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Gazzetta Ufficiale N. 3 del 04 Gennaio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2001
Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'art. 20,
concernente il Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 settembre 2001, recante "Istituzione del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie";
Considerata la necessita' di raccordare le funzioni e
l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con le
funzioni e l'organizzazione del neoistituito Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie;
Decreta:
Art. 1.
1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle
strutture generali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' struttura di
supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in
materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli
organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed
economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento, in particolare, svolge
compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e
programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni;
stato giuridico e trattamento economico del personale, anche
dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico
dei dirigenti dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche
amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni
sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza,
monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e
l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu'
di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre,
l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori
servizi.".
Roma, 13 novembre 2001
p. Il Presidente: Letta


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato