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Gazzetta Ufficiale N. 31 del 6 Febbraio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2002
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore
fondiario-edilizio per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
ed in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia
rurale;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli
articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e
coordinamenti dell' edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con
modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze
a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre
1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con
modificazioni dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per
l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal
terremoto;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2002, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2002;
b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2002 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1992 al 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato