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Gazzetta Ufficiale N. 30 del 5 Febbraio 2002

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 gennaio 2002, n.7640
Ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi del 13 gennaio 1993 - Chiarimenti in materia di
importazione, esportazione o comunque trasferimento dei composti chimici elencati nella tabella 2(B) e nella tabella 3 - Dichiarazioni
consuntive anno 2001.

(CIRCOLARE n. 764037).

Ai Ministeri
Alle camere di commercio
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alle associazioni di categoria
A tutte le imprese interessate

Sono giunti a questa Direzione generale alcuni quesiti in ordine
agli adempimenti in materia di importazione, esportazione o comunque
trasferimento dei composti chimici elencati nella tabella 2(B) e
nella tabella 3 dell'annesso della Convenzione di Parigi del
13 gennaio 1993 ratificata con la legge del 18 novembre 1995, n. 496,
cosi' come modificata dalla successiva legge del 4 aprile 1997, n. 3.
Il Ministero delle attivita' produttive, avvalendosi della facolta'
esposta dal comma 2 dell'art. 4 della legge n. 93/1997, ha
modificato, con il decreto ministeriale del 16 agosto 2001, la soglia
di dichiarabilita' delle miscele contenenti composti appartenenti
alla tabella 2(B) ed alla tabella 3 esentando dall'obbligo di
dichiarazione i soggetti che trattino tali miscele con una quantita'
di dette sostanze in percentuale inferiore al 30 per cento (in
precedenza la legge n. 93/1997 prevedeva una soglia del 15%).
Tale disposizione, anche sulla scorta di quanto in discussione
presso il segretariato della Organizzazione per la proibizione delle
armi chimiche (OPAC) a l'Aia in materia di armonizzazione delle
dichiarazioni dei flussi di sostanze chimiche tra Stati parte, deve
intendersi nel senso che non sono tenuti all'obbligo di dichiarazione
quei soggetti che importino, esportino o comunque trasferiscano
miscele di sostanze chimiche nelle quali il singolo composto,
appartenente alla tabella 2(B) o alla tabella 3, sia presente in
quantita' inferiore al 30% in peso.
Con l'occasione si ricorda che tutti i soggetti interessati dalla
legge n. 496/1995 devono presentare la dichiarazione consuntiva per
l'anno 2001 entro e non oltre sessanta giorni dall'inizio dell'anno
successivo a quello oggetto di dichiarazione (nel caso specifico il 1
marzo 2002).
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questa amministrazione
in unica copia, complete in ogni loro parte e firmate in tutte le
pagine dal legale rappresentante dell'azienda, entro e non oltre il
termine previsto mediante: raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Ministero delle attivita' produttive - D.G.S.P.C. -
Ufficio armi chimiche, via Molise n. 19 - 00187 Roma, o, in
alternativa, mediante fax al numero: 06/47887850.
In caso di invio a mezzo fax l'impresa e' tenuta a custodire
l'originale con gli estremi della spedizione.
Per quanto riguarda le modalita' di compilazione delle
dichiarazioni si fa riferimento, per quanto non in contrasto con
quanto illustrato in precedenza, alla modulistica ed alle linee guida
contenute nelle circolari del 4 aprile 1997, n. 37877, del 30 luglio
1997 n. 358420, del 22 gennaio 1998, n. 775036, del 2 febbraio 1999,
n. 775043.
La documentazione completa riguardante la legge n. 496/1995 e'
disponibile sul sito Internet all'indirizzo:
http://www.minindustria.it/ voce: "indice degli argomenti"; titolo
"Armi chimiche - legge n. 496".
Roma, 18 gennaio 2002
Il direttore generale: Visconti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato