MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 30.4.92, n. 285
(Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni che prevede
l'emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale
delle ricerche, delle norme funzionali e geometriche per la
costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare;
Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30.7.99, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i
compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;
Considerato che e' stato condotto uno studio a carattere
prenormativo circoscritto unicamente alle caratteristiche geometriche
e costruttive delle strade in collaborazione con il Consiglio
nazionale delle ricerche;
Considerato che il documento tecnico risultante dal citato studio
recante il titolo "Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade" e' stato approvato dalla Commissione di studio per le
norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e
manutenzione strade del medesimo C.N.R., in data 13 novembre 1998;
Visto il voto n. 12 reso sul testo succitato dalla V sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16.6.99,
con il quale, oltre a formulare osservazioni, suggerimenti e proposte
di modifica, la sezione ha espresso la necessita' di rimettere la
materia all'esame dell'assemblea generale, in considerazione
dell'importanza degli argomenti trattati;
Visto il voto n. 278 reso dall'assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il
quale e' stato espresso parere favorevole sul documento tecnico
medesimo, con l'apporto di modifiche, integrazioni e perfezionamenti;
Ritenuto che le finalita' relative alla riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico previste dall'articolo 13
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono perseguibili
anche attraverso una corretta progettazione dell'asse e della sezione
stradale e che peraltro gli stessi obiettivi sono piu' propriamente
perseguibili attraverso specifiche normative che esulano dalla
definizione delle caratteristiche funzionali e geometriche delle
strade;
Ritenuto che dall'applicazione del presente decreto, debbono
essere esclusi i progetti definitivi gia' redatti alla data del
presente decreto, perche' l'applicazione delle norme sopravvenute
potrebbe comportare la tardiva introduzione di variazioni non
secondarie, imponendo tempi lunghi di rifacimento e, in ipotesi, il
reperimento di nuove risorse finanziarie, con conseguente blocco
prolungato dell'avvio di opere gia' progettate e finanziate;
Ritenuto altresi' che l'esclusione non possa essere riferita
soltanto ai progetti definitivi gia' approvati, in considerazione, in
particolare, dei lunghi tempi spesso intercorrenti tra redazione ed
approvazione dei progetti definitivi, collegata all'esperimento delle
procedure autorizzative della relativa conferenza di servizi, e del
conseguente vasto numero di progetti gia' redatti ed in fase di
approvazione che sarebbero soggetti a prolungato blocco;
Ritenuto infine dover comunque regolamentare l'applicazione delle
norme ai progetti preliminari gia' approvati, in modo da accelerare
la procedura di revisione progettuale;
Visto l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni che prevede l'inserimento nei
programmi triennali e negli aggiornamenti annuali dei lavori
subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari;
Tutto cio' visto e considerato;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285 che si' riportano in allegato al
presente decreto di cui formano parte integrante.
Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso
pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopra citato e
successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza
dello Stato, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461
attuativo dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e cioe':
l'ANAS e le societa' concessionarie per le autostrade di interesse
nazionale;
l'ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
le regioni per le strade regionali;
le province per le strade provinciali;
i comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;
Art. 2.
Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi
stradali e per l'adeguamento di tronchi stradali esistenti salva la
deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
Nel caso in cui, come previsto dal suddetto comma 2 dell'art. 13
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, particolari
condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed
economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme,
possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione
che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e
previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici
per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade
urbane di scorrimento, e del provveditorato regionale alle opere
pubbliche per le altre strade.
Art. 4.
Ove si proceda ad interventi riguardanti la rettifica di strade
esistenti per tratti di estesa limitata, il rispetto delle presenti
norme, previa idonea sistemazione delle zone di transizione, e'
condizionato alla circostanza che detto adeguamento non determini
pericolose ed inopportune discontinuita'.
Art. 5.
Il presente decreto non si applica alle opere in corso ed a quelle
per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia gia' stato
redatto il progetto definitivo.
Per i progetti preliminari gia' approvati, le varianti richieste
in applicazione del decreto saranno introdotte in corso di stesura
del progetto definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto
preliminare. I quadri economici ed i piani finanziari saranno
adeguati agli incrementi di spesa al momento della approvazione del
progetto definitivo.
Art. 6.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della legge 14
gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per la pubblicazione.
Roma, 5 novembre 2001
Il Ministro: LUNARDI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5 foglio n. 326.
Allegato
vedere l'allegato cartaceo da pag. 9 a pag. 102
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato