IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito
dei materiali di armamento;
Decreta:
La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione,
esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di
materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al
registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, e' stabilita, per l'anno 2002, in L. 500.000.
Il contributo e' versato in tesoreria con imputazione allo stato di
previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 "Contributo annuo dovuto
per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese" di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n.
185.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2001
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato