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Gazzetta Ufficiale N. 30 del 5 Febbraio 2002

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2001
Consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari
Dipartimento delle politiche di mercato
di concerto con
L'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI
e
L'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il regolamento (CE) n. 2719/1992 della Commissione
dell'11 settembre 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 2225/1993
della Commissione del 27 luglio 1993, recante disposizioni in merito
all'utilizzo del documento amministrativo di accompagnamento per i
prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, in
particolare, l'art. 27 che prevede l'obbligo della distillazione dei
sottoprodotti della vinificazione e l'allegato I, punto 14
riguardante la definizione del vino liquoroso;
Visto il regolamento (CE) 1623/2000 della Commissione, del
25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato e, in
particolare, le disposizioni contenute al titolo III, capo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12
febbraio 1965 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 73 del 23 marzo 1965) recante norme per la repressione
delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura n. 452 del 15 giugno
1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 29 del 5 febbraio 1990) recante disposizioni nazionali sulla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29
novembre 1995) recante testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210,
modificato dal decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n.
148, relativo all'approvazione del regolamento recante norme per
estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime
dell'accise;
Visto il parere espresso dalla Commissione CE con nota n. 45890 del
13 ottobre 1999 circa l'obbligo di consegnare alla distillazione
anche le fecce provenienti dalla filtrazione dei prodotti utilizzati
nell'elaborazione di vini liquorosi ottenuti a partire da mosti ai
quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione;
Considerato che la circolazione delle fecce cosi' ottenute e'
sottoposta a vincoli fiscali e che, pertanto, e' soggetta alla
garanzia dell'accisa su di esse gravante;
Considerato che la denominazione del tipo di sottoprodotto da
distillare deve essere indicata nel documento fiscale che ne scorta
il trasporto dal deposito del produttore di vini liquorosi alla
distilleria ove viene distillato il sottoprodotto stesso;
Considerato che le norme comunitarie relative all'utilizzo del
documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa sono
vincolanti ed inderogabili solo per quanto riguarda i trasferimenti
intracomunitari e che le stesse norme sono state rese efficaci nei
confronti della circolazione dei beni, della circolazione delle fecce
cosi' ottenute, in ambito nazionale attraverso regolamenti interni;
Considerato che la concessione dell'aiuto comunitario previsto per
la distillazione dei sottoprodotti in causa riguarda esclusivamente
la quota parte di alcool residuo della fermentazione;
Considerata la necessita' di adottare disposizioni specifiche al
fine di agevolare i controlli e gli adempimenti dei produttori;
Considerato che la Conferenza dei servizi, tenutasi ai sensi della
legge n. 241/1990 in data 28 maggio 2001, ha espresso parere
favorevole sulle disposizioni del presente provvedimento ad eccezione
dell'art. 3 riguardante la tassazione dei prodotti in questione il
cui testo sarebbe stato redatto sulla base delle indicazioni fornite
dalla Commissione U.E.;
Considerato il parere espresso dalla Commissione UE, in data
11 giugno 2001, in merito all'applicabilita' ai prodotti in esame
della tassazione a grado piuttosto che quella sul prodotto finito;

Decreta:
Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti che
disciplinano gli obblighi in materia di ottenimento, detenzione,
circolazione, destinazione dei sottoprodotti della vinificazione, i
produttori di vini liquorosi consegnano in distilleria le fecce
provenienti dalla filtrazione dei mosti di uve ai quali e' stato
aggiunto alcool prima della filtrazione, secondo le disposizioni
previste dal presente provvedimento.

Art. 2.

1. I produttori di vini liquorosi per la consegna in distilleria
delle fecce di cui al precedente art. 1, emettono, per il trasporto
del prodotto, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA).
2. Nel documento di cui al primo comma sono indicate nell'apposita
casella il riferimento alla voce doganale della T.D.C. codice 2307 e
la denominazione "Feccia di vino liquoroso", oltre agli altri
elementi prescritti, ad eccezione della gradazione nei soli casi di
spedizioni che abbiano inizio e termine nel territorio dello Stato.

Art. 3.

Per la detenzione ed il trasporto delle fecce di cui all'art. 1 del
presente decreto e' prestata garanzia, secondo le modalita' previste
dalle norme vigenti in materia di deposito e circolazione dei
prodotti soggetti ad accisa, in relazione al volume anidro del
sottoprodotto detenuto o trasportato.

Art. 4.

1. La consegna dei sottoprodotti in distilleria avviene sulla base
di un piano proposto dai produttori e approvato dall'ufficio tecnico
di finanza e dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi competenti per territorio. L'ufficio tecnico di
Finanza provvedera' sistematicamente, all'atto dell'entrata in
distilleria, ad effettuare i controlli relativi al tenore in alcool
delle fecce di vino liquoroso.
2. Ai fini della concessione dell'aiuto comunitario previsto per la
distillazione dei sottoprodotti, per le fecce di vino liquoroso
consegnate in distilleria viene preso in considerazione un volume di
alcool forfettario pari a 4 litri per 100 chilogrammi di
sottoprodotto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore generale
del Dipartimento delle politiche di mercato
Direzione generale per le politiche agroalimentari
Petroli

L'ispettore generale capo
Ispettorato centrale repressione frodi
Lo Piparo

Il direttore generale
dell'Agenzia delle dogane
Guaiana


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato