IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro
dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi
sismica iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato, in
data 13 dicembre 2001, fino al 31 dicembre 2002;
Considerato che persiste la necessita' di adottare ulteriori
urgenti misure straordinarie per il completamento dell'opera di
ricostruzione;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria e da ultimo l'ordinanza n. 3144 del 25
luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
D'intesa con le regioni Marche ed Umbria;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n.
2668/1997, gia' differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza n. 3101/2000, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2002.
2. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a concedere, in
presenza di comprovate ed oggettive necessita', ai sindaci dei comuni
elencati al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2694/1997 ed al
comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2719/1997 e successive
modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un
massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite
massimo previsto dall'art. 79 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza
n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2002
relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
4. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi
previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura
patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e
ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle
sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del
22 dicembre 1997, e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2908 del 30
dicembre 1998, gia' previsto, con ordinanza n. 3064 del 6 luglio
2000, a partire dal 1 giugno 2001, decorre dal 1 gennaio 2003. La
riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il
periodo di durata della sospensione stessa.
Art. 2.
1. Il limite del 30% dell'ammontare complessivo dei fondi gia'
attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.
3028/1999, come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.
3049/2000, e' incrementato al 50%, in particolare per l'acquisizione
della disponibilita' di strutture prefabbricate in legno; tali
strutture dovranno essere assegnate, a cura della regione, ai comuni
interessati dal sisma che ne facciano richiesta, per la sistemazione
dei nuclei familiari ospitati in containers o in altri moduli
abitativi.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 e seguenti del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, le
regioni, per l'acquisizione delle strutture prefabbricate in legno di
cui al comma 1, possono procedere mediante trattativa privata anche
senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, al fine di
ottenere, nel piu' breve tempo possibile, la disponibilita' delle
strutture stesse.
3. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, aggiunto dal
comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3076/2000, dopo le parole
"ospitati in moduli abitativi" e prima del punto, sono aggiunte le
parole "o nuclei familiari obbligati a lasciare temporaneamente
l'immobile abitato per rendere possibile la realizzazione degli
interventi di ricostruzione".
4. I comuni possono stipulare contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo, con canone da determinarsi secondo il valore di
mercato, della durata di ventiquattro mesi, prorogabili una sola
volta di ulteriori ventiquattro mesi, da assegnare ai nuclei
familiari ospitati nei moduli abitativi mobili alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza, con priorita' per quei nuclei
familiari per i quali sussistono ostacoli ed impedimenti alla rapida
soluzione abitativa definitiva. Agli oneri conseguenti alla stipula
dei contratti di locazione fa fronte il comune, utilizzando fino al
5% dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza
n. 3028/1999, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
l'eventuale contributo per l'autonoma sistemazione assegnato al
nucleo familiare.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31
dicembre 2002.
Art. 3.
1. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati
al comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento
degli edifici colpiti dal sisma, l'autorita' competente apponga,
sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a
seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale
degli elaborati progettuali, le regioni Marche ed Umbria prevedono, a
favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese
tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti
prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per
cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei
lavori e' riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti
gia' stipulati all'entrata in vigore del presente comma, un
indennizzo fino al due per cento, stabilito dalle regioni sulla base
dell'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei
lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione
e' dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
1. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di
emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria, prorogato
fino al 31 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile
puo' avvalersi, fino alla predetta data, di dieci unita' di personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche gia' in servizio
presso il Dipartimento stesso.
Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza
sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della
legge n. 61/1998, ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione
di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato