IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a
talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, "Delega al Governo per
l'introduzione dell'euro;
Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo
all'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, "Disposizioni
per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";
Vista la raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998
(98/287/CE) relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri
importi monetari;
Tenuto conto dei compiti affidati a questo Comitato dal decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
Considerato che la Commissione europea e il Consiglio economico e
finanziario dei Ministri del 5 giugno 2001 hanno invitato gli Stati
membri a sorvegliare le tariffe pubbliche per verificare che gli
eventuali aumenti non coincidano con l'entrata in vigore dell'euro;
Ritenuto che l'arrotondamento delle cifre decimali successivo alla
conversione in euro di prezzi e tariffe, secondo i criteri e le
modalita' previste dalle norme sopra richiamate, deve approssimarsi
quanto piu' possibile al valore gia' espresso in lire;
Ritenuto necessario predisporre una iniziativa tesa ad impedire,
nelle more dell'introduzione del nuovo sistema di conto, aumenti
ingiustificati di prezzi regolamentati e delle tariffe;
Ritenuto indispensabile uniformare il comportamento delle
amministrazioni centrali, delle Authority e degli enti locali nel
determinare prezzi e tariffe nella fase di passaggio da lire ad euro;
Considerata l'opportunita' di regolamentare i casi in cui il
pagamento di prezzi e tariffe nei settori di pubblica utilita', a
seguito della mera conversione delle lire in euro, puo'
rappresentare, per l'utente e per l'erogatore, un ostacolo alla
velocizzazione e all'efficienza del servizio reso.
Delibera:
1. La ridenominazione in euro degli importi monetari che esprimono
i corrispettivi unitari relativi a tariffe e prezzi regolamentati nei
settori di pubblica utilita' deve avvenire nel rispetto delle regole
comunitarie di conversione e arrotondamento di cui agli articoli 4 e
5 del regolamento (CE) n. 1103/1997, come recepiti dagli articoli 3 e
4 del decreto legislativo n. 213/1998.
In particolare per la conversione in euro di corrispettivi in lire
relativi ai calcoli intermedi per la definizione dell'importo finale
di tariffe e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilita',
occorre utilizzare almeno cinque cifre decimali, ferma restando la
facolta' di adottarne anche un numero maggiore, per consentire il
raggiungimento di un grado di precisione accettabile ed evitare
significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle
due monete.
L'importo finale deve essere formulato e pagato in centesimi di
euro.
2. Per ragioni di semplificazione delle operazioni di esazione dei
prezzi e delle tariffe del settore, un arrotondamento successivo alla
mera operazione di conversione di cui nel precedente punto 1, puo'
essere effettuato a condizione che sia a favore dell'utente ovvero in
modo da conseguire un effetto di neutralita' della spesa per la
generalita' degli utenti del servizio. A tal fine detti
arrotondamenti potranno essere in eccesso, se l'unita' di riferimento
e' pari o superiore a cinque, ovvero in difetto, se l'unita' di
riferimento risultante dall'operazione di conversione e' compresa tra
zero e quattro. Per unita' di riferimento si intendono i decimali,
quando il valore in lire e' gia' espresso in migliaia di lire, ovvero
i centesimi, quando il controvalore in lire e' gia' indicato in
centinaia di lire.
3. Nei casi in cui l'esazione del servizio offerto avviene tramite
emissione nel tempo di fatture e conseguenti bollettazioni, non sono
ammessi gli arrotondamenti di cui al punto 2 e la differenza tra il
valore riscosso e valore accertato deve conteggiarsi nella successiva
fatturazione.
Per la rappresentazione in fattura o bolletta dei risultati dei
calcoli intermedi nonche' dei corrispettivi singolarmente considerati
(canone mensile, quota fissa, componente fiscale), si fa riferimento
ad un valore arrotondato almeno alla seconda cifra decimale.
L'importo finale e' il risultato della somma degli importi intermedi
come sopra richiamati.
4. Al fine di rendere trasparente il processo di sostituzione dei
valori espressi in lire di prezzi e tariffe, e' necessario evitare
aumenti tariffari disposti in concomitanza con le operazioni di
conversione. Laddove una norma esistente nell'ordinamento nazionale
preveda un aumento da effettuarsi con l'inizio dell'anno, e che
pertanto coincide con l'introduzione dell'euro, e' ammesso di
procedere comunque ai predetti aumenti in occasione della
ridefinizione in euro degli importi tariffari. In tal caso occorre
comunicare alle competenti autorita', secondo le modalita' proprie di
ogni settore, che si tratta di aumenti non imputabili o connessi
all'introduzione dell'euro. A tal fine e' opportuno indicare la
percentuale di aumento sull'importo in euro risultante dalla
conversione dell'originario importo in lire, evidenziando le distinte
operazioni nei prospetti di calcolo.
Di tali operazioni dovra' essere data trasparente e chiara
informazione all'utenza.
Raccomanda
alle Authority e agli enti locali di adottare, nella regolazione dei
servizi e nella definizione delle relative tariffe e prezzi
regolamentati, disposizioni in conformita' con quanto indicato nei
precedenti punti della presente delibera circa i criteri e le
modalita' da applicare per l'arrotondamento finale nel processo di
conversione da lire ad euro.
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari,
registro 1 Economia e finanze, foglio n. 4
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato