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Gazzetta Ufficiale N. 31 del 6 Febbraio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 febbraio 2002
Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330,
recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed
altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista
nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n.
504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del
medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1
luglio al 31 dicembre 2001, e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 30 giugno 2001;
Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale e' stata
rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura
della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del
decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30
giugno 2001;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come
modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e
dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
dellefinanze e' stabilita l'eventuale rideterminazione della
riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n.
246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di
vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero per le attivita' produttive, purche' e
nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla
fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana
di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare di tale riduzione;
Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero
delle attivita' produttive, del prezzo di vendita al consumo del
gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre
2001;
Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione
dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali
dal Ministero delle attivita' produttive nel periodo dal 18 al 31
dicembre 2001, e che pertanto si rende necessario individuare il
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due
settimane comprese nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di
calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato,
l'incidenza della variazione di prezzo, determinandolo in L.
1.622.328 per mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per
mille litri al 31 dicembre 2001;
Considerato che dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute
deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di
vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto
dell'I.V.A., ammontante a L. -45.000 per mille litri di prodotto e
che tale scostamento supera, mediamente, il 15 per cento
dell'ammontare della riduzione sopra menzionata;
Considerato di dover procedere per il semestre interessato alla
rideterminazione della misura della riduzione della aliquota di
accisa nei limiti in cui tale scostamento supera il 15 per cento
dell'ammontare della riduzione di accisa fissata con riferimento al
30 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della
riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30
giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, e' stabilito in
Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

Art. 2.

Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma
5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione
di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8,
comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il
predetto beneficio sara' fruito mediante compensazione di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
mediante rimborso della relativa somma.
2. In relazione alla possibilita' che il beneficio di cui al
precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631,
unita' revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e
corrispondente capitolo e unita' revisionale di base del medesimo
stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte
occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto
dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non
esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla
contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio",
istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere
alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai
soggetti medesimi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 1 febbraio 2002

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 104


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato