IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive, la
competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita'
produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre
2000, relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001,
relativa al "settore commercio";
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, la
fissazione dei termini di presentazione delle domande;
Visto il proprio decreto del 6 novembre 2001 con il quale, tra
l'altro, e' stato fissato il termine finale di presentazione delle
domande per il bando del 2001 dei settori "commercio" e "turismo"
al
31 gennaio 2002;
Viste le numerose richieste pervenute in questi ultimi giorni anche
da parte delle associazioni di categoria, tendenti ad ottenere la
proroga del suddetto termine finale di presentazione delle domande;
Decreta:
Articolo unico
Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2001 del
"settore commercio" e del "settore turismo", gia' fissato
al 31
gennaio 2002 con decreto del 6 novembre 2001, e' prorogato al 1 marzo
2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2002
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato