IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997) con la quale e' stato disposto, in attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque
praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o
animale;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152 del 1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n.
166 del 19 luglio 2001) con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata, da ultimo, al
31 dicembre 2001;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani", con particolare riguardo
al relativo art. 3;
Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto protocollo
addizionale e' vietato ogni intervento avente come scopo di creare un
essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente
o morto;
Considerato, tuttavia, che, comunque, in base alla delega
espressamente conferitagli dal predetto art. 3 della legge 28 marzo
2001, n. 145 il Governo dovra' emanare con decreto legislativo
"Ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento
giuridico italiano ai principi ed alle norme" della Convenzione di
Oviedo e del relativo protocollo addizionale;
Considerato che e' in corso di recepimento la direttiva n. 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, legge n.
213/1913), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi
d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di
modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di
qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla
clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
Ritenuto, invece, che ulteriori proroghe del divieto di
sperimentazioni concernenti la clonazione animale possano
pregiudicare il progresso della ricerca sanitaria e,
conseguentemente, impedire il raggiungimento di piu' elevati livelli
di tutela della salute umana;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2002 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997 limitatamente al divieto di pratiche di
clonazione umana;
Ordina:
Art. 1.
1. Per i motivi illustrati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza
del 5 marzo 1997 ivi indicata e' prorogata al 30 giugno 2002,
limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di
intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente,
alla clonazione umana.
La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 36
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato