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Gazzetta Ufficiale N. 30 del 5 Febbraio 2002

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2002
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di
credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302. (Decreto n. 368991).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2002, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro
della loro attivita' di intermediazione;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per
l'anno 2002, nella misura dell'1%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato