. L'aggiudicazione diviene definitiva (i)
ad esito dell'asta, solo nel caso in cui non sussistano diritti di
prelazione in relazione al lotto offerto in vendita; ovvero (ii) alla
data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di
prelazione, senza che lo stesso sia stato esercitato, ovvero alla
data in cui i titolari del diritto di prelazione vi abbiano
rinunciato.
4. In relazione ai lotti singoli, e ai lotti aggregati offerti in
vendita nei turni di aste che non prevedono un prezzo base d'asta,
subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, gli immobili aggiudicati
sono offerti in prelazione agli aventi diritto, al prezzo
dell'aggiudicazione provvisoria, con l'indicazione che gli aventi
diritto dovranno fornire prova dell'avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di offerta in prelazione.
In relazione ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di
aste che prevedono un prezzo base d'asta, con un congruo anticipo
rispetto alla data stabilita per l'asta gli immobili facenti parte
del lotto aggregato sono offerti in prelazione agli aventi diritto ad
un prezzo pari al prezzo base d'asta di ciascun immobile, con
l'indicazione che gli aventi diritto dovranno fornire prova
dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del
prezzo base d'asta.
L'esercizio dei diritti di prelazione, di cui ai precedenti
paragrafi, avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell'offerta
in prelazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In caso
di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la
stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale
pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni
successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta
giorni, pena la decadenza dal diritto di prelazione.
In relazione ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di
aste che prevedono un prezzo base d'asta, almeno entro la data
stabilita per l'asta e' resa nota ai soggetti interessati, con le
modalita' specificate nell'avviso d'asta, la composizione definitiva
di ciascun lotto aggregato a seguito dell'esercizio del diritto di
prelazione da parte di qualsiasi avente diritto. Gli immobili in
relazione ai quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sono
esclusi dal lotto aggregato ed il prezzo base d'asta del lotto
aggregato e' automaticamente ridotto dell'importo corrispondente al
prezzo base d'asta dei singoli immobili cosi' esclusi.
5. Entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva
e' stipulato dall'aggiudicatario il relativo contratto definitivo di
compravendita ed e' pagato il prezzo di acquisto. La mancata stipula
del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente o
il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la
decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la
restituzione del deposito cauzionale versato.
Allegato 4
Procedure per la vendita dei beni immobili trasferiti alla societa'
di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia, diversi da quelli a carattere commerciale facenti
parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e modalita' di esercizio
dell'eventuale diritto di opzione e di prelazione in relazione a
detti immobili.
1. I beni immobili, diversi da quelli a carattere commerciale
facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art.
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini
del presente allegato, gli "immobili"), in relazione ai quali
sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da
parte del conduttore, della piena proprieta' ovvero del diritto di
usufrutto, ove non siano stati offerti in opzione agli aventi diritto
prima del 26 settembre 2001, sono offerti in opzione agli aventi
diritto entro il mese di giugno 2002. Per gli immobili gia' offerti
in opzione agli aventi diritto prima del 26 settembre 2001, in
relazione ai quali non si sia verificata la decadenza dal diritto di
opzione, e' inviata entro il mese di giugno 2002, una comunicazione
di sollecito.
Il diritto di opzione e' esercitato dagli aventi diritto, entro
sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al
precedente paragrafo, pena la decadenza dal diritto di opzione. La
stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di
acquisto del diritto di usufrutto, ed il pagamento integrale del
relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di
acquisto, entro novanta giorni dall'invio della comunicazione di
esercizio del diritto di opzione.
2. Gli immobili in relazione ai quali il diritto di opzione non
sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al
diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte
hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprieta) o si siano
verificate decadenze dal diritto di opzione, ovvero gli immobili che
risultino liberi nonche' quelli ad uso non abitativo o oggetto di un
contratto di locazione ad uso non abitativo (di seguito definiti gli
"immobili disponibili") sono venduti mediante l'esperimento di aste.
Nell'ambito di ogni asta, ciascun immobile disponibile e' offerto in
vendita singolarmente.
3. Per ciascun immobile disponibile, la prima asta e' esperita
(i) entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per
l'esercizio del diritto di opzione o di decadenza dal diritto di
opzione, ovvero (ii) entro centottanta giorni dalla data di stipula
dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto, ovvero, (iii) per gli
immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un
contratto di locazione ad uso non abitativo, entro il mese di giugno
2002.
4. Le aste sono gestite da notai ovvero da funzionari preposti
dagli enti previdenziali che gestiscono la vendita degli immobili. Di
ciascuna asta e' data pubblicita' tramite la pubblicazione di un
avviso d'asta, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla
data, luogo e modalita' di svolgimento dell'asta, la descrizione
degli immobili disponibili, le modalita' per l'accesso agli stessi,
nonche' il deposito cauzionale richiesto e l'eventuale prezzo base
d'asta, con l'indicazione della misura minima dei rialzi e delle
modalita' con le quali gli stessi possono essere effettuati.
5. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione
ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano
verificate decadenze dal diritto di opzione, il prezzo base d'asta
per la prima asta e' pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili
disponibili.
Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione ai
quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al
diritto di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non
abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non
abitativo, il prezzo base d'asta per la prima asta (per la sola nuda
proprieta' nel caso dei primi), e' pari al prezzo di mercato degli
immobili disponibili (o della nuda proprieta' degli stessi, a seconda
del caso).
Gli immobili disponibili che non siano venduti nella prima asta,
sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base
d'asta.
6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono,
entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi
indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale
richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento
entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. I soggetti
interessati presentano offerte palesi in aumento alla data di
svolgimento dell'asta.
7. L'immobile disponibile e' aggiudicato all'offerente che abbia
presentato l'offerta di importo piu' elevato. Nel caso in cui
sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata in
via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo di
sessanta giorni successivi alla data dell'offerta in prelazione,
laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione.
8. L'offerta in prelazione degli immobili disponibili agli aventi
diritto avviene entro tre giorni lavorativi dalla data
dell'aggiudicazione provvisoria.
L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta
giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. Per i
soli immobili disponibili ad uso non abitativo ovvero oggetto di un
contratto di locazione ad uso non abitativo, ai fini del valido
esercizio della prelazione, gli aventi diritto forniscono,
contestualmente all'esercizio della prelazione, prova dell'avvenuta
costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di
offerta in prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte
dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di
compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente
all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i venti
giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione,
ovvero, nel caso di immobili disponibili ad uso non abitativo o
oggetto di un contratto ad uso non abitativo, entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione, pena la
decadenza dal diritto di acquisto.
9. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile
disponibile, la stipula del contratto di compravendita o dell'atto di
acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del
relativo prezzo, avvengono entro venti giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva. La mancata stipula del contratto di
compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto per causa
imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del
prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e
dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale
versato.
Allegato 5
Elenco delle dichiarazioni da rilasciarsi e degli impegni da
assumersi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'interesse degli enti previdenziali.
Nei confronti della societa' di cartolarizzazione e dei soggetti
incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 351:
(a) dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di
stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri
documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il
Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione
dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto
necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti,
per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri
documenti dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e
delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi;
(iii) alla capacita', potere di rappresentanza e debita
autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia
ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,
(iv) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e
indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di
cartolarizzazione dei quali sia parte, (v) alla inopponibilita' alla
societa' di cartolarizzazione di immunita' o privilegi connessi alla
propria natura pubblicistica, (vi) alla piena conoscenza degli
obblighi assunti dalla societa' di cartolarizzazione e dell'ordine di
priorita' previsti per i pagamenti da parte della societa' stessa o
suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla
gestione e dalla vendita dei beni immobili trasferiti;
(b) in relazione a ciascun ente previdenziale, dichiarazioni e
garanzie in merito (i) all'esistenza e allo status di ente pubblico
con personalita' giuridica autonoma dello stesso, (ii) alla non
sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione a carico dello
stesso, (iii) ai poteri dell'ente previdenziale di stipulare il
rispettivo contratto di gestione e di assumere e dare esecuzione agli
obblighi dallo stesso derivanti, (iv) all'adempimento da parte
dell'ente previdenziale di tutto quanto necessario per la stipula del
contratto di gestione e l'assunzione e l'esecuzione dei connessi
obblighi, (v) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita
autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dell'ente
previdenziale il contratto di gestione, (vi) al fatto che la
conclusione e l'esecuzione del contratto di gestione non confliggono
con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi
all'ente previdenziale, (vii) alla natura di atto di diritto privato
della gestione degli immobili e alla non opponibilita' di immunita' o
privilegi, (viii) alla veridicita' e correttezza delle
rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2000
dell'ente previdenziale nonche' al fatto che detto bilancio
consuntivo del 2000 e il bilancio preventivo del 2001 sono stati
redatti in conformita' ai rilevanti principi contabili, (ix) alla
conformita' di tali bilanci con le norme applicabili e (x) al mancato
sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano
influire negativamente sulla capacita' dell'ente previdenziale di
adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di gestione;
(c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al fatto che il
prospetto informativo, anche preliminare, predisposto in relazione
all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni
rilevanti in relazione ai titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge n. 351, e occorrenti al fine di consentire agli
investitori di valutare la condizione di ciascun ente previdenziale e
le caratteristiche degli immobili di ciascun ente previdenziale
trasferiti alla societa' di cartolarizzazione, e (ii) alla
veridicita' e correttezza delle informazioni fornite per iscritto dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dagli enti previdenziali
alla societa' di cartolarizzazione e ai soggetti incaricati del
collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge n. 351;
Nei confronti della societa' di cartolarizzazione:
(d) in relazione ai beni immobili trasferiti dagli enti
previdenziali ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro
dell'economia, dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla
correttezza e veridicita' delle informazioni relative agli immobili
riportate nei decreti dell'Agenzia del demanio e nel primo decreto
del Ministro dell'economia, (ii) alla legittima titolarita' dei beni
immobili in capo agli enti previdenziali fino al trasferimento in
favore della societa' di cartolarizzazione e all'assenza di
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili stessi,
(iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti nelle
dichiarazioni fiscali degli enti previdenziali, (iv) all'assenza di
diritti di opzione o di prelazione di terzi in relazione agli
immobili, ad eccezione dei diritti previsti dalla legge, (v)
all'assenza, nei contratti di locazione relativi agli immobili, di
clausole che impongano il rinnovo senza facolta' di disdetta da parte
del locatore, (vi) alle percentuali, rispetto al totale dei beni
immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione ai sensi del
primo decreto del Ministro dell'economia, degli immobili
rispettivamente offerti in opzione ai conduttori e in relazione ai
quali i conduttori hanno manifestato l'intenzione di acquistare e
degli immobili, diversi da quelli a carattere commerciale facenti
parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, pronti per essere venduti;
(e) impegno ad informare la societa' di cartolarizzazione
dell'eventuale non correttezza e veridicita', sotto profili
rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o di propri
inadempimenti;
(f) in relazione alle dichiarazioni e garanzie prestate dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del secondo
paragrafo dell'art. 5 del presente decreto, impegno a trasferire alla
societa' di cartolarizzazione nuovi immobili, ovvero a pagare una
somma di denaro, nella misura e secondo le modalita' fissate nel
contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui il soggetto
nominato dalla societa' di cartolarizzazione per effettuare una
valutazione dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte
del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del primo
decreto del Ministro dell'economia, e degli altri beni immobili
trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia,
stimi che il valore di una o di entrambe le categorie di immobili e'
inferiore al valore dichiarato dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
(g) impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione,
nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia
e indennizzo, nell'ipotesi in cui la vendita di uno o piu' beni
immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave
inadempimento di un ente previdenziale all'obbligo di cooperare con
il subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove
questi debba essere nominato;
(h) impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione
da qualunque danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal
Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e
veritiere, (ii) l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero
dell'economia e delle finanze, (iii) procedure promosse da terzi nei
confronti della societa' di cartolarizzazione in relazione a fatti o
omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del
trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro
dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti
previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione, (iv)
sentenze emesse a carico della societa' di cartolarizzazione in
relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti
la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto
del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte
degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di
gestione, (v) procedure promosse da terzi nei confronti della
societa' di cartolarizzazione in relazione a danni derivanti dalla
violazione delle procedure per la vendita (e l'offerta in prelazione
ai rispettivi conduttori) degli immobili commerciali facenti parte
del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia, laddove detti danni non siano indennizzabili da parte
del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo
contratto stipulato con la societa' di cartolarizzazione, e (vi)
mancato pagamento da parte degli enti previdenziali di imposte e
tasse relative ai beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro
dell'economia, e che siano maturate antecedentemente la data del
trasferimento;
(i) impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione,
mediante il trasferimento di immobili o il pagamento di somme di
denaro, nella misura, secondo le modalita' e subordinatamente ai
limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da
qualsiasi danno connesso a (i) l'accertamento giudiziale
dell'illegittimita' o dell'inefficacia del trasferimento, alla
societa' di cartolarizzazione, di qualsiasi immobile ai sensi del
primo decreto del Ministro dell'economia, (ii) l'evizione, anche
parziale, di qualsiasi immobile, (iii) l'impossibilita' legale di
vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello
stesso alla normativa vigente e (iv) l'impossibilita' legale di
vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello
stesso alla normativa ambientale;
(j) impegno a tenere indenni i soggetti incaricati del
collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge n. 351 da qualunque danno connesso alla non correttezza
o non veridicita', sotto profili rilevanti, delle informazioni
riportate nel prospetto informativo, anche preliminare, relativo
all'operazione di cartolarizzazione.
Allegato 6
Caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della societa' di
cartolarizzazione
SERIE 1
Importo: fino a nominali euro 1.000.000.000.
Cedole e date di pagamento: trimestrali (mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 mar-zo
2002.
Taglio minimo: euro 1.000.
Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine di
0,17% p.a.
Natura dei titoli: al portatore, a ricorso limitato
(l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' di
cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga
delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo
l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al
presente decreto.
Rimborso: per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di
pagamento che cade nel mese di dicembre 2002, e ad ogni data di
pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato nell'allegato 8
al presente decreto.
Scadenza stimata: alla data di pagamento che cade nel mese
di dicembre 2002.
Scadenza legale: alla data di pagamento che cade nel mese
di dicembre 2005, fermo restando che qualora i titoli non siano
integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati
entro la data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2015,
decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno
perenti.
Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da
Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Quotazione: e' prevista la quotazione dei titoli presso uno o
piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
Rimborso facoltativo: la societa' di cartolarizzazione ha la
facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non
in parte) ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di
una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio
separato o ai contratti di copertura finanziaria, (ii) di una
modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con
esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di
direttiva europea in materia tassazione del risparmio), ovvero ai
flussi di pagamenti dovuti dalla societa' di cartolarizzazione in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione
di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla societa' di
cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.
Possibilita' di nuove emissioni: la societa' di cartolarizzazione
potra' riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante
l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti,
per anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento
del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i
quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili
trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in
esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che
cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli
emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili
trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia.
Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da
parte della societa' di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia
assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero
l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione
all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il
Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', o
l'obbligo, se cosi' richiesto da determinate percentuali di portatori
dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione
straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare
la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual
caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata
senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli di ciascuna serie.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria
S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli.
I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti
della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro
interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione,
alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei
portatori dei titoli, nonche' in ordine alle modalita' di nomina e
sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
Legge regolatrice: legge italiana.
Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.
SERIE 2
Importo: fino a nominali euro 1.300.000.000.
Cedole: trimestrali (mesi di marzo, giugno, settembre
e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2002.
Taglio minimo: euro 1.000.
Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine di
0,22% p.a.
Natura dei titoli: al portatore, a ricorso limitato
(l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' di
cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga
delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo
l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al
presente decreto.
Rimborso: per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di
pagamento che cade nel mese di dicembre 2003 (ovvero dicembre 2002
nei casi indicati nel regolamento dei titoli), e ad ogni data di
pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato nell'allegato 8
al presente decreto.
Scadenza stimata: alla data di pagamento che cade nel mese
di dicembre 2003.
Scadenza legale: alla data di pagamento che cade nel mese
di dicembre 2005, fermo restando che qualora i titoli non siano
integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati
entro la data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2015,
decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno
perenti.
Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da
Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Quotazione: e' prevista la quotazione dei titoli presso uno o
piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
Rimborso facoltativo: la societa' di cartolarizzazione ha la
facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non
in parte) ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di
una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio
separato o ai contratti di copertura finanziaria, (ii) di una
modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con
esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di
direttiva europea in materia di tassazione del risparmio), ovvero ai
flussi di pagamenti dovuti dalla societa' di cartolarizzazione in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione
di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla societa' di
cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.
Possibilita' di nuove emissioni: la societa' di cartolarizzazione
potra' riaprire l'operazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o
l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in
parte, in una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito e per
finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno
patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi
del primo decreto del Ministro dell'economia e in esecuzione del
contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che cio' non
determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per
finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti
ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia.
Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da
parte della societa' di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia
assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero
l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione
all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il
Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', o
l'obbligo, se cosi' richiesto da determinate percentuali di portatori
dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione
straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare
la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual
caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata
senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli di ciascuna serie.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria
S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli.
I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti
della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro
interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione,
alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei
portatori dei titoli, nonche' in ordine alle modalita' di nomina e
sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
Legge regolatrice: legge italiana.
Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.
Allegato 7
Modifiche relative all'allegato 4 al primo decreto del Ministro
dell'economia
L'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia,
contenente l'elenco descrittivo degli impegni da assumersi da parte
di ciascuno degli enti previdenziali nell'ambito del contratto di
gestione degli immobili con la societa' di cartolarizzazione, e'
modificato come segue:
1. al punto (b) (ii), le parole "il valore economico" sono
sostituite dalle parole "lo stato di conservazione";
2. al punto (b) (v), le parole "rilasciata a suo nome ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto" sono sostituite dalle parole "da
rilasciarsi a suo nome ai sensi di un successivo decreto da emanarsi
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
3. il contenuto del punto (b) (xiv) e' sostituito dalle
seguenti parole "astenersi dal rinnovare i contratti di locazione ad
uso non abitativo, relativi agli immobili commerciali che sono stati
inclusi nel piano straordinario di dismissione di cui all'articolo 7
del decreto legislativo del 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi
del presente decreto, salvo che i canoni annui del contratto siano
superiori al 6% del prezzo base d'asta del relativo immobile";
4. i punti (t) e (u) sono eliminati.
Allegato 8
Commissione da corrispondersi agli enti previdenziali in relazione
alla vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro
dell'economia, diversi da quelli a carattere commerciale facenti
parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
Rapporto tra ricavi di vendita periodici Commissione [espressa
come percentuale effettivamente incassati (al netto dei ricavi di
vendita incassati) dell'IVA] e ricavi di vendita periodici previsti.
Inferiore al 70%.... | 0%
Tra il 70% e il 90%.... | 1%
Tra il 90% ed il 100%.... | 2%
Tra il 100% ed il 110%.... | 2,3%
Oltre il 110%.... | 2,5%
Allegato 9
Ordine di priorita' dei pagamenti
1) Ai sensi del Contratto per la gestione dei pagamenti ("Cash
Management Agreement"), il Gestore dei pagamenti ("Cash Manager")
fara' in modo che, a ciascuna data di pagamento degli interessi (la
"Data di pagamento") antecedente la notifica di un avviso di
decadenza dal beneficio del termine ("Trigger Event") in relazione
ai
titoli (i "Titoli") emessi per finanziare il trasferimento degli
immobili (gli Immobili") alla societa' di cartolarizzazione (di
seguito definita l'"Emittente"), i seguenti pagamenti siano
effettuati dall'Emittente secondo l'ordine di priorita' di seguito
specificato (in ogni caso, solo nei limiti dei fondi disponibili per
effettuare pagamenti sui Titoli da parte dell'Emittente ("Issuer
Available Funds") - come calcolati alla data di determinazione (la
"Data di determinazione") antecedente tale Data di pagamento - e a
condizione e nei limiti in cui i pagamenti aventi un grado di
priorita' piu' elevato siano stati effettuati per intero):
(i) Primo (senza un ordine di priorita' tra di loro, e
proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento (1) di qualunque
commissione, costo, spesa e imposta necessari per preservare
l'esistenza dell'Emittente o per mantenerne lo stato ovvero per
rispettare la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli
ovvero necessari in relazione alla valutazione degli Immobili e ai
servizi prestati dai notai ai sensi di legge, (2) di qualunque
ulteriore commissione, costo e spesa relativi alla quotazione,
all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per
provvedere a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei
titoli (i "Portatori dei titoli") o alle altre parti dei contratti
relativi all'operazione di cartolarizzazione (i "Documenti
dell'Operazione") ai sensi di qualunque Documento dell'Operazione;
(ii) Secondo (senza un ordine di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento di qualsiasi
somma dovuta al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, alla
Societa' per i servizi amministrativi dell'Emittente ("Issuer
Corporate Servicer"), al Gestore dei pagamenti, all'Amministratore
dell'Operazione ("Programme Administrator"), alla Banca Agente
("Agent Bank"), al Mandatario finanziario principale ("Principal
Paying Agent") ed al Mandatario finanziario lussemburghese
("Luxembourg Paying Agent"), al Mandatario finanziario italiano
("Italian Paying Agent"), alla Banca del conto di riscossione
("Collection Account Holder"), alla Banca dei conti dell'operazione
("Transaction Accounts Bank") e al perito da nominarsi ai sensi del
Contratto di garanzia e indennizzo;
(iii) Terzo (senza un ordine di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento di qualsiasi
somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori
degli immobili (gli "Enti Gestori") ai sensi dei contratti di
gestione degli immobili e al gestore delle vendite degli immobili a
carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di
dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
ai sensi del relativo contratto di gestione delle vendite e qualsiasi
rimborso dovuto agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione
degli immobili;
(iv) Quarto, il pagamento delle somme dovute alle Controparti
di copertura ("Hedging Counterparties") ai sensi degli Accordi di
copertura finanziaria ("Hedging Agreements") (ma non le somme dovute
in caso di risoluzione degli Accordi di copertura finanziaria);
(v) Quinto, il pagamento delle somme dovute a titolo di
interessi sui Titoli;
(vi) Sesto, la ricostituzione della Riserva di liquidita'
("Liquidity Reserve"), nei limiti di quanto necessario ("Required
Liquidity Amount"), ed il pagamento del saldo necessario per
ricostituire l'Importo per le spese ("Expense Amount");
(vii) Settimo (senza un ordine di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente all'importo dovuto), il pagamento di:
(A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in
caso di risoluzione del relativo accordo di copertura finanziaria,
eccetto nel caso in cui la risoluzione sia imputabile ad un
inadempimento della controparte di copertura,
e
(B) qualsiasi somma dovuta per il rimborso, alla data di
pagamento in questione, del capitale dei titoli secondo il seguente
ordine: (i) i titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli
stessi, (ii) e successivamente, i titoli della Serie 2 fino al
completo rimborso degli stessi, fermo restando che, ove si sia
verificata una decadenza dal beneficio del termine connessa a
risultati insufficienti nelle vendite degli immobili rispetto alle
previsioni di vendita ("Non-Performance Trigger"), qualunque somma
dovuta a titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e
della Serie 2 sara' pagata senza un ordine di priorita', in
proporzione all'ammontare dovuto;
(viii) Ottavo, il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla
controparte di copertura ai sensi del relativo accordo di copertura
finanziaria in caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso
in cui tale risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della
controparte di copertura;
(ix) Nono, una volta che i titoli siano stati completamente
rimborsati, il pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze
del Prezzo di trasferimento iniziale differito (per la parte non
ancora corrisposta) ("Deferred Inizial Transfer Price") ed il prezzo
di trasferimento differito ("Deferred Transfer Price").
2) A seguito della comunicazione di un evento decadenza dal
beneficio del termine ("Trigger Event"), l'ordine di priorita' dei
pagamenti descritto non cambiera', se non per il fatto che nessuna
ulteriore somma sara' versata a credito della riserva di liquidita' e
che qualunque pagamento per il rimborso del capitale, degli interessi
e delle altre somme dovute in relazione a ciascuna serie di titoli
sara' effettuato senza un ordine di priorita' tra le stesse, ma in
proporzione all'ammontare dovuto in relazione a ciascuna serie, come
segue:
(i) Primo (senza un ordine di priorita' tra di loro, e
proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento (1) di qualunque
commissione, costo, spesa e imposta necessari per preservare
l'esistenza dell'Emittente o per mantenerne lo stato ovvero per
rispettare la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli
ovvero necessari in relazione alla valutazione degli immobili e ai
servizi prestati dai notai ai sensi di legge, (2) di qualunque
ulteriore commissione, costo e spesa relativi alla quotazione,
all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per
provvedere a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei
titoli o alle altre parti dei documenti dell'operazione ai sensi di
qualunque documento dell'operazione;
(ii) Secondo (senza un ordine di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento di qualsiasi
somma dovuta al rappresentante dei portatori dei titoli, alla
societa' per i servizi amministrativi dell'emittente, al gestore dei
pagamenti, all'amministratore dell'operazione, alla banca agente, al
mandatario finanziario principale ed al mandatario finanziario
lussemburghese, al mandatario finanziario italiano, alla Banca del
conto di riscossione, alla Banca dei conti dell'operazione e al
perito da nominarsi ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo;
(iii) Terzo (senza un ordine di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento di qualsiasi
somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori
ai sensi dei contratti di gestione degli immobili e al gestore delle
vendite degli immobili a carattere commerciale facenti parte del
piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ai sensi del relativo contratto di
gestione delle vendite e qualsiasi rimborso dovuto agli enti gestori
ai sensi dei contratti di gestione degli immobili;
(iv) Quarto, il pagamento delle somme dovute alle controparti
di copertura ai sensi degli accordi di copertura finanziaria (ma non
le somme dovute in caso di risoluzione degli accordi di copertura
finanziaria);
(v) Quinto, il pagamento delle somme dovute a titolo di
interessi sui titoli;
(vi) Sesto (senza un ordine di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente all'importo dovuto) il pagamento di:
(A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in
caso di risoluzione del relativo accordo di copertura finanziaria,
eccetto nel caso in cui la risoluzione sia imputabile ad un
inadempimento della controparte di copertura,
e
(B) qualsiasi somma dovuta per il rimborso, alla data di
pagamento in questione, del capitale dei titoli secondo il seguente
ordine: (i) i titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli
stessi, (ii) e successivamente i titoli della Serie 2 fino al
completo rimborso degli stessi, fermo restando che, ove si sia
verificata una decadenza dal beneficio del termine connessa a
risultati insufficienti nelle vendite degli immobili rispetto alle
previsioni di vendita ("Non-Performance Trigger"), qualunque somma
dovuta a titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e
della Serie 2 sara' pagata senza un ordine di priorita', in
proporzione all'ammontare dovuto;
(vii) Settimo, il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla
controparte di copertura ai sensi del relativo accordo di copertura
finanziaria in caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso
in cui tale risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della
controparte di copertura;
(viii) Ottavo, una volta che i titoli siano stati completamente
rimborsati, il pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze
il prezzo di trasferimento iniziale differito (per la parte non
ancora corrisposta) ed il prezzo di trasferimento differito.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato