IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'art. 20,
concernente il Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 settembre 2001, recante "Istituzione del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie";
Considerata la necessita' di raccordare le funzioni e
l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con le
funzioni e l'organizzazione del neoistituito Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie;
Decreta:
Art. 1.
1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle
strutture generali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' struttura di
supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in
materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli
organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed
economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento, in particolare, svolge
compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e
programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni;
stato giuridico e trattamento economico del personale, anche
dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico
dei dirigenti dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche
amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni
sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza,
monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e
l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu'
di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre,
l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori
servizi.".
Roma, 13 novembre 2001
p. Il Presidente: Letta
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato