IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la direttiva CEE n. 91/271 che fissa, tra l'altro, gli
obblighi e le connesse scadenze temporali per la raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive integrazioni e
modificazioni, ed in particolare l'art. 11, comma 3, concernente la
predisposizione, da parte di comuni e province, sulla base degli
indirizzi fissati dalle regioni e previa ricognizione delle opere
esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso
efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e
dal connesso modello gestionale organizzativo;
Visti gli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione;
Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.
152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'inattivita' delle
regioni e degli enti locali comporti l'inadempienza agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi
di informazione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in
particolare, l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi
comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione,
demanda alle autorita' d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora
operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e
l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con
gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della
legge n. 36/1994, prevedendo altresi', in caso di inerzia delle
predette autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da
parte dei presidenti delle giunte regionali su delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale
n. 71/2001) concernente indirizzi per l'utilizzo delle risorse
destinate ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della
legge n. 388/2000;
Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta delibera n.
23/2001 che detta precisi adempimenti in materia di programmi
stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di
ulteriori risorse rispetto a quelle gia' disponibili;
Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale
n. 165/2001) concernente direttive per la determinazione, in via
transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura
e di depurazione per l'anno 2001;
Visto, in particolare, il punto 2.3 della predetta delibera n.
52/2001, che detta le modalita' per la determinazione e fissa i
termini di decorrenza degli incrementi tariffari destinabili al
finanziamento dei programmi stralcio in concorrenza con le altre
risorse finalizzate alla realizzazione di interventi inseriti nel
programma stesso;
Considerato che, sulla base dei primi dati raccolti dal Ministero
dell'ambiente, non risulta alla data odierna del tutto definita la
fase di predisposizione dei programmi stralcio, in particolare per
quanto concerne l'esaustivita' del piano finanziario con riguardo
alle fonti di copertura pubbliche o private necessarie alla
realizzazione degli interventi urgenti programmati;
Ritenuto che l'attuazione dei programmi stralcio e, in particolare,
delle opere prioritarie ai fini degli adempimenti comunitari, non
possa essere avviata in assenza di piani finanziari completi,
indicanti specificamente le fonti di copertura gia' disponibili
(accantonamenti, ecc...), quelle comunque certe (proventi da tariffa,
mutui Cassa depositi e prestiti, leggi di settore, leggi specifiche
per le aree depresse, ecc...) o attivabili attraverso procedure gia'
definite (project financing, ecc...);
Tenuto conto che la mancata tempestiva attuazione dei piani
stralcio, comportando l'inottemperanza agli obblighi comunitari
nonche' a quelli nazionali di cui alla normativa sopra richiamata,
autorizza l'esercizio dei poteri sostitutivi;
Considerata l'opportunita' di semplificare le procedure previste
dal punto 7 della delibera n. 23/2001 in materia di
autocertificazione sulle quote di tariffa accantonate, attuando nel
contempo specifiche forme di controllo a campione;
Delibera:
1. Il punto 2.3 della delibera n. 52/2001 e' cosi' sostituito:
"2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n.
388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui
all'art. 141 della legge n. 388/2000 e' previsto, nell'arco del
quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura
e depurazione nella misura massima del 20%.
In ogni anno del quinquennio l'aumento non potra' comunque eccedere
la misura del 5%.
Tali incrementi si applicano sulla quantita' d'acque scaricate in
fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno
determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del
metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti
dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi
sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza
con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi
inseriti nel programma stesso.
L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene
riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme
riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.
L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche
alle gestioni in economia. Qualora venga posto in essere, su delega
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esercizio dei poteri
sostitutivi del presidente della giunta regionale per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale
aumento tariffario, individuato nel piano finanziario connesso al
programma stralcio, viene determinato entro 90 giorni dall'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di delega e,
comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2002 e la decorrenza resta
stabilita secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3.
Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed
attuazione dei programmi stralcio, dovra' comunque essere favorito al
massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione
economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al
metodo del project financing".
2. Il punto 7 della delibera n. 23/2001 e' sostituito dal seguente:
"Questo Comitato potra' disporre controlli a campione, avvalendosi
anche della Guardia di finanza, finalizzati alla verifica dei
proventi da tariffa che dovevano essere accantonati per investimenti,
nonche' di quelli che sono stati globalmente accantonati e non
utilizzati dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione".
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato