IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Norme
di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27agosto2001,
recante delega di funzioni al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
27 settembre 2001, con cui e' stato istituito il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie ed individuati il numero massimo di
uffici e servizi in cui esso si articola;
Ritenuta la necessita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 303/1999 ed in relazione alle funzioni delegate al Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di definire l'organizzazione interna
del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
Decreta:
Art. 1.
Costituzione
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato
Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli
seguenti.
Art. 2.
Competenze
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del
Consiglio dei ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente
l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle
politiche di promozione dello sviluppo della Societa'
dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le
amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.
2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti
riguardanti:
a) la definizione di una strategia unitaria per la
modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti
coordinati;
b) l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione
dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza,
l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, a
riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a
sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
c) l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il
monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico";
d) l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti
innovativi che, attraverso l'interoperabilita' dei sistemi
informativi, riguardano le attivita' di piu' amministrazioni;
e) l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione
e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivita' e
di fornitura di servizi in rete agli utenti;
f) l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita
economica e sociale del Paese, nonche' il coordinamento della ricerca
applicata nelle medesime tecnologie;
g) le attivita' del Comitato dei Ministri per la Societa'
dell'informazione, nonche' l'attuazione delle relative decisioni;
h) le attivita' di concertazione del Governo con le parti
sociali, per gli aspetti di competenza;
i) l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed
internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi
comunitarie ed internazionali, salve le competenze attribuite al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
j) l'attivita' di formazione, l'aggiornamento professionale e la
valorizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni relativa
ai progetti che si riferiscono all'utilizzo delle ICT, previo accordo
con il Dipartimento per la Funzione pubblica;
k) gli affari generali, l'organizzazione e le attivita'
strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonche' il
coordinamento con i competenti Dipartimenti e uffici del Segretariato
generale, degli affari relativi a personale, beni e servizi del
Dipartimento; assicura gli adempimenti in materia contabile e
finanziaria, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie
informatiche per le attivita' del Dipartimento.
Art. 3.
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito
denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da
conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la
rispondenza dei risultati dell'attivita' ammistrativa e della
gestione agli indirizzi.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto
legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di
consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il Ministro designa propri rappresentanti in organi,
commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso
altre Amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a
specifici obiettivi previamente individuati.
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed
il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attivita' e
dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal
Ministro.
2. Il Capo del dipartimento si avvale di una propria struttura di
segreteria.
3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato
generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e
di coordinamento con il segretariato generale.
4. Con provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata
l'eventuale articolazione dei servizi in unita' operative,
nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto.
5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del
capo del dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo,
dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In
mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente
con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il
dipartimento.
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti
coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale
generale e in dodici servizi, cui sono preposti coordinatori con
incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. L'incarico di capo del Dipartimento e' conferito in conformita'
con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Il personale dirigenziale di alta professionalita' di cui
all'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora
assegnato al Dipartimento, nel numero massimo di tre unita' e non
preposto ad un servizio, svolge, nell'ambito degli uffici o alla
diretta dipendenza del Capo del Dipartimento, incarichi di staff con
funzioni di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma
10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4 Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio I: Ufficio sviluppo innovazione digitale nella
societa';
b) Ufficio II: Ufficio sviluppo e-government Pubblica
Amministrazione centrale;
c) Ufficio III: Ufficio sviluppo e-government Regioni ed Enti
locali;
d) Ufficio IV: Ufficio funzionamento.
5. L'Ufficio I collabora con le Amministrazioni pubbliche di
riferimento alla elaborazione delle politiche di settore per la
sviluppo della societa' dell'informazione ed elabora il relativo
piano nazionale integrato. Interagisce con gli attori sociali ed
economici interessati rilevando le esigenze e le idee di sviluppo
settoriale, al fine di identificare le direttive prioritarie di
innovazione; propone iniziative per l'utilizzo e l'accelerazione
della diffusione delle tecnologie; sviluppa obiettivi, linee guida,
interventi e finanziamenti finalizzati alla attuazione del piano
strategico; assicura il monitoraggio delle iniziative finalizzate o
fortemente correlate alla missione; propone regole tecniche in
relazione allo sviluppo dell'innovazione digitale, su materie quali
sicurezza, analisi del rischio, indicatori, portali; propone progetti
per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e di servizio.
6. L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I: Pianificazione strategica;
b) Servizio II: servizio sviluppo cultura digitale dei cittadini
e delle imprese;
c) Servizio III: indirizzo e monitoraggio iniziative di sviluppo.
7. L'Ufficio II ha i seguenti obiettivi: proporre obiettivi, linee
guida, piani di azione e finanziamenti, mediante l'elaborazione del
piano strategico della Pubblica Amministrazione centrale; supportare
la Pubblica Amministrazione centrale nella definizione degli
obiettivi e nella promozione dell'attuazione; consolidare i piani
proposti in un unico documento e sottoporlo all'approvazione;
verificare i finanziamenti disponibili in relazione ai piani
approvati e controllare l'efficace utilizzo dei fondi una volta
allocati. Dirigere, coordinare e controllare l'attuazione dei
programmi e dei progetti previsti nel piano approvato e l'impiego
delle risorse all'uopo identificate; valutare i risultati conseguiti
con gli obiettivi proposti; effettuare il monitoraggio
dell'avanzamento dei progetti in relazione ai parametri all'uopo
determinati nel piano strategico; valutare le proposte di nuove
iniziative di informatizzazione formulate dalle Pubblica
Amministrazione centrale per assicurarne la coerenza con il piano
strategico; valutare il risparmio effettuato rispetto al piano;
sviluppare i programmi per la formazione del personale interno della
Pubblica Amministrazione centrale e l'assistenza per definire ed
attuare una appropriata politica del personale informatico e la
formazione informatica del personale tecnico e non tecnico; cooperare
con gli uffici della Unione europea sui temi dell'e-government per la
Pubblica Amministrazione centrale.
8. L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I: servizio pianificazione strategica, operativa e
finanziaria Pubbliche Amministrazioni Centrali ed Enti;
b) Servizio II: servizio valutazioni tecniche, monitoraggio e
coordinamento progetti;
c) Servizio III: Formazione.
9. L'Ufficio III sviluppa le politiche di e-government mediante
l'elaborazione e l'attuazione del piano d'azione nazionale per
l'e-government relativamente alle Regioni ed agli Enti locali.
A tal fine individua gli obiettivi, elabora le strategie adatte per
raggiungerli e ne promuove l'attuazione, definendo linee guida,
finanziamenti, progetti, modalita' di attuazione. In collaborazione
con l'Ufficio II promuove la coerenza tra le politiche di
e-government verso le Amministrazioni Centrali e le politiche di
e-government verso le Regioni e gli Enti Locali. In collaborazione
con l'ufficio I promuove la coerenza tra le politiche di innovazione
digitale a livello locale e le politiche di innovazione digitale a
livello nazionale. Pianifica, gestisce e coordina gli interventi
finanziari indirizzati alle Regioni ed agli Enti locali per
l'attuazione del piano d'azione per l'e-government, anche attraverso
la predisposizione di avvisi e bandi, la definizione di regole
tecniche, la promozione, la valutazione ed il monitoraggio di
progetti, la verifica della soddisfazione degli utenti. Assiste il
Ministro nei rapporti con le Regioni e le associazioni degli Enti
locali, anche attraverso l'elaborazione e la gestione di accordi,
intese e commissioni. Assiste il Ministro nei rapporti con la
Conferenza Unificata, la Conferenza Stato regioni e la Conferenza
Stato Citta'. Coopera con gli uffici dell'Unione europea sui temi
dell'e-government per le Regioni e gli Enti Locali. Promuove
l'utilizzo dei fondi strutturali europei relativi alla societa'
dell'informazione per le regioni. Definisce, promuove e realizza
attivita' di trasferimento di conoscenza verso e tra le Regioni e gli
Enti locali, anche mediante la realizzazione e la gestione di basi di
conoscenza, di progetti e strumenti di comunicazione telematica, di
formazione, di assistenza tecnico-organizzativa e il trasferimento e
il riuso delle "buone pratiche".
10. L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I: pianificazione strategica, operativa e finanziaria
per le Regioni e per gli Enti locali;
b) Servizio II: promozione, valutazione, monitoraggio e
coordinamento dei progetti delle Regioni e degli Enti locali;
c) Servizio III: formazione, assistenza e comunicazione alle
Regioni e agli Enti locali.
11. L'Ufficio IV provvede alla gestione del sistema informativo del
Dipartimento; provvede alla gestione degli affari generali e
giuridico-amministrativi del Dipartimento in relazione ai
procedimenti amministrativi riguardanti l'acquisizione di beni e
servizi; sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione
degli affari finanziari e, in particolare del bilancio e dei relativi
adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonche'
l'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie
attribuite al Dipartimento; coordina e dirige la gestione degli
affari legali e del contenzioso; sovrintende all'archivio generale.
12. L'Ufficio IV si articola nei seguenti servizi:
d) Servizio I: Amministrazione e servizi generali;
e) Servizio II: Gestione risorse umane e sistema informativo.
13. E' istituito, inoltre, il servizio "Controllo di gestione" che
opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio Bilancio e Ragioneria del Segretariato
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Stanca
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato