Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
supplemento ordinario sopra indicato, alla pag. 36, alla "Tabella 2"
dell'Allegato II, alla decima riga, dove e' scritto: "In via
d'eccezione, i respiratori portatili e le bombole per apparecchi
respiratori devono essere classificati almeno nella categoria III",
deve leggersi: "In via d'eccezione, gli estintori portatili e le
bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almento
nella categoria III".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato