IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2002, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere alla Banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi sopra citate;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2002 nella misura
dell'1,05 per cento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato